Il ticket licenziamento, introdotto dalla Riforma Fornero del 2012, mantiene anche per il 2019 le aliquote previste lo scorso anno. Aumentano solamente gli importi dovuti per via dell’incremento del massimale NASpI che annualmente si è adegua agli indici Istat.
Il contributo in commento è dovuto da tutti i datori di lavoro che licenziano, in proporzione all’anzianità lavorativa del lavoratore interessato e cresce ulteriormente se il licenziamento avviene nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo.
Di cosa si tratta
Come noto, l’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, a far data dal 1° gennaio 2013 ha introdotto un contributo, a carico dei datori di lavoro, per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto alla NASpI (che ha sostituito l’indennità ASpI). In particolare, tale disposizione stabilisce che “in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1^ gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. […]”.
Inoltre, in caso di licenziamenti collettivi privi di accordo sindacale, il contributo dovuto deve essere triplicato. La Legge di Bilancio 2018 ha, tuttavia, introdotto delle modifiche alla suddetta disciplina tale per cui, nei casi di licenziamenti effettuati nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo, a decorrere dal 1º gennaio 2018, detto contributo è innalzato all’82% per quei datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione della CIGS.
Si intuisce facilmente che si tratta di un contributo che, oltre a garantire le risorse necessarie ad erogare le prestazioni a sostegno del reddito, rappresenta un forte disincentivo ai licenziamenti.
Quando è dovuto
Il contributo in commento è dovuto in tutti i casi di licenziamento in cui alla cessazione del rapporto di lavoro corrisponda, per il lavoratore, il diritto all’indennità NASpI.
Pertanto, restano escluse le cessazioni del rapporto di lavoro avvenute a seguito di:
- dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità);
- risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L. nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
- licenziamenti conseguenti a cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL ed interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento dell’attività e chiusura del cantiere;
- decesso del lavoratore;
- interruzioni di rapporti di lavoro per intervenuta scadenza del contratto a tempo determinato;
- licenziamenti di collaboratori domestici, di operai agricoli o di operai extracomunitari stagionali.
Importo del ticket
Come sopra anticipato, il contributo è dovuto nella misura del 41% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità lavorativa negli ultimi tre anni. Pertanto, tenuto conto del massimale mensile NASpI 2019 pari a 1.221,44, il ticket licenziamento 2019 corrisponde a 500,79 euro per ogni 12 mesi di anzianità lavorativa. Laddove quest’ultimo dato fosse pari o superiore a 36 mensilità il corrispondente ticket da versare sarebbe pari a 1.502,37 (500,79 euro X 3 anni).
Nel caso di licenziamenti collettivi disposti da datori di lavoro rientranti nella disciplina di applicazione della CIGS avvenuti a far data 1° gennaio 2018, il contributo dovuto è pari all’82% del richiamato massimale NASpI, ovvero 1.001,58 euro (82% di 1.221,44 euro) per ogni 12 mesi di anzianità lavorativa che diventano 3.004,74 euro per anzianità lavorativa pari o superiore a 36 mensilità. Inoltre, se i licenziamenti collettivi avvengono in mancanza di accordi con le rappresentanze sindacali, detti importi devono essere triplicati.
Per i casi di licenziamenti riguardanti lavoratori con anzianità contributiva diversa da 12, 24 o 36 mensilità, la Circolare Inps n. 44/2013 ha chiarito che il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
Termini e modalità di versamento
Sempre la Circolare Inps n. 44/2013 ha chiarito che, in considerazione del fatto che la legge non si sofferma sulle modalità di assolvimento della nuova contribuzione sui licenziamenti, d’intesa con il ministero del lavoro è stato deciso che, ai fini dell’individuazione del momento impositivo, si debba considerare quale scadenza il termine di versamento della denuncia contributiva successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, nell’ipotesi di un licenziamento avvenuto nel mese di gennaio 2019, il versamento del ticket dovrà avvenire entro il termine di versamento dei contributi relativi al mese di febbraio, vale a dire entro il 18 marzo (il 16 cade di sabato).