Controlli incrociati Inps-Entrate sugli assegni nucleo familiare

L’Inps, con il messaggio 3142 del 29 agosto 2019, specifica che la procedura Anf dip suddivide le domande nelle seguenti fasi:

  • da frazionare: si trovano in questo stato tutte le domande in attesa del calcolo effettuato in automatico dalla procedura;
  • frazionate: si trovano in questo stato tutte le domande che sono state calcolate con esito positivo;
  • accolte: sono le domande frazionate con esito positivo per le quali l’azienda ha già visionato l’importo spettante nel cassetto azienda;
  • respinte/lettere da inviare: sono tutte le domande frazionate e calcolate con esito negativo. L’operatore deve selezionare e prenotare l’invio della lettera con Postel;
  • respinte/lettere inviate: le domande passano in automatico per l’invio.

Presentazione domanda
Le domande di assegno al nucleo devono obbligatoriamente essere presentate dal titolare del diritto alla prestazione e dall’ente di patronato a cui il lavoratore ha conferito mandato; sarà poi premura del lavoratore dare comunicazione al datore di lavoro dell’avvenuta presentazione della domanda.

Nella ricevuta di domanda sarà contenuta l’indicazione sia del codice fiscale del richiedente che quello del lavoratore titolare della posizione tutelata, a cui farà riferimento il datore di lavoro.

Se la domanda non dovesse presentare errori andrà direttamente nello stato “frazionata” se accolta o “respinta”.

In presenza di errori, invece, l’errore sarà visibile all’utente nella singola sezione, consentendo a quest’ultimo di intervenire per modificare il dato errato inserito.

La domanda può essere modificata fino alla stato “verifica autorizzazione”. Eventuali variazioni successive potranno essere apportate dal cittadino/patronato solo tramite presentazione di “domanda di variazione”.

Verifica autorizzazione
In presenza di stato civile nubile/celibe, separato/divorziato, abbandonato, o in caso di inserimento nel nucleo di familiari inabili la procedura presenta l’avvertenza “verifica/segnalazione” in quanto potrebbe trattarsi di casistiche per le quali è necessaria preventiva autorizzazione, da richiedersi tramite apposita procedura. La segnalazione deve necessariamente essere gestita dall’operatore che procederà a sbloccare l’istanza a seguito di verifica in procedura autorizzazione Anf.

Possono dunque verificarsi tre differenti situazioni:

a) se il cittadino è in possesso di autorizzazione in corso di validità, l’operatore sblocca la domanda;

b) se il cittadino non ha presentato domanda di autorizzazione, l’operatore può procedere alla reiezione della domanda con motivazione “mancanza del diritto relativamente al nucleo familiare” oppure “nucleo non autorizzato”;

c) se il cittadino ha presentato domanda di autorizzazione, ma non è stata ancora istruita dalla sede, l’operatore dovrà procedere alla lavorazione o monitorare l’esito della richiesta AUT ANF, senza possibilità di respingere la domanda.

Se la domanda viene presentata dal genitore naturale in possesso di autorizzazione per figli riconosciuti da entrambi i genitori naturali in caso di richiesta Anf del genitore non convivente (codice C14), è necessario verificare la presenza della stessa su tutti i familiari indicati in domanda.

L’autorizzazione non deve essere invece richiesta per un componente inabile se lo stesso è minorenne con indennità di accompagnamento o maggiorenne con inabilità al 100%.

Inoltre la domanda viene respinta se il richiedente ha indicato come stato civile “separato/divorziato”, ma dalle verifiche effettuate in sede di autorizzazione non risulta l’effettività della separazione.

Verifiche e controlli
Al fine di limitare la manifestazione di situazioni debitorie in caso di accertamento di assegni al nucleo familiare non spettanti, è in fase di realizzazione una piattaforma informatica unica che effettuerà:

  • i controlli successivi dei conguagli effettuati dal datore di lavoro per evidenziare i casi in cui il datore di lavoro ha conguagliato importi maggiori di quelli comunicati dall’Istituto;
  • i controlli successivi delle dichiarazioni reddituali dei lavoratori, per evidenziare i casi in cui l’importo comunicato dall’Inps e conguagliato dal datore di lavoro è maggiore di quello spettante a causa di redditi dichiarati dal lavoratore inferiori a quelli effettivi;
  • i controlli preventivi mirati a evidenziare quelle situazioni in cui i dati dichiarati dal lavoratore risultano difformi da quelli già presenti in archivi dell’Istituto.

Trattandosi del primo anno di rilascio della procedura, l’Inps procederà alla verifica successiva dei redditi con i dati consolidati di agenzia delle Entrate, relativi ai due anni precedenti quello della presentazione domanda Anf, mediante l’invio all’Agenzia delle liste dei codici fiscali dei soggetti coinvolti nelle verifiche reddituali previste ex lege.


26 Settembre 2019


Fonte : Studio Balillo