L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota n. 7427 del 21 agosto 2017, ha fornito un importante chiarimento in merito alla disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni in materia di tracciabilitá delle prestazioni e degli obblighi di comunicazione preventiva ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’art. 54-bis della Legge n. 96/2017 di conversione del Decreto Legge n. 50/2017, relativamente al nuovo contratto di prestazione occasionale.
Il chiarimento fa seguito alla circolare n. 5 del 9 agosto 2017, in cui l’Ispettorato Nazionale specificava che la sanzione ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981 ammonta ad euro 833,33 per ogni giornata priva di regolare comunicazione, qualora la violazione abbia ad oggetto le prestazioni di più lavoratori, essa risulterà dal prodotto dell’importo anzidetto per il numero delle giornate lavorative non comunicate ovvero effettuate violando i divieti previsti dal citato comma 14 dell’art. 54-bis.
In particolare, nella successiva nota, l’INL ha specificato che “il parametro di quantificazione dell’importo sanzionatorio è rappresentato dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata (ad es. violazione dell’obbligo di comunicazione di 3 lavoratori il primo giorno, 1 lavoratore il secondo giorno e 2 lavoratori il terzo giorno; in tal caso la sanzione amministrativa sarà di euro 833, 33 x 3 (giorni): tot. 2499,99)”.
Ricordiamo altresì che la sanzione in oggetto si applica anche nei casi di comunicazione tardiva, incompleta ovvero quando il contenuto non corrisponda a quanto accertato (es. accertamento di un numero di ore superiore a quanto comunicato).