Contratto a termine per sostituzione maternità

Il contratto a tempo determinato ha tutte le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato eccezion fatta per la risoluzione naturale del contratto, una volta raggiunto il termine di scadenza. Nel novero delle ragioni o causali ammesse, ovvero che, secondo la normativa, possono legittimare il ricorso ad un contratto temporaneo figura il “Contratto a termine per sostituzione” cioè per la sostituzione di altri lavoratori assenti, ad esempio, per maternità.

Contratto a termine per sostituzione maternità: come fare la lettera di assunzione
Il contratto di lavoro a tempo determinato dev’essere stipulato in forma scritta (eccezion fatta per i rapporti di durata fino a 12 giorni) e richiamare il diritto di precedenza. In mancanza di forma scritta, l’apposizione del termine è priva di effetto.

Di norma, nella lettera di assunzione si richiama la natura di “contratto a tempo determinato, così come disciplinato nel Capo III (artt. da 19 a 29) del D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, in sostituzione di ________________ (cognome e nome del sostituito) per la durata del periodo di assenza per ________________ ed in ogni caso non oltre la data del ________________”.

Quali sono le causali ammesse

Il termine apposto al contratto può superare i 12 mesi, ma non la durata massima dei 24 mesi, laddove sussista almeno una delle seguenti causali:

  • Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività dell’azienda;
  • Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
  • Esigenze specifiche previste dai contratti collettivi, fino al 30 settembre 2022.
    Alle causali appena citate si aggiunge la sostituzione di altri lavoratori, inclusi quelli assenti in maternità.

Il regime riguardante l’obbligatorietà delle causali opera anche in caso di:

  • Proroghe successive del contratto che comportano il superamento del limite dei 12 mesi;
  • In tutti i casi di rinnovo del contratto.

Qual è la durata massima del contratto a tempo determinato per sostituzione
Eccezion fatta per le attività stagionali (e sempre nell’ottica di contingentare il ricorso al lavoro a tempo determinato) i contratti a termine possono avere una durata non superiore a 24 mesi. L’esenzione non opera, pertanto, per i contratti di lavoro stipulati per sostituzione di maternità.

Al tempo stesso, non è consentito oltrepassare la soglia dei 24 mesi per effetto di una successione di contratti tra le medesime parti (datore di lavoro e dipendente), al fine di svolgere mansioni di pari livello e categoria legale (a prescindere dai periodi di interruzione tra un rapporto e quello successivo).

Il superamento del tetto biennale comporta la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, a decorrere dalla data in cui si oltrepassano i 24 mesi.

Ulteriore contratto presso l’ITL
Un’eccezione alla regola dei 24 mesi riguarda la possibilità, per le parti, di stipulare un ulteriore contratto a termine, di durata massima pari a 12 mesi, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL), competente per territorio.

Quando e come fare la proroga
Il termine apposto al contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo nel caso in cui la durata iniziale sia inferiore a 24 mesi e, in ogni caso, per un massimo di 4 volte.

Quali sono i limiti numerici
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi (anche aziendali) non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. In tal caso opera un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5.

Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è comunque sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a termine.

In ogni caso, sono esenti dal limite di legge, oltre che da eventuali limitazioni disciplinate dai contratti collettivi, i rapporti a termine per sostituzione di lavoratori assenti.

Come gestire il contributo addizionale NASpI
Nei casi di assunzione con contratto a termine per sostituzione maternità (ed in generale in tutte le ipotesi di lavoratori assunti a termine in sostituzione di dipendenti assenti) il datore di lavoro non deve farsi carico del contributo addizionale dovuto all’Inps.

Quest’ultimo si calcola in misura pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è aumentato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine.

Sgravio per sostituzione di personale in congedo di maternità: cos’è e come funziona
In caso di assunzione con contratto a termine (anche part-time) per sostituzione maternità, la normativa (Decreto legislativo numero 151/2001) contempla uno sgravio contributivo, ovvero una riduzione dei contributi Inps e dei premi assicurativi Inail, a carico azienda, pari al 50%.

Lo sgravio spetta esclusivamente nel caso di aziende con meno di 20 dipendenti (al momento dell’assunzione del lavoratore).

Per ottenere lo sgravio l’azienda deve presentare un’apposita istanza all’Inps, in cui autocertifica:

  • Il possesso del requisito occupazionale;
  • Che l’assunzione dei lavoratori a termine è effettuata in sostituzione di maternità.

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17 Marzo 2023