Raddoppia il congedo obbligatorio per il padre lavoratore, mentre viene ripristinato in versione light il congedo facoltativo
L’attenzione del legislatore in materia di tutela della genitorialità continua a concentrarsi in particolar modo sul ruolo del padre lavoratore, chiamato ad assumere, nell’ambito familiare, una valenza sempre più forte in termini di cura, anche esclusiva, dei figli e della famiglia. Tant’è che la Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232) è intervenuta a rafforzare le tutele già previste in via sperimentale in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.
Dal 1° gennaio 2018, cambiano infatti le durate dei congedi per i padri lavoratori, sia obbligatorio che facoltativo. Rispetto all’anno precedente quello obbligatorio viene raddoppiato, mentre quello facoltativo viene ripristinato (nel 2017 non era stato prorogato) ma in versione light, in quanto passa da due a un giorno. Su questo punto l’INPS ha specificato che, per la regola del tempus regit actum, per le nascite avvenute nel 2017 che protraendo nei cinque mesi successivi il diritto alla fruizione dei congedi di paternità, dovessero produrre effetti anche nel 2018, i giorni di congedo totali restano sempre due e non quattro perché l’estensione vale per le nascite avvenute nel 2018. Immutate, invece, le modalità di richiesta e fruizione delle relative indennità.
Alla luce delle modifiche ed integrazioni intervenute negli ultimi anni, si ritiene pertanto necessario fare il punto sulle regole valide per il 2018.
Congedo di paternità 2018 – L’articolo 4, comma 24, lettera a), Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. “Riforma Fornero) ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio (o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale).
Il congedo obbligatorio è stato successivamente prorogato dall’articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. “Legge di bilancio 2017”) per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017 ed ha previsto, per quest’anno, l’aumento del suddetto congedo da due a quattro giorni. La predetta norma non ha altresì prorogato per l’anno 2017 il congedo facoltativo, ripristinandolo invece nella misura di un giorno per l’anno 2018, ergo, i giorni di paternità possono passare anche da 4 a 5 giorni.
Riepilogando, quindi, il padre lavoratore dipendente, per l’anno 2018, ha:
l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 4 giorni, anche in via non continuativa, fruibili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice ed in aggiunta ad esso. Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Va a tal proposito ricordato che il congedo obbligatorio del padre rappresenta un diritto autonomo e come tale spetta comunque a prescindere dall’effettivo diritto della madre al congedo obbligatorio;
la facoltà di astenersi per un periodo di 1 giorno è invece condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo maternità. I giorni fruiti dal padre anticipano quindi il termine finale del congedo di maternità della madre. Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di un giorno. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.
Per entrambe le tipologie di permesso, il padre lavoratore dipendente ha diritto a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.
Aspetti operativi – Come detto pocanzi, il trattamento retributivo è totalmente a carico dell’INPS e deve essere anticipato dal datore di lavoro che porta a conguaglio le stesse somme in Uniemens. A tale fine, nell’elemento “CausaleRecMat” di “MatCredAltre” di “MatACredito”, è necessario indicare:
“L060”- indennità per il congedo obbligatorio del padre
“L061” – indennità per il congedo facoltativo del padre
e, nell’elemento “Codice evento” di “settimana”:
“MA8” – Congedo obbligatorio del padre;
“MA9” – Congedo facoltativo del padre
Modalità di fruizione – Per poter fruire dei permessi, il lavoratore è tenuto a:
presentare richiesta in forma scritta al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 15 giorni, indicando i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio e facoltativo, e ove richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
allegare, in caso di richiesta di congedo facoltativo, una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale documentazione deve essere trasmessa dal lavoratore anche al datore di lavoro della madre.
Il datore di lavoro, successivamente, comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.
L’Istituto provvederà alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori dei congedi. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio della madre.
Esistono inoltre casi particolari per i quali l’istanza va presentata direttamente all’Inps attraverso il servizio online o il contact center (numero verde gratuito 803 156 per chi chiama da rete fissa o 06164164 per chi chiama da rete mobile), oppure per mezzo dei CAF o altri intermediari. Queste ipotesi si possono verificare per:
lavoratori in cassa integrazione:
cessazione di attività;
lavoro in agricoltura;
lavori domestici o stagionali.
È bene precisare inoltre che nel caso dei 4 giorni di congedo obbligatorio del padre, differentemente da quanto accade con la disciplina del congedo di maternità, la cui mancata fruizione è sanzionata anche penalmente non potendo la lavoratrice recarsi al lavoro durante il periodo di astensione obbligatoria, la normativa non prevede sanzioni per il padre che non dovesse richiedere la fruizione parziale o di nessuno dei 4 giorni di congedo che gli spettano per legge. La mancata previsione sanzionatoria non è una vera dimenticanza ma una tutela per il datore di lavoro che, nel caso del lavoratore padre, non può essere sempre a conoscenza del fatto che al proprio dipendente sia nato un figlio.
Si richiama, infine, l’attenzione sul fatto che i congedi non possono essere frazionati ad ore.