Il congedo di maternità obbligatorio è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la madre di 5 mesi a cavallo del parto. In questa guida andremo a vedere cos’è, come funziona e come fare domanda all’INPS per poter ottenere lindennità di maternità, ovvero la misura economica a tutela delle lavoratrici madri.
Il congedo di maternità obbligatorio consiste in un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la madre che copre un arco di tempo pari a 5 mesi a cavallo del parto, ovvero due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo oppure 1 mese e 4 o infine, novità dal 2019, 5 mesi subito dopo il parto. In questa guida andremo a vedere cos’è, come funziona e come fare domanda all’INPS.
Partiamo dalle norme di riferimento. Il periodo di maternità obbligatoria viene tutelato dalla nostra Costituzione la quale all’articolo 37 disciplina una “adeguata protezione alla madre e al bambino”. Anche il Codice Civile all’articolo 2110 recita “In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità e il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio”.
In ogni caso la disciplina di riferimento della maternità obbligatoria è il Testo Unico della maternità D. Lgs 151/2001 e s.m.i. compresa la modifica apportata al periodo tutelato dalla Legge di Bilancio 2019.
Congedo di maternità obbligatorio: cos’è
Traduciamo in parole comuni quanto riportato dalla nostra legge. Innanzitutto quanto sopra ci ricorda quanto abbiamo già introdotto nella precedente guida sulla maternità, ossia che la lavoratrice madre ha due tipi di tutele: una economica e una normativa.
Analizziamo nello specifico sia la tutela normativa che economica in caso di congedo di maternità obbligatoria. In primo luogo i congedi, i riposi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità vale sia in caso di figli naturali quanto adottivi e in affidamento.
Allo stesso tempo quando parliamo di lavoratrice e lavoratore intendiamo la platea generale di lavoratori: privati, pubblici, soci lavoratori di cooperativa, ma anche coloro i quali hanno un contratto di apprendistato oppure a tempo parziale i quali hanno gli stessi diritti dei colleghi a tempo pieno.
Ai lavoratori con contratto di apprendistato oppure parziale vengono, come abbiamo detto sopra, riconosciuti gli stessi diritti, ma vale la pena trattare in modo più specifico queste due situazioni.
Astensione obbligatoria: durata
Passiamo quindi a vedere quanto tempo dura il congedo di maternità obbligatorio. Il periodo di astensione obbligatoria o interdizione al lavoro, se consideriamo la regola generale, dura 5 mesi in totale e copre il periodo che va:
- da due mesi precedenti la data presunta del parto;
- a tre mesi dopo il parto.
Ma la legge prevede che questo periodo possa essere fruito anche in periodi diversi che prendono il nome di maternità flessibile.
Congedo di maternità flessibile: 1+4
Proprio perché è una regola vediamo quali sono le eccezioni. In primo luogo l’eccezione riguarda il caso in cui la lavoratrice opti per la flessibilità del congedo ed in questo caso l’estensione sarà:
- Un mese precedente la data presunta del parto;
- Quattro mesi dopo il parto.
La scelta di avvalersi del congedo di maternità flessibile è della lavoratrice, purché vi sia un attestato del medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato avallato dal medico competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel quale certifichino l’assenza di rischio alla salute della lavoratrice e alla corretta prosecuzione della gravidanza.
Oltre ad essere un obbligo del datore di lavoro si tratta anche di un diritto indisponibile per la lavoratrice, ciò significa che in nessun caso l’astensione può essere oggetto di rinuncia, neppure a fronte di comprovata certificazione medica attestante le condizioni di buona salute della lavoratrice.
Novità Maternità: 5 mesi dopo il parto
Novità per la maternità per il 2019 è, come accennato in premessa, la possibilità di fruire del congedo obbligatorio nei 5 mesi successivi al parto. Questa possibilità ulteriore è stata introdotta con l’ultima legge di bilancio e stabilisce che le madri lavoratrici possano fruire del congedo obbligatorio di 5 mesi a partire dalla data del parto.
Anche in questo caso, come nel precedente congedo flessibile 1+4, vi deve essere una specifica autorizzazione da parte del medico del SSN avallato dal medico competente che attesti l’assenza di rischi per la madre e per il nascituro.
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