Con la nota n. 6316 del 18 luglio 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti sulla natura giuridica dell’illecito derivante dall’omessa assunzione dei soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette.
Il datore di lavoro che non ottempera agli obblighi di legge sul collocamento mirato (Legge 66/1999), ovvero per la mancata assunzione di disabili, è soggetto ad una sanzione amministrativa di 153,20 euro. La sanzione si applica per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
La disciplina del collocamento obbligatorio – La Legge numero 68/1999 sul collocamento obbligatorio disciplina l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro mediante l’aiuto di servizi ad hoc e collocamenti mirati. In particolare, la Legge è rivolta:
- alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’INAIL;
- alle persone non vedenti o sordomute;
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni.
Tutti i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad impiegare nell’organico aziendale dei lavoratori disabili nella seguente misura:
- 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Decorrenza della sanzione amministrativa – Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assunzione, la sanzione prevista è pari, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo a cinque volte la misura del contributo esonerativo per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
La sanzione, dunque, deve essere applicata a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini all’obbligo di richiesta, non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l’impiego. Il datore di lavoro non può essere chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore allo scadere del termine di legge qualora il ritardo dipenda dal mancato o ritardato avviamento da parte dell’ufficio competente.
Allo stesso modo, spiega infine l’INL, anche ai fini della prescrizione si avrà riguardo, per la sua decorrenza, al momento in cui la condotta si è consumata, ovvero al 61° giorno successivo alla insorgenza dell’obbligo.
Applicazione vecchie e nuove sanzioni – L’Ispettorato chiarisce che si tratta di un illecito che va correttamente configurato come istantaneo ad effetti permanenti, mentre invece gli effetti offensivi della condotta si protraggono nel tempo fino a quando la situazione antigiuridica non viene rimossa.
Agli illeciti commessi sotto la vigenza della vecchia norma si applica comunque applicazione la sanzione vigente al momento della consumazione dell’illecito: pertanto, chi ha commesso violazioni entro il 7 ottobre 2016 deve continuare a pagare la sanzione di 51,65 euro al giorno per ogni disabile non assunto anche dopo la predetta data, fino a quando non è rimossa la situazione antigiuridica. Chi ha commesso violazioni dall’8 ottobre, invece, deve pagare una sanzione di 153,20 euro al giorno e per disabile non assunto.