Scade il 10 aprile 2018 il termine per pagare i contributi dei lavoratori domestici del primo trimestre 2018.
Il versamento può essere effettuato con diverse modalità di pagamento:
- tramite il portale dei pagamenti, con la modalità online pagoPA, con carta di credito, di debito o prepagata, oppure addebito in conto corrente bancario;
- tramite i soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”, senza necessità di supporto cartaceo, con codice fiscale e codice rapporto di lavoro;
- utilizzando il bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) inviato dall’INPS o generato tramite il portale dei pagamenti all’interno della sezione lavoratori domestici, presso le aree di front office delle sedi INPS, utilizzando lo sportello automatico per il cittadino con autenticazione mediante tessera sanitaria o telefonicamente, rivolgendosi al Contact center con richiesta di invio al domicilio del datore di lavoro.
I contributi dei lavoratori domestici si pagano per ciascun trimestre solare e precisamente entro le seguenti scadenze:
- entro il 10 gennaio di ciascun anno, per il quarto trimestre dell’anno precedente (ottobre – novembre – dicembre);
- entro il 10 aprile di ciascun anno, per il primo trimestre (gennaio – febbraio – marzo);
- entro il 10 luglio di ciascun anno, per il secondo trimestre (aprile – maggio – giugno);
- entro il 10 ottobre di ciascun anno, per il terzo trimestre (luglio – agosto – settembre).
Rapporto di lavoro domestico – Datori di lavoro sono i nuclei familiari che assumono personale da adibire a mansioni di carattere materiale o intellettuale necessarie per il corretto funzionamento della vita familiare.
Lavoratore domestico è colui che presta la sua opera, in modo continuativo, per il soddisfacimento delle necessità ed il funzionamento della vita familiare del datore di lavoro, sia con qualifica specifica, anche di elevata competenza professionale (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, etc.), sia con mansioni generiche.
Il lavoro domestico può essere svolto:
- a servizio intero (lavoratore domestico convivente o badante): se il lavoratore abita presso il datore di lavoro, usufruendo, oltre che della retribuzione, del vitto e dell’alloggio;
- a mezzo servizio: se presta, presso la stessa famiglia, servizio per almeno 4 ore al giorno o per 24 ore settimanali, quando il servizio non è uniforme in tutti i giorni della settimana;
- ad ore: se presta la propria opera in famiglia solo per alcuni giorni alla settimana, e con un orario inferiore alla 24 ore settimanali.
Determinazione della contribuzione dovuta – Il versamento dei contributi è trimestrale e per il calcolo delle ore per le quali versare il contributo, si deve tenere conto di tutte le ore lavorate, o per le quali spetta comunque la retribuzione, nel trimestre solare cui si riferisce il versamento incluse:
- a) le quote orarie relative al vitto e all’alloggio e della tredicesima mensilità in caso di convivenza;
- b) solo la quota oraria della tredicesima mensilità in caso di lavoratore non convivente.
L’importo da versare in ciascun trimestre, si ottiene moltiplicando l’importo orario del contributo, in relazione alla retribuzione oraria, per il numero delle ore lavorate nel trimestre.
Una parte del contributo orario è a carico del lavoratore, ma il datore di lavoro rimane l’unico responsabile del versamento dei contributi previdenziali, anche per la parte di contributi che resta a carico del lavoratore.
L’importo che rimane a carico del lavoratore viene trattenuto dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione e deve essere evidenziato nel prospetto paga rilasciato al lavoratore al momento del pagamento della retribuzione.
Contestualmente ai contributi previdenziali il datore di lavoro può versare i contributi di assistenza contrattuale o di finanziamento al fondo bilaterale, istituito dai firmatari di CCNL, indicando il codice di riferimento e l’importo dovuto all’organizzazione.
Ai fini del versamento dei contributi per i lavoratori domestici, la settimana lavorativa di riferimento decorre dalla domenica al sabato, per cui con ogni pagamento devono essere indicate tutte le ore retribuite nelle settimane del trimestre che si concludono con il sabato.
Se dalla somma delle ore e delle frazioni di ora si ottiene un numero non intero, il numero stesso deve essere arrotondato all’unità superiore.
Per le settimane che sono a cavallo del termine del trimestre di riferimento, che quindi hanno inizio in un trimestre ma il sabato è compreso nel trimestre successivo, le ore retribuite nei giorni successivi all’ultimo sabato del trimestre considerato, si aggiungono a quelle del trimestre solare successivo.
L’INPS, con la circolare n. 15 del 29 gennaio 2018, ha reso noti gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2018 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati tra il periodo gennaio 2016-dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017-dicembre 2017, accertata nella misura del 1,1%.
Contributo addizionale rapporto a tempo determinato – Per il rapporto di lavoro a tempo determinato è dovuto il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura dell’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Il contributo addizionale viene recuperato dal datore di lavoro in caso di trasformazione del rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Cassetto previdenziale – L’INPS ha reso noto, con il messaggio n. 5182/2017 che, a partire dal 29 dicembre 2017, è disponibile il cassetto previdenziale del lavoro domestico, utile alla consultazione dei dati contenuti negli archivi dell’Istituto da parte dei datori di lavoro domestico.
Le nuove funzioni sono disponibili sotto la voce “Cassetto previdenziale lavoro domestico”.
Nella fase di transizione, fino al 30 aprile 2018, rimangono comunque attive tutte le funzionalità a favore dei datori di lavoro domestico già presenti sul portale dell’Istituto.
Il cassetto previdenziale del lavoro domestico contiene una situazione riassuntiva delle informazioni inerenti la posizione previdenziale e tutti i dati dei rapporti di lavoro e ai dati anagrafici e di recapito dei soggetti coinvolti, inclusi gli eventuali soggetti delegati.
Una volta effettuato l’accesso, il datore di lavoro avrà la possibilità di:
- consultare i dati anagrafici del datore che sono registrati negli archivi centrali dell’INPS;
- consultare i dati anagrafici dell’intermediario delegato dal datore;
- cercare e consultare il dettaglio dei rapporti di lavoro in stato attivo, cessato, in verifica presso la sede, respinto, Annullato presenti negli archivi dell’Istituto relativi agli ultimi cinque anni;
- consultare i pagamenti versati o da versare dal datore negli ultimi cinque anni contributivi;
- accedere direttamente alla home page del sito per la gestione dei pagamenti;
- accedere direttamente alla home page del sito per la gestione del lavoro domestico;
- consultare le comunicazioni inviate o da inviare all’INPS;
- gestire la comunicazione e gli appuntamenti verso la sede INPS.
Le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2018 per i lavoratori domestici.