Codice disciplinare e sua affissione

I datori di lavoro devono rendere disponibile la consultazione, da parte dei lavoratori, del codice disciplinare aziendale mediante la sua affissione in luogo accessibile a tutti. La norma, contenuta nel comma 1 dell’art. 7 della l. n. 300/1970 rappresenta, in materia di provvedimenti disciplinari, un onere per il datore di lavoro.

Il codice disciplinare deve indicare le sanzioni, le relative infrazioni nonchè le procedure di contestazione. Non devono essere necessariamente riportate invece le infrazioni che discendono dalla violazione di norme penali. Da ciò consegue, la piena legittimità di un provvedimento disciplinare, anche se non espressamente sanzionato nel codice: anzi, sul punto, la Cassazione, con sentenza n. 4826 del 24 febbraio 2017, ha affermato che il principio della pubblicità del codice disciplinare non rileva laddove il recesso sia esclusivamente determinato da violazioni di norme penali o che contrastino con il “minimo etico”.

In ordine all’affissione del codice disciplinare “in luogo accessibile a tutti”, l’esperienza sottolinea come il problema si ponga soprattutto per i lavoratori che operano continuamente al di fuori della struttura aziendale, in quanto per coloro che stabilmente prestano la loro attività nell’impresa, il luogo è facilmente identificabile in un passaggio obbligato o di stazionamento dei dipendenti come l’ingresso con la rilevazione delle presenze attraverso il “badge”, la mensa, lo spogliatoio, il reparto, l’ufficio paga.

Altra questione riguarda la durata dell’affissione: essa deve essere continua e, soprattutto, deve essere in atto sia alla data dell’infrazione che durante tutto l’iter disciplinare (contestazione ed adozione del provvedimento) e sul datore di lavoro grava l’onere probatorio della dimostrazione dell’avvenuta affissione (Cass., n. 4285, del 18 febbraio 1985; Cass., n. 1800, del 19 febbraio 1987).

Da ultimo, può essere dichiarata  l’illegittimità e quindi la nullità della sanzione per mancata affissione e riproposizione del codice disciplinare. Incombe, in ogni caso, sul datore di lavoro l’onere di provare l’avvenuta ed ininterrotta affissione del codice disciplinare e che tale forma di pubblicità abbia assolto, in relazione alla particolarità del caso concreto, la propria funzione.


26 Aprile 2019


Fonte : Studio Balillo