Cosa sono e come funzionano CIG ordinaria, straordinaria, in deroga e FIS? L’emergenza COVID-19 e gli effetti a livello economico e produttivo hanno portato il governo a prevedere l’introduzione di una serie di ammortizzatori sociali speciali e in deroga a quelli ordinari. Con causale COVID-19 è oggi possibile accedere a CIGO, CIGS, FIS e CIG in deroga con procedure diverse a seconda dell’ammortizzatore in cui l’impresa rientra, rese talvolta più snelle rispetto allo strumento normale.
Al di fuori delle casistiche legate al virus, la normativa italiana, peraltro recentemente modificata ad opera del Dlgs. n. 148/2015 nell’ambito della più ampia riforma del cosiddetto “Jobs Act”, dispone una serie di ammortizzatori sociali che si differenziano in base al settore di appartenenza dell’azienda, alle sue dimensioni in termini di numero di dipendenti nonché alla causale per cui vi si fa ricorso.
Vediamo di seguito una panoramica di questi ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CIGS, CIGD, FIS) soffermandoci in particolare su quando intervengono, a chi spettano, importi e come vi si può accedere.
Cassa integrazione ordinaria: cos’è e come funziona
La cassa integrazione ordinaria o CIGO è un ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro; è erogato dall’INPS in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per situazioni dovute ad eventi non prevedibili e non causati da datore di lavoro o imprenditori.
Ad esempio a causa di gravi danni ambientali, situazioni del mercato e tutte quelle cause di crisi e necessità di riorganizzazione interna che non sono causate da comportamenti imputabili al singolo.
A chi spetta la CIGO: aziende destinatarie
Rientrano nel campo di applicazione della CIG le imprese inquadrate ai fini INPS nei settori industria e artigianato oltre a:
- Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione di film;
- addette a impianti elettrici e telefonici;
- addette all’armamento ferroviario;
- Cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività analoghe a quelle degli operai delle imprese industriali (escluse le cooperative di trasporto e facchinaggio);
- Cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che svolgono attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti propri (la CIG è riservata ai soli dipendenti a tempo indeterminato).
CIGO, a chi spetta: dipendenti coinvolti
Possono essere collocati in CIG i lavoratori subordinati compresi gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che possiedono un’anzianità effettiva di lavoro (cioè di presenza al lavoro a prescindere dall’orario svolto) presso l’unità produttiva coinvolta dalla Cassa pari ad almeno 90 giorni. Nel calcolo dei 90 giorni si considerano anche il sabato (in caso di settimana “corta” di cinque giorni lavorativi) che il riposo settimanale. Compresi nel conteggio anche i periodi di ferie, maternità, infortunio nonché i giorni festivi.
Sono esclusi collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi, tirocinanti e stagisti, dirigenti, lavoratori a domicilio.
Causali CIGO
La CIGO può essere richiesta per:
- Situazioni aziendali conseguenti ad eventi transitori (temporanei) non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
- Situazioni temporanee di mercato.
Sono ad esempio casi di ricorso alla CIG:
- Intemperie stagionali;
- Mancanza di lavoro o commesse;
- Crisi di mercato;
- Fine cantiere o fine lavoro;
- Mancanza di materie prime;
- Sciopero di un reparto o di altra impresa.
Durata della CIGO
La Cassa integrazione ha una durata massima di 13 settimane continuative. Il periodo di ricorso alla Cassa è prorogabile per ulteriori 3 mesi fino ad un massimo di 52 settimane.
Se l’ammortizzatore è utilizzato:
- Per periodi non consecutivi, le 52 settimane si calcolano nell’arco di un biennio;
- Se la fruizione delle 52 settimane è stata consecutiva, è possibile presentare una nuova richiesta di Cassa una volta trascorse 52 settimane di normale attività lavorativa.
Ore integrabili in CIGO
Oltre alla durata, anche le ore integrabili dall’INPS hanno un tetto massimo. Non possono infatti essere autorizzate più di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile.
Nel calcolo delle ore devono rientrare tutti i lavoratori addetti all’unità produttiva coinvolta dalla CIG, mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di Cassa.
Procedura CIGO
Per accedere alla CIG è necessario comunicare alle RSA / RSU (se esistenti) e alle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale:
- Le cause alla base della richiesta di sospensione o riduzione di orario;
- La durata del ricorso alla CIG e l’entità in termini di giorni ed ore;
- Numero dei dipendenti interessati.
Su richiesta dell’azienda o dei sindacati, alla comunicazione di avvio della procedura segue un esame congiunto della situazione. L’intera procedura deve concludersi entro 25 giorni dalla comunicazione di avvio.
Una volta espletata la fase di consultazione sindacale, l’azienda deve presentare domanda telematica all’INPS entro 15 giorni dall’inizio della sospensione / riduzione.
CIGO, quanto spetta
L’intervento della Cassa integrazione ammonta all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al dipendente per le ore non lavorate, comprese fra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale.
Ad ogni modo, l’importo della CIG non può superare i massimali fissati annualmente e comunicati dall’INPS, pari per il 2020 a:
- 998,18 euro, se la retribuzione mensile di riferimento del dipendente interessato (compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima) è pari o inferiore ad euro 2.159,48;
- 199,72 euro, se la retribuzione di riferimento è superiore ad euro 2.159,48.
Durata CIGO
In ciascuna unità produttiva il ricorso a CIGO e CIGS non potrà superare complessivamente:
- i 24 mesi nell’arco di un quinquennio mobile;
- i 30 mesi sempre nell’arco di un quinquennio mobile per talune imprese industriali e artigiane.
Cassa integrazione guadagni straordinaria: cos’è e come funziona
Simile alla Cassa Ordinaria la cassa integrazione guadagni straordinaria o CIGS è un ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro; questa viene concessa però ai lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di crisi e riorganizzazione che non compromettono comunque l’attività aziendale.
Aziende destinatarie CIGS
A differenza della CIGO, la Cassa integrazione straordinaria (CIGS) si applica alle imprese che nel semestre precedente la data di presentazione abbiano mediamente occupato:
- Più di 15 dipendenti se trattasi di imprese industriali, artigiane, appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione o di pulizia, imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, imprese cooperative di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli, imprese di vigilanza;
- Più di 50 dipendenti se trattasi di imprese commerciali (comprese quelle che si occupano di logistica), cooperative e loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli, agenzie di viaggi e turismo (compresi gli operatori turistici).
A prescindere dal numero dei dipendenti la CIGS è estesa anche a imprese del trasporto aereo, imprese editrici di quotidiani e agenzie di stampa, partiti e movimenti politici.
CIGS, quali dipendenti coinvolti
La CIGS può essere richiesta per i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante con anzianità effettiva di lavoro nell’unità produttiva coinvolta dalla Cassa pari ad almeno 90 giorni. Al pari della CIGO sono esclusi collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi, tirocinanti e stagisti, dirigenti, lavoratori a domicilio.
Causali CIGS
La CIGS può essere richiesta per:
- Riorganizzazione aziendale, concessa se è presente un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva;
- Crisi aziendale, dovuta ad eventi improvvisi ed imprevisti esterni alla gestione aziendale nonché a procedure concorsuali;
- Contratti di solidarietà difensivi.
Riorganizzazione aziendale
Per i casi di riorganizzazione aziendale le ore di Cassa non potranno eccedere l’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva per l’intero periodo di intervento dell’ammortizzatore.
Per “ore lavorabili” si intendono quelle relative ai dipendenti mediamente occupati nell’unità produttiva interessata dalla CIGS, nel semestre precedente la sospensione.
La CIGS per riorganizzazione aziendale può essere concessa, per ogni unità produttiva, fino ad un massimo di 24 mesi, anche continuativi, calcolati su un quinquennio mobile.
La procedura di accesso alla CIGS prevede sempre la comunicazione di avvio della CIGS indirizzata dall’azienda a RSA / RSU e alle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Entro 3 giorni dalla comunicazione, l’azienda o i sindacati possono chiedere un esame congiunto presso l’ufficio competente della regione in cui è ubicata l’unità produttiva. In caso di unità che insistono su più regioni, l’esame congiunto dovrà svolgersi presso il Ministero del lavoro.
Il termine per concludere la fase di consultazione è 25 giorni dalla richiesta di esame congiunto. Entro i 7 giorni successivi il termina della consultazione sindacale l’azienda dovrà presentare richiesta di CIGS attraverso il canale telematico “CIGSONLINE”.
Crisi aziendale
Per le richieste di CIGS dovute a crisi aziendali, vale quanto detto per le riorganizzazioni, eccezion fatta per la durata massima dell’intervento che non potrà eccedere, per ciascuna unità produttiva, il limite dei 12 mesi, anche continuativi. Un nuovo periodo di CIGS è ammesso a patto che sia trascorso un periodo pari a 2/3 di quello precedentemente autorizzato.
Contratti di solidarietà difensivi
I contratti di solidarietà difensivi (CDS) sono accordi aziendali che prevedono una riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti al fine di evitare in tutto o in parte un esubero di personale. In questo senso, la CIGS interviene a compensare parte della retribuzione persa.
La riduzione di orario non potrà eccedere il 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei dipendenti interessati dalla solidarietà. Con riferimento invece al singolo lavoratore, il “sacrificio orario” non potrà eccedere il 70% nell’arco dell’intero periodo di solidarietà.
La durata massima del programma di CDS è sottoposta al limite di durata di 24 mesi anche continuativi in un quinquennio mobile.
La procedura è diversa rispetto ai casi di CIGO e CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale. Infatti, una volta stipulato l’accordo aziendale tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, entro i successivi 7 giorni è necessario inviare domanda attraverso l’applicativo web “sgravicdsonline”.
L’ammissione al trattamento avviene a seguito di decreto del Ministero del lavoro adottato entro 90 giorni dalla domanda.
CIGS, quanto spetta
Sull’ammontare dell’integrazione si rimanda a quanto descritto per la CIGO.
Durata CIGS massima complessiva
Come per la CIGO la CIGS non potrà superare complessivamente (in riferimento a ciascuna unità produttiva):
- 24 mesi nell’arco di un quinquennio mobile;
- 30 mesi sempre nell’arco di un quinquennio mobile per talune imprese industriali e artigiane.
Fondo di integrazione salariale (FIS): cosa sono
Il Dlgs. n. 148/2015 ha previsto per le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione, uno speciale ammortizzatore sociale denominato “Fondo di integrazione salariale” (FIS).
Il FIS opera per i settori non coperti da fondi di solidarietà bilaterali o da fondi di solidarietà bilaterali alternativi, come ad esempio il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA).
Per accedere al FIS è necessario avere una forza aziendale di 5 dipendenti verificata mensilmente avendo riguardo alla media occupazionale nel semestre precedente.
Il Fondo opera nei confronti dei dipendenti (compresi gli assunti in apprendistato professionalizzante) che abbiano, alla data di presentazione della domanda, un’anzianità di lavoro di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva interessata dall’intervento.
Per le aziende da 5 a 15 dipendenti viene erogato l’assegno di solidarietà per un massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Alle imprese oltre i 15 dipendenti è riservato l’assegno ordinario per un massimo di 26 settimane in un biennio mobile.
FIS quanto spetta
L’intervento economico è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale.
Cassa integrazione in deroga: cos’è e come funziona
La Cassa integrazione in deroga opera con riguardo alle imprese escluse dagli ammortizzatori sociali o che non vi possono accedere perché hanno esaurito il periodo di fruizione.
La CIG in deroga viene concessa dalla regione o provincia autonoma in cui insiste l’unità produttiva interessata ovvero, se le unità sono presenti in più regioni, con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e del Ministero dell’economia e finanze.
CIGD quanto spetta
L’ammontare dell’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione persa, nel rispetto sempre dei massimali CIG.
Prima della CIGD per COVID-19 la Cassa in deroga era stata introdotta l’ultima volta per il settore call center.