Scade il prossimo 7 marzo il termine per la trasmissione telematica, da parte dei sostituti d’imposta, della Certificazione Unica con riferimento al periodo d’imposta 2018, contenente:
- i dati relativi ai redditi erogati, alle ritenute operate e all’inquadramento contributivo del rapporto di lavoro;
- i compensi e le provvigioni erogate e le relative ritenute con riferimento ai lavoratori autonomi.
Obbligati all’adempimento sono anche:
- le Amministrazioni dello Stato che hanno effettuato ritenute alla fonte sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato Decreto n. 600 del 1973;
- i soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, ex INPDAP e/o INAIL, e/o che nel periodo d’imposta 2018 hanno corrisposto compensi soggetti a ritenuta alla fonte, contributi previdenziali dovuti all’INPS o premi assicurativi dovuti all’INAIL.
Il medesimo modello dovrà poi essere consegnato ai lavoratori entro il 1° aprile 2019.
Ulteriori obblighi
I sostituti d’imposta possono scegliere di suddividere il flusso telematico inviando le certificazioni del lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
N.B. Il termine del 7 marzo dunque è perentorio anche per la certificazione dei redditi corrisposti ai collaboratori occasionali ex art. 2222 C.C.
Qualora il sostituto d’imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi erogati nell’anno 2018, prima dell’approvazione della certificazione di cui al presente provvedimento, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2019 comprensiva dei dati già certificati, entro il termine ordinariamente previsto.
La Certificazione Unica 2019 può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2019 fino all’approvazione di una nuova certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2018 e 2019 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.
Il termine di scadenza fissato al 7 marzo è da considerarsi perentorio esclusivamente con riferimento alla Certificazione Unica relativa ai lavoratori dipendenti ed assimilati, in quanto i dati in essa contenuti devono confluire nel Modello 730/2019 precompilato. Le Certificazioni Uniche 2019 relative ai lavoratori autonomi, invece, possono essere trasmesse entro il 31 ottobre 2019, termine di scadenza fissato per il Modello 770/2019, senza l’aggravio di alcuna sanzione.
Sanzioni per invio errato o omesso
L’omessa, tardiva o errata trasmissione della CU 2019 è punita con una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione con il limite massimo di 50.000 euro.
Nessuna sanzione è invece prevista nel caso in cui la certificazione unica errata, sia corretta e ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Qualora la correzione invece avvenga entro 60 giorni, le sanzioni sono ridotte di 1/3 e quindi pari ad euro 33,33, per singola certificazione, entro il limite massimo di 20.000 euro.