IL CERTIFICATO MEDICO RETTIFICATIVO

All’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato si realizzano effetti di natura sia privatistica che pubblicistica. Da un lato vi è l’ambito di diritto comune che coinvolge datore e lavoratore e dall’altro, contestualmente, si rileva un riflesso tipicamente pubblicistico. Infatti si assiste alla cosiddetta automaticità delle prestazioni previdenziali che si instaurano nei confronti degli Enti assistenziali, previdenziali e pensionistici, anche qualora il datore di lavoro non provveda agli adempimenti di legge, che coinvolgono il prestatore.

Un esempio è la malattia del dipendente, che deve attualmente essere comunicata dal medico curante del lavoratore in via telematica all’Inps secondo le modalità stabilite dal D.M. 26/02/2010. Gli eventi morbosi, per la maggior parte dei dipendenti del settore privato, sono infatti oggetto di intervento economico da parte dell’Istituto e di relativo accredito figurativo dei contributi per il periodo di assenza.

La stessa assenza deve essere giustificata da una patologia tale che impedisca de facto la prestazione lavorativa per tutelare la sicurezza del lavoratore e di coloro che si trovano nel luogo di svolgimento dell’attività lavorativa.

Ne consegue che il datore di lavoro non può far accedere al posto di lavoro il dipendente prima del termine  indicato dal certificato medico, inteso come guarigione dalla patologia diagnosticata. Il motivo va ravvisato nell’esigenza di salvaguardare la salubrità del luogo di lavoro e la sicurezza del dipendente colpito da malattia.

Laddove intervenga una guarigione anticipata pertanto, il lavoratore dovrà comunicarlo al datore di lavoro e  inoltrare un ulteriore certificato medico in via telematica all’Inps con una nuova data di fine malattia.

A riguardo l’Inps con circolare n. 79 del 02/05/2017 ha chiarito che l’invio deve essere effettivamente precedente alla ripresa della attività lavorativa. Non è quindi sufficiente che la nuova data di fine evento sia meramente antecedente alla prima scadenza indicata.

L’Inps ribadisce la sussistenza di un sistema sanzionatorio ad hoc in capo al lavoratore che si dimostri inerte nella tempestiva comunicazione della rettifica della originaria data di fine evento morboso, in quanto si integra fattispecie di indebita prestazione ricevuta dal dipendente, che pertanto sarà tenuto all’integrale rimborso di quanto percepito in assenza di titolo che lo giustifica.


26 Maggio 2017


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