L’INPS ha rappresentato la necessità di avviare alcuni accertamenti urgenti sulla Cassa integrazione covid-19, previa comunicazione all’ITL.
Controlli a tappeto dell’INPS sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate agli ammortizzatori sociali con causale COVID 19. Gli accertamenti urgenti saranno attivati previa comunicazione all’ITL e successivamente rendicontati in Commissione Regionale. Diversamente, per gli accertamenti non urgenti le Commissioni regionali assicureranno il necessario coordinamento delle azioni di vigilanza nei riguardi delle:
- aziende che hanno fatto richiesta di trattamenti di CIGO, FIS e CIGD;
- domande di indennità di sostegno al reddito presentate da lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, da lavoratori agricoli, da lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, IAP, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Le liste delle aziende in questione saranno fornite dall’INPS. A specificarlo è l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 532 del 12 giugno 2020.
Cassa integrazione COVID-19: le novità del “Decreto Rilancio”
Il “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020) all’art. 68 ha rafforzato la possibilità di utilizzo della CIGO e dell’assegno ordinario modificando l’art. 19 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (cd. “Decreto Cura Italia”). In particolare:
- le aziende che hanno già completamente utilizzato le prime 9 settimane, possono richiedere ulteriori 5 settimane con la medesima causale COVID–19, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020. Quindi è stato raggiunto un totale di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto;
- le aziende possono fruire di ulteriori 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale COVID–19 utilizzabili solo dal 1° settembre 2020 e fino al 31 ottobre 2020 per coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa riconducibili all’emergenza epidemiologica. Per i datori di lavoro dei settori del turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020. A tal fine è necessario che i medesimi datori abbiano già interamente fruito delle 14 settimane.
In merito alla CISOA, invece, il legislatore interviene con un meccanismo di “neutralizzazione” del tetto massimo consentito. In altri termini, si permette la fruizione dell’ammortizzatore – con causale COVID 19 – per un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
Inoltre, in merito alla CIGD, l’art. 70 del “Decreto Rilancio” dispone che le ulteriori settimane fruibili (5+4) sono riconosciute e autorizzate dall’INPS e non più dalle singole Regioni.
A chi si rivolge l’attività di controllo?
In fase di programmazione particolare attenzione andrà posta, oltre che alle richieste d’intervento e alle segnalazioni pervenute in merito, nei riguardi:
- delle aziende operanti nei settori che non hanno subito interruzioni delle attività;
- aziende operanti in deroga alle misure restrittive previste dalla normativa emanata in relazione all’emergenza epidemiologica;
- aziende che hanno presentato domande di iscrizione, ripresa dell’attività, modifiche dell’inquadramento con effetto retroattivo in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamento delle varie forme di Cassa integrazione;
- assunzioni, trasformazioni e riqualificazioni di rapporti di lavoro in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamenti delle varie forme di Cassa integrazione;
- numero dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali ed eventuali esternalizzazioni;
- aziende/datori di lavoro che hanno collocato in smart working il personale e richiesto l’erogazione di ammortizzatori sociali;
- aziende che non hanno comunicato all’INPS la ripresa, anche parziale, dell’attività lavorativa.
All’atto della redazione del verbale conclusivo, il personale ispettivo valorizza il flag di “beneficiario prestazioni previdenziali” in relazione ai lavoratori irregolari.
Infine, gli Ispettorati Interregionali assicurano il monitoraggio delle verifiche in questione e del numero dei beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali coinvolti dalle irregolarità rilevate.