Mentre si è ancora in attesa dell’emanazione della circolare INPS con le istruzioni per la fruizione dello sgravio, buone notizie per i datori di lavoro che attendono di fruire del bonus Sud con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019.
Un emendamento al decreto Crescita che ha ottenuto il via libera delle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera prevede, infatti, la destinazione di risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro, a valere sul fondo destinato alle politiche attive del lavoro, al finanziamento del beneficio per le assunzioni di personale operate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019.
Ad essere incentivati sono i nuovi rapporti di lavoro instaurati nel 2019 con sede di lavoro ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), senza che abbia alcuna rilevanza la residenza del lavoratore.
L’agevolazione può essere richiesta dai datori di lavoro, operanti nel settore privato, che assumono soggetti che, oltre ad essere disoccupati (ex art. 19 del D.lgs. n. 150/2015 e art. 4, comma 15-quater del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019), abbiano:
a) età compresa tra i 16 anni e 34 anni;
b) età pari o superiore a 35 anni e siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017).
Ulteriore condizione di base è che i lavoratori assunti con questo incentivo non abbiano avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.
Le tipologie contrattuali incentivate sono i contratti a tempo indeterminato anche in appredistato, sia full-time che part-time. L’icentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indetermiato.
L’incentivo prevedo lo sgravio del 100% dei contributi conto azienda, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, entro il tetto massimo di 8.060 euro su base annua, per ciascun lavoratore assunto.
L’incentivo è considerato aiuto di Stato, pertanto può essere fruito:
1) entro i limiti del de minimis;
2) oltre i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto oppure nei casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni, l’incentivo può essere fruito solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
– mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
– mancanza di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
– completamento della formazione a tempo pieno da non più di due anni senza ancora aver ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
– assunzione in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato.