Bonus Sud: esteso ai primi 4 mesi dell’anno

È stato pubblicato ieri sul sito ufficiale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro l’atteso decreto che consente di estendere le agevolazioni dell’incentivo Occupazione Sviluppo Sud alle assunzioni fatte nei primi quattro mesi dell’anno 2019. Il richiamato decreto – inerente l’assunzione di persone con difficoltà di accesso all’occupazione nelle regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) – consente, infatti, di fruire delle agevolazioni anche per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019.

Ricordiamo a tal proposito che il Decreto Direttoriale n. 178 del 19 aprile 2019, istitutivo dell’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud, aveva previsto la suddetta agevolazione solo per le assunzioni avvenute nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019.

Senonché l’articolo 39 ter del Decreto Legge n. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla Legge, n. 58/2019, ha previsto che “agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provveda, nel limite di 200 milioni di euro, a carico del programma operativo complementare “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” 2014-2020, approvato con delibera CIPE n. 22/2018 del 28 febbraio 2018”.
Per la piena applicazione dell’agevolazione in commento, dunque, non rimane che attendere la Circolare operativa Inps.

Destinatari dell’agevolazione
L’incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumano persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:

  • lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età;
  • lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Tali soggetti non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

Contratti incentivati
Il beneficio contributivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che parziale, anche a scopo di somministrazione), nonché per i rapporti di apprendistato e per i rapporti di lavoro subordinato in una cooperativa di lavoro. È, altresì, riconosciuto in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato. Escluso, invece, in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Agevolazione contributiva sino a 8.060 euro
Il bonus Occupazione Sviluppo Sud è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per ciascun lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
A pena di decadenza, l’incentivo deve essere fruito entro il termine del 28 febbraio 2021. In caso di lavoro part-time il massimale è proporzionalmente ridotto.

Cumulabilità con altri incentivi
Ricordiamo, infine, che il Bonus Sud è cumulabile con:

  • l’incentivo previsto in favore di chi assume percettori di reddito di cittadinanza;
  • l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’art. 1 bis della Legge, n. 96/ 2018 (Decreto Dignità), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua;
  • con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.

15 Luglio 2019


Fonte : Fiscal Focus