Con la circolare n. 19 del 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito ai requisiti di spettanza e all’erogazione del bonus Natale di 100 euro, prevista con la tredicesima mensilità di quest’anno. Il bonus spetta, su domanda, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato in possesso di specifici requisiti reddituali e familiari. In particolare, nel documento di prassi viene chiarito che l’indennità una tantum spetta anche ai nuclei monogenitoriali, ma solo se l’altro genitore è mancante o non ha riconosciuto il figlio. Come ulteriore requisito viene richiesto che il lavoratore abbia capienza fiscale. In vista dell’applicazione della misura all’interno delle buste paga non mancano tuttavia dubbi e criticità operative. L’analisi di casi particolari ed esempi possono essere di aiuto per la gestione da parte del datore di lavoro
All’interno della legge di conversione del decreto Omnibus (art. 2 bis D.L. n. 113/2024, convertito in Legge n. 143/2024), ha trovato spazio il bonus Natale di 100 euro che arriverà a fine anno in busta paga per alcuni lavoratori dipendenti. Non si tratta di un bonus automatico: il riconoscimento è subordinato alla presentazione di un’apposita richiesta al proprio datore di lavoro.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19 del 10 ottobre 2024 ha fornito le prime istruzioni operative sull’erogazione dell’indennità una tantum prevista dal D.L. n. 113/2024.
Requisiti di spettanza
Il bonus spetta, su domanda, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato per i quali, con riferimento al periodo d’imposta 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
– reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (percepito entro il 12 gennaio 2025);
– coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato; al riguardo l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024, ha specificato che ai coniugi sono equiparate le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
– capienza fiscale: IRPEF lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
Requisito reddituale
Ai fini della verifica del requisito reddituale fissato dalla norma occorre tenere conto anche di:
– redditi assoggettati a cedolare secca o a imposta sostitutiva (es. forfettari);
– quota di agevolazione ACE (art. 1 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201);
– mance detassate corrisposte ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (art. 1, commi da 58 a 62, della legge n. 197/2022);
– la quota esente dei redditi agevolati per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e per lavoratori impatriati.
N.B. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Requisito nucleo familiare
ll bonus spetta al lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), se, alternativamente:
– ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;
– fa parte di un nucleo familiare monogenitoriale.
N.B. Si definisce nucleo monogenitoriale quello in cui, alternativamente:
– l’altro genitore è deceduto;
– l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
– il figlio è stato adottato da un solo genitore oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore.
N.B. In tali casi la situazione di convivenza more uxorio non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del bonus (circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E/2024).
Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta:
– al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
– al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
– al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.
Importo del bonus
L’importo erogato deve essere riproporzionato in base ai giorni di lavoro che hanno dato diritto alla retribuzione, ovvero al periodo lavorato. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).
N.B. In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
Coniuge e figlio fiscalmente a carico
Occorre ricordare che la condizione prevista per essere considerati a carico del contribuente e per la percezione del bonus è che il coniuge o il figlio possiedano un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, con innalzamento a 4.000 euro nel caso di figli di età non superiore a 24 anni.
Requisito reddituale: casi particolari
Proprio in virtù del fatto che il reddito da prendere a riferimento è quello percepito nel periodo d’imposta 2024, potrebbe accadere che il lavoratore non abbia la certezza di rispettare la suddetta soglia reddituale: in questo caso è possibile prudenzialmente non richiedere il bonus per poi rimandare la verifica dei requisiti in dichiarazione dei redditi.
Con particolare riferimento alla condizione che l’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente deve essere di ammontare superiore a quello delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente, si ricorda che il D.Lgs. n. 216/2023 ha rimodulato per il solo anno 2024 l’ammontare delle detrazioni da lavoro dipendente (art. 13 comma 1 del TUIR): la detrazione prevista per il reddito complessivo fino a 15.000 euro annui è innalzata dall’ordinario valore di 1.880 euro a 1.955 euro, creando di fatto una “no tax area” fino a 8.500 euro su base annua, ovvero un’area di esenzione fiscale.
Un elemento variabile nella gestione del cedolino paga che potrebbe incidere negativamente sulla spettanza del bonus è costituita per esempio dal superamento della soglia per l’esenzione fiscale dei fringe benefit.
Vediamo come grazie ad un esempio di calcolo.
Esempio di calcolo
Reddito lordo del lavoratore a novembre 2024: 24.000 euro
Fringe benefit erogati: 1.800 euro
Bonus erogabile
Reddito lordo del lavoratore a dicembre, inclusa tredicesima mensilità: 27.000 euro
Fringe benefit erogati: 2.100 euro
Bonus non erogabile perché il reddito imponibile diviene pari in questo caso a 29.100 euro.
E’ utile ricordare che in ogni caso il bonus Natale, infatti, può essere riconosciuto anche in sede di presentazione del modello 730 o REDDITI.
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Domanda ed erogazione del bonus
ll bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore e deve essere rapportato al periodo di lavoro; pertanto, l’importo effettivamente spettante dipende dai mesi di lavoro effettivamente svolti nel corso dell’anno L’indennità è corrisposta, su domanda presentata dal dipendente, dal datore di lavoro sostituto d’imposta unitamente alla tredicesima mensilità.
N.B. Il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 può beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.
ll datore anticipa l’importo spettante e lo porta in compensazione nel modello F24 ma in qualità di sostituto d’imposta ha l’obbligo, in sede di conguaglio fiscale, di verificare il diritto al beneficio in oggetto e di provvedere, in caso di esito negativo della verifica, al recupero delle relative somme non spettanti al lavoratore.
Nella domanda il lavoratore deve attestare di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.
N.B. Qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.
30 Ottobre 2024
Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro