Il trattamento integrativo di 100 euro mensili o bonus 100 euro (ex bonus Renzi) viene confermato anche per il 2024. Nessuna novità per quanto riguarda la platea dei soggetti beneficiari, che rimane immutata, mentre si registrano cambiamenti nelle regole di calcolo per adeguarsi alle novità apportate alle detrazioni da lavoro dipendente e dell’accorpamento delle prime due aliquote dell’IRPEF, introdotte per il solo anno 2024.
Beneficiari
Il D.L. n. 3/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2020 prevede la possibilità di beneficiare di un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (bonus IRPEF) del valore teorico annuo di 1.200 euro.
Per espressa previsione di legge, beneficiari sono i percettori di:
1. redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, con esclusione delle pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati;
2. redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:
a) lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;
b) borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale;
c) revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni;
d) remunerazioni dei sacerdoti;
e) prestazioni pensionistiche erogate nell’ambito della previdenza complementare;
f) soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
Ammontare del bonus
Il trattamento integrativo spetta per un ammontare massimo annuo di 1.200 euro a condizione che il reddito complessivo del beneficiario non sia superiore a 28.000 euro.
Fino al 31 dicembre 2023 l’importo spettava in misura piena e “incondizionata” se il reddito complessivo non superava i 15.000 euro annui.
A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024, viene previsto che il trattamento integrativo spetta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro solo qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 (redditi da lavoro dipendente) e 50 (redditi assimilati a lavoro dipendente) sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente (art. 13, comma 1, TUIR) diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Nessuna novità per quanto riguarda invece la platea dei beneficiari con redditi superiori a 15.000 euro ma non a 28.000 euro. In tale situazione il trattamento integrativo spetta ma a condizione che la somma delle detrazioni di seguito indicate detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
Modalità applicative
Nessuna novità per quanto riguarda le modalità applicative.
L’importo viene riconosciuto automaticamente dal sostituto di imposta, senza necessità di richiesta da parte del lavoratore, fermo restando che il lavoratore che ritenga di non avere diritto all’integrazione può dichiararlo al datore di lavoro.
L’importo spettante è determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro ed è conguagliato a fine del periodo d’imposta in funzione della sua effettiva spettanza.
I sostituti d’imposta riconosceranno il trattamento integrativo spettante ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e verificheranno in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.
L’ammontare del credito effettivamente erogato nel LUL andrà poi riportato nella CU relativa al periodo d’imposta nel quale è avvenuta l’erogazione, secondo il principio di cassa.
L’erogazione del bonus effettuata dal sostituto d’imposta verrà dallo stesso recuperata attraverso la compensazione con tutte le tipologie di tributo esponibili in F24 e il codice tributo da esporre per la compensazione in F24 del bonus erogato è il 1701.
Recupero del bonus non dovuto
Nessuna novità, inoltre, per quanto riguarda l’eventuale recupero del bonus non dovuto: qualora in sede di conguaglio dovesse emergere che il trattamento integrativo non fosse dovuto, il sostituto di imposta provvederò al recupero del relativo importo e il recupero sarà effettuato in 10 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.
Fonte: WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro