Il bonus carburante (anche detto voucher o buono benzina e diesel che dir si voglia) consiste in una esenzione fiscale fino 200 euro per il 2022 a dipendente per le aziende che decidono di dare ai lavoratori uno o più voucher per diesel e benzina.
Si tratta di fatto di un’agevolazione per imprese e lavoratori, ma non un vero e proprio “bonus benzina”, in quanto il Governo non paga direttamente il buono carburante, ma detassa fino a 200 euro i voucher benzina che l’azienda può dare ai dipendenti.
Non si tratta quindi di una misura di sostegno che si rivolge potenzialmente a tutti, ma di fatto si tratta di voucher che le aziende possono elargire ai loro dipendenti esentasse.
Detti buoni hanno in particolare le seguenti caratteristiche:
- sono ceduti a titolo del tutto gratuito dalle aziende private ai dipendenti;
- non concorrono mai alla formazione del reddito;
- si accompagnano al taglio da 25 centesimi sul costo di benzina e gasolio direttamente alla pompa;
- servono a dare un sostegno alle famiglie e le imprese in difficoltà per l’attuale crisi energetica.
Bonus benzina 200 euro e Fringe benefit 3000 euro: cumulabilità
La nuova soglia di 3000 euro dei fringe benefit per il 2022 si affianca al cosiddetto bonus benzina 200 euro di cui al Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina). Quest’ultimo prevede la possibilità per i datori di lavoro di erogare nel 2022, ai propri dipendenti, uno o più buoni carburante (benzina, diesel, metano, GPL e anche ricariche elettriche) esenti da imposizione fiscale fino a euro 200,00 per lavoratore.
Quindi ad ogni singolo lavoratore si potrà riconoscere un importo o valore complessivo di fringe benefit di 3.200,00 euro:
- 200,00 euro per buoni benzina (Decreto Ucraina)
- e 3.000,00 euro (Decreto Aiuti-bis e quater) per beni e servizi (compresi ulteriori buoni benzina) e comprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze.
Bonus benzina oltre 200 euro
Anche per il buono benzina specifico previsto dal Decreto Ucraina vale la regola per il superamento della soglia: l’Agenzia delle Entrate ha cioè chiarito che ove si superi il limite di 200 euro annuali, l’intera somma (e non l’eccedenza) sarà soggetta a tassazione e contribuzione. La somma di 200 euro quindi non costituisce franchigia.
Quindi in base a tale regola:
- per uno più buoni carburante di cui al Decreto Ucraina fino a 200 euro non c’è tassazione o contribuzione previdenziale
- se il singolo buono o la somma dei buoni supera i 200 euro (201 euro e oltre) l’intera cifra, e non solo la parte eccedente, sarà soggetta a IRPEF e INPS.
Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate: deducibilità del buono, auto elettriche ecc.
Con la circolare n° 27/e, l’Agenzia delle entrate ha specificato inoltre che il bonus carburante:
- può essere riconosciuto a scelta del datore di lavoro, anche solo in favore di alcuni dei lavoratori in forza all’impresa (bonus ad personam);
- il voucher a cui è connesso il bonus carburante si considera percepito ai fini reddituali nel momento in cui entra nella disponibilità del lavoratore. A prescindere dal fatto che il servizio venga erogato successivamente;
- può riguardare anche la ricarica dell’auto elettrica del dipendente;
- è integralmente deducibile per l’impresa erogante.
Il riconoscimento del bonus carburante ad personam è ammesso sempreché lo stesso non sia erogato in sostituzione dei premi di risultato.
Continua a leggere su https://www.lavoroediritti.com/soldi-e-diritti/bonus-benzina