Tutti i soggetti datori di lavoro, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla struttura economica con la quale operano (ditta individuale, società, società cooperativa, consorzi, organizzazione di produttori), che svolgono in via principale una delle attività indicate dal primo comma dell’articolo 2135 c.c., sono tenuti, per gli operai assunti alle proprie dipendenze, all’assolvimento degli obblighi relativi alla contribuzione agricola unificata. In virtù dell’evoluzione organizzativa delle strutture produttive che operano nel mercato agricolo – che talvolta hanno una definizione tale da non risultare immediatamente riconoscibili quali soggetti da inquadrare nella previdenza agricola – l’Inps, con la Circolare n. 94 del 20 giugno 2019, ha ritenuto necessario intervenire per fornire indicazioni in merito al corretto inquadramento ai fini della contribuzione agricola unificata relativamente ai soggetti che svolgono, in connessione o meno con l’attività principale, ulteriori attività, quali la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione di prodotti agricoli.
Criterio della prevalenza per le attività connesse
Il terzo comma dell’articolo 2135 c.c. sopra citato indica le attività connesse a quelle di imprenditore agricolo, intendendo tali “le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
A tal proposito, l’Inps chiarisce che – nel rispetto del criterio della prevalenza – le attività connesse sono considerate agricole, pertanto devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali e, nel caso di fornitura di beni e servizi, mediante utilizzazione prevalente delle proprie risorse.
In alcuni casi, tuttavia, la normativa di riferimento ha sancito l’attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo anche a quei soggetti che svolgono una delle attività connesse del processo produttivo in modo svincolato dalle attività principali della coltivazione, dell’allevamento e della silvicoltura, delle quali si darà conto nei successivi paragrafi.
Cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi
L’Istituto chiarisce che l’inquadramento previdenziale nel settore dell’agricoltura ricorre in tutti i casi in cui la cooperativa o il consorzio utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Non è, dunque, richiesto che la cooperativa o il consorzio esercitino una delle attività principali di cui all’articolo 2135, primo e secondo comma, del codice civile, ma è necessario che l’intera compagine sociale sia composta da imprenditori agricoli. Pertanto, ricorrendo tale condizione, le cooperative devono ritenersi inquadrabili nel settore dell’agricoltura e tenute alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti.
Cooperative di trasformazione
Con riferimento a detta fattispecie, nel documento di prassi viene chiarito che si tratta di cooperative di natura industriale o commerciale inquadrabili nei relativi settori previdenziali e che sono da inquadrare nel settore dell’agricoltura solo quando l’attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione sia svolta in quantità prevalente su prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci.
Pertanto, ai fini dell’inquadramento nel settore agricolo, nella compagine sociale devono essere presenti uno o più soci produttori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale.
Società
In analogia a quanto detto per le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi, si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le Srl, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
Ai fini dell’inquadramento nel settore dell’agricoltura occorre, quindi, che la società sia costituita da imprenditori agricoli e che le attività connesse siano svolte con i prodotti ceduti dai soci stessi. Pertanto, ove inquadrabili nel settore dell’agricoltura, le suddette società sono tenute alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti.
Organizzazioni di produttori
Per quanto riguarda le organizzazioni di produttori agricoli, l’Inps rammenta che – ai fini dell’assoggettamento a contribuzione agricola unificata – l’organizzazione deve assumere una delle forme giuridiche di cui all’articolo 3, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 102/2005 e soprattutto deve essere costituita tra soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo. Pertanto, le organizzazioni di produttori agricoli devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
a) società di capitali aventi ad oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative e loro consorzi;
b) società cooperative agricole e loro consorzi;
c) società consortili, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
Imprese non agricole
Infine, viene fatta menzione di quelle imprese che, pur non essendo agricole, assumono alle proprie dipendenze lavoratori assicurati in qualità lavoratori agricoli dipendenti.
Si ribadisce, al riguardo, che si tratta di imprese che operano in settori economici, commercio o servizi, diversi da quello agricolo e che svolgono, oltre alle attività oggetto dell’impresa, una o più attività tassativamente elencate nell’articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, quali la raccolta di prodotti agricoli e la sistemazione e manutenzione agraria e forestale. Ai fini assicurativi, pertanto, gli operai addetti a tale attività sono da considerare lavoratori agricoli dipendenti.