La pubblicazione delle motivazioni della sentenza n. 26/2019 della Corte di Appello di Torino relativa ai ricorsi presentati da alcuni ciclo fattorini (c.d. “riders”) contro Foodora, offre lo spunto per una riflessione relativa alla violazione di quanto previsto dall’art. 2 del D.L.vo n. 81/2015 il quale afferma che “a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Al di là della specifica vicenda, rispetto alla quale mi sembra opportuno effettuare un breve riassunto, l’indirizzo espresso dalla Corte di Appello che ha riformato, sia pure parzialmente, la decisione del Tribunale, appare importante ed innovativo in quanto esprime una via interpretativa circa il significato da attribuire all’assunto normativo ove si parla di applicazione “della disciplina del rapporto di lavoro subordinato”.
Alcuni riders, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa avevano fatto ricorso al Tribunale del Lavoro di Torino ritenendo come la previsione contenuta nel comma 1 dell’art. 2 del D.L.vo n. 81/2015 fosse stata ampiamente violata e, di conseguenza, avevano richiesto il riconoscimento della subordinazione ed un risarcimento del danno. La decisione del Tribunale aveva disatteso le istanze presentate in primo grado, sostenendo che la libertà di decidere se e quanto prestare la propria attività, escludeva qualunque sussistenza di rapporto di lavoro subordinato. Sulla stessa “lunghezza d’onda” si era espresso, in ordine ad altri ricorsi, alcuni giorni dopo, il Tribunale di Milano.
Come accennato pocanzi, la Corte di Appello di Torino non ha, pienamente, confermato tale decisione e pur ritenendo che il rapporto di lavoro non potesse ricondursi direttamente a contratto di lavoro subordinato, ha effettuato una analisi dei contenuti dello stesso in rapporto alla previsione del citato art. 2, ipotizzando una sorta di “tertium genus” tra il lavoro subordinato che trova il proprio riferimento nell’art. 2094 del codice civile ed il lavoro autonomo coordinato e continuativo disciplinato da una norma di diritto processuale (art. 409 c.p.c., n. 3, modificato dall’art. 15, comma 1, lettera a, del D.L.vo n. 81/2017) che radica presso il giudice del lavoro la cognizione di tale rapporto.
Nel caso di specie, l’esame dei Giudici di Appello si sofferma su tre elementi fondamentali che possono così riassumersi:
- personalità;
- continuità della prestazione;
- etera organizzazione;
Nessun dubbio relativamente al primo requisito: la prestazione del ciclo fattorini è prettamente personale.
Più problematica appare la individuazione dell’elemento della continuità della prestazione.
Il concetto (che potrebbe valere anche in situazioni del tutto diverse rispetto all’attività dei “riders”) è, secondo i Giudici di Appello, che il requisito si possa ritenere soddisfatto in presenza di una “non occasionalità delle prestazioni” che si reiterano nel tempo, seppur con intervalli. Tale nozione, come riconosciuto dalla stessa Corte, appare molto ampia ma va vista in rapporto ad un mutamento continuo dei rapporti di lavoro. In futuro, a mio avviso, sarà necessario effettuare specifici approfondimenti sul concetto di continuità e sulla sussistenza dell’obbligo della prestazione.
Per quel che riguarda la c.d. “etero organizzazione”, ci si trova di fronte, secondo la Corte, ad “un terzo genere” che si distingue da un lato, rispetto al potere direttivo e disciplinare tipico della subordinazione e, dall’altro, dalla collaborazione coordinata di cui parla il novellato art. 409 c.p.c., n. 3, ove, chiaramente, viene stabilito che la “collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.
A differenza di quest’ultima ipotesi il c.d. “terzo genere” viene in evidenza laddove il committente, in via del tutto unilaterale, fissa i tempi ed il luogo di lavoro del prestatore e, quale sanzione, per l’inottemperanza alla esplicita previsione dell’art. 2 del D.L.vo n. 81/2015, si vede applicata “la disciplina del rapporto di lavoro subordinato”, con alcune limitazioni, perché i giudici “salvano” la natura autonoma del rapporto, ma riconoscono molte tutele previste dalla subordinazione. Nella sostanza, un lavoro autonomo ove trovano piena applicazione le disposizioni legali e contrattuali relative alla salute e sicurezza sul lavoro, alla retribuzione ed all’inquadramento, all’orario di lavoro, ai riposi, alle ferie ed alle coperture di natura previdenziale (nel caso di specie ai ciclo fattorini è stato riconosciuto, dando attuazione all’art. 36 della Costituzione, il trattamento economico e normativo previsto dal quinto livello del CCNL della Logistica, rinnovato il 18 luglio 2018, soltanto con riferimento “ai giorni ed alle ore effettivamente prestate”).
La individuazione di questo “terzo genere” tra autonomia coordinata ex art. 409 c.p.c. n. 3 e contratto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) ha fatto sì che fossero respinte, anche per la natura a termine del rapporto, le domande finalizzate ad una reintegra in azienda.
L’indirizzo espresso dai Giudici di Torino può rappresentare un punto di riferimento per gli organi di vigilanza che, nella loro quotidiana attività, s’imbattono, sovente, in collaborazioni continuative che risultano essere “deficitarie” sotto l’aspetto dei tempi e dei luoghi di lavoro in quanto organizzati dal committente.
Al di là della questione dei “riders” la sentenza della Corte di Appello ha il pregio di offrire, per la prima volta, una interpretazione dell’art. 2 del D.L.vo n. 81/2015 relativo al lavoro “etero organizzato” che, in dottrina, aveva già registrato un ampio dibattito.