Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 30 novembre 2021, il Decreto Ministeriale n. 193 del 30 settembre 2021, con l’adeguamento degli importi del contributo esonerativo di cui all’art. 5, commi 3 e 3 bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi dell’art. 5, comma 6 della medesima legge.
La disciplina in vigore prevede le seguenti “quote di riserva”:
· 1 disabile per le imprese dai 15 ai 35 dipendenti
· 2 disabili per le imprese dai 36 ai 50
· il 7% dei lavoratori occupati, per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
Entro 60 giorni dal momento in cui scatta l’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili i datori di lavoro devono presentare la richiesta di assunzione agli uffici competenti, esclusivamente in via telematica sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali.
I datori di lavoro privati che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura (attuale) di 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
L’importo del contributo esonerativo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarà di importo pari a 39,21 euro, per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Prospetto informativo
Sono obbligati all’invio del prospetto informativo i datori di lavoro pubblici e privati che occupano, a livello nazionale, almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
i Datori di lavoro che non adempiano agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 635,11 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
In caso di mancato invio del Prospetto informativo disabili alla scadenza (31 gennaio), a decorrere dal 1° gennaio 2022, la sanzione amministrativa sarà pari a 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.