Tra le assunzioni agevolate previste per il 2024, il contratto di apprendistato, con i suoi benefici contributivi, si colloca sull’ideale podio: il venir meno dell’under 36 (ma non dell’under 30), riporta al centro tale tipologia contrattuale come formula privilegiata per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, supportata da importanti agevolazioni contributive. Agevolazioni contributive che spettano per tutta la durata del contratto e per un ulteriore anno in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Apprendistato: regole del contratto
Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2015, l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Il successivo art. 42 va a definire quella che è la disciplina generale e gli elementi essenziali del contratto di apprendistato. In particolare, viene previsto:
– forma scritta ai fini della prova;
– forma scritta del piano formativo individuale, definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali; per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e per l’apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa, con il coinvolgimento dell’impresa;
– durata minima non inferiore a 6 mesi, ad eccezione delle attività stagionali;
– applicazione durante il rapporto delle sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo;
– possibilità per entrambe le parti, al termine del periodo di apprendistato, di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 del Codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.
Contribuzione
Per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante e di alta formazione e ricerca è previsto:
Numero di dipendenti
Agevolazione contributive
Pari o inferiore a 9
Aliquota contributiva del 3,11% il primo anno, del 4,61% il secondo anno, del 11,61% dal terzo anno
Superiore a 9
Aliquota contributiva pari al 11,61%
Per tutti
Alle suddette aliquote contributive si aggiunge il versamento della contribuzione ordinaria di finanziamento degli ammortizzatori sociali di riferimento da calcolare sulla retribuzione imponibile dell’apprendista.
Conferma a tempo indeterminato: ulteriore anno di agevolazione contributiva
L’art. 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015, prevede che il beneficio dello speciale regime contributivo è mantenuto per un anno dalla conferma dell’apprendista al termine del periodo di formazione, con esclusione dell’apprendistato attivato nei confronti di lavoratori percettori di trattamenti di disoccupazione.
Analizziamo come si può evolvere il contratto di apprendistato e come regolarsi per le relative agevolazioni contributive.
1. Il rapporto di apprendistato scade e prosegue in un ordinario rapporto a tempo indeterminato
In tale ipotesi, il datore di lavoro avrà fruito per l’intera durata del rapporto del regime contributivo ridotto e una volta raggiunta la sua naturale scadenza (massimo 36 mesi nel caso dell’apprendistato professionalizzante), il rapporto di lavoro potrà proseguire senza soluzione di continuità in un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dando diritto all’applicazione dei benefici INPS per un ulteriore anno.
2. Il rapporto di apprendistato si risolve al termine dello stesso
Si ricorda che la norma prevede la possibilità di recedere dal rapporto al termine del periodo di apprendistato da parte di entrambe parti con preavviso decorrente dal medesimo termine e che, in tale ipotesi, durante il periodo di preavviso continuerà a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.
In tale scenario, il datore di lavoro avrà fruito dei benefici contributivi per l’intero periodo di contratto, compreso l’eventuale periodo lavorato di preavviso.
3. Risoluzione del contratto di apprendistato in costanza di rapporto
In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro da parte del datore, fermo restando che la norma prevede che durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo, il datore di lavoro avrà fruito del regime contributivo agevolato per la durata ridotta del rapporto.
4. Trasformazione anticipata a tempo indeterminato
Succede spesso che, per meriti del lavoratore o per scelte aziendali, si decida di anticipare la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato prima della scadenza concordata.
In caso di trasformazione anticipata del contratto di apprendistato, il Ministero del Lavoro, con una propria circolare (circolare n. 27/2008), ha richiamato una posizione già assunta con una risposta a interpello del 2006 (risposta n. 25/I/0003883) e ha chiarito che:
1) i benefici contributivi sono da collegare al momento fattuale della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e pertanto, anche nella ipotesi in cui tale trasformazione avvenga in maniera anticipata rispetto al termine previsto nel contratto, il datore di lavoro avrà diritto a fruire dei benefici contributivi per l’anno successivo alla trasformazione dell’apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
2) a seguito della entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, è stato eliminato il limite legale di durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante e, in assenza di previsioni legali sul punto, non sembrano sussistere vincoli giuridici a una trasformazione, in qualunque tempo, del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
3) tale circostanza è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità, che, pur in riferimento al “vecchio” apprendistato, contempla tra le possibili cause di trasformazione del rapporto anche “l’attribuzione della qualifica da parte del datore di lavoro, in qualunque tempo durante il tirocinio, in modo esplicito o implicito, con il conferimento effettivo delle mansioni che spettano all’operaio qualificato” (Cass. 30 gennaio 1988, n. 845);
4) quanto al mantenimento, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 56/1987 (ora art. 47, co. 7, D.Lgs. n. 81/2015), dello specifico regime contributivo dell’apprendistato, si ritiene che lo stesso trovi applicazione in quanto connesso esclusivamente alla trasformazione del rapporto;
5) resta ferma la possibilità da parte del personale ispettivo di verificare la sussistenza di eventuali condotte fraudolente, in particolare nella ipotesi in cui nel piano formativo individuale e in considerazione della durata del rapporto di lavoro, non sia stata effettuata alcuna attività formativa sino al momento della trasformazione del rapporto.
Fonte: WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro