L’assegno per il nucleo familiare costituisce un’integrazione degli emolumenti retributivi che viene erogata mensilmente dal datore di lavoro ai lavoratori subordinati. La somma, che viene corrisposta e registrata nel LUL, è un’anticipazione, da parte dell’azienda che poi la recupera dall’INPS, esponendola a conguaglio nella denuncia contributiva UNIEMENS.
Il diritto alla percezione dell’ANF è esteso, con pagamento diretto da parte dell’istituto, anche ai lavoratori parasubordinati e ai pensionati da lavoro dipendente. Costituiscono requisiti di base per la maturazione del diritto:
la sussistenza dello status di lavoratore subordinato;
l’effettiva esistenza di un nucleo familiare costituito da almeno due soggetti.
A partire dal 5 giugno 2017 i diritti e le tutele previste per i coniugi sono state estese anche ai soggetti uniti civilmente. Ne deriva che, in favore di questi soggetti, è previsto anche il diritto alla percezione degli assegni per il nucleo familiare.
La facoltà di richiesta del pagamento diretto dell’ANF è limitata ai soli soggetti che non sono titolari di un autonomo diritto alla corresponsione dell’ANF, ovvero non titolari di un rapporto di lavoro dipendente o assimilato.
Vediamo in dettaglio le regole per verificare il diritto alla percezione e come procedere per il calcolo e l’erogazione.
Determinazione dell’ammontare – Il sostituto d’imposta che riceve la richiesta di corresponsione dell’assegno è tenuto a verificarne la spettanza, in base ai dati dichiarati dal lavoratore nell’apposito modello predisposto dall’INPS nella forma di certificazione sostitutiva di atto notorio.
Il reddito da prendere a riferimento per il calcolo degli ANF è costituito dalla somma dei redditi imponibili a fini fiscali percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare nel periodo d’imposta precedente all’anno di erogazione e in particolare:
i redditi assoggettabili all’IRPEF;
i redditi soggetti a tassazione separata;
i redditi esenti da imposta o assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva se superiori, complessivamente, a euro 1.032,91 annue.
Tale reddito complessivo deve essere costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente o pensione.
L’ammontare dell’assegno da corrispondere va determinato sulla base di apposite tabelle che l’INPS provvede ad aggiornare annualmente in base alla variazione percentuale dell’indice ISTAT medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
E’ ammessa l’inclusione, ai fini della determinazione dell’assegno, dei figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti, unicamente nei casi in cui nel nucleo familiare siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni, a prescindere dalla loro posizione lavorativa o di studio.
Procedura di richiesta – L’assegno per il nucleo familiare che spetta all’assicurato può̀ essere pagato direttamente al coniuge separato legalmente o divorziato.
Per esercitare il diritto al pagamento, il coniuge richiedente non deve percepire a sua volta un assegno per il nucleo familiare né svolgere attività̀ lavorativa dipendente o essere titolare di una pensione o prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.
La domanda deve essere presentata sul modello ANF/DIP 559 disponibile sul portale istituzionale INPS:
al datore di lavoro del coniuge che ha diritto alla prestazione;
alla sede INPS competente in base alla residenza del coniuge che ha diritto alla prestazione (es. pensionato, collaboratore coordinato e continuativo, percettore di NASPI etc.).
La regola generale prevista dalla legge è quella secondo la quale il coniuge a cui sono affidati i figli è l’unico legittimato a chiedere l’assegno.
Nel modello di richiesta predisposto dall’INPS, il coniuge richiedente deve dichiarare, con certificazione sostitutivo di atto notorio:
di essere coniuge del lavoratore avente diritto;
di non essere titolare di un autonomo diritto al pagamento dell‘assegno per il nucleo familiare.
E’ necessario, inoltre, specificare la modalità di pagamento, cui il datore di lavoro dovrà attenersi, prescelta tra bonifico domiciliato presso ufficio postale, conto corrente bancario o postale, libretto postale, INPS card, Carte di pagamento dotate di IBAN.
Il richiedente si impegna poi a comunicare qualsiasi variazione entro trenta giorni dall’avvenuto cambiamento.
Il datore di lavoro opera lo storno di una parte del netto della busta paga, corrispondente all’ammontare di Anf spettante, a favore del coniuge richiedente, disponendo un bonifico bancario o inviando un assegno, secondo le modalità indicate nella richiesta.
La disciplina si applica anche ai collaboratori coordinati e continuativi: in questo caso l’Anf viene erogato direttamente dall’INPS.
Gli eventuali assegni erogati che risultano indebiti sono recuperati direttamente dalla retribuzione del lavoratore.