Il Ministero del Lavoro prende atto della novità introdotta dal c.d. ”Decretone”, che estende la CIGS per imprese in crisi fino al 2020. Esteso l’orizzonte temporale della CIGS in favore delle imprese in crisi che hanno una forte rilevanza, sia economica che strategica a livello nazionale e regionale.
Sul finire del 2018, il Legislatore, attraverso l’art. 44 del D.L. n. 109/2018, convertito, con modificazione, nella legge n. 130, sia pure in maniera non strutturale (ossia, fino al 2020), ha reintrodotto la CIGS per cessazione di attività nell’ambito della crisi aziendale, cancellata nel nostro ordinamento a partire dal 1° gennaio 2017.
Con la circolare n. 15 del 4 ottobre 2018 la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del Ministero del Lavoro ha fornito i propri chiarimenti amministrativi che postulano, necessariamente, un passaggio in sede ministeriale con un accordo che vede coinvolte le parti interessate e, seppur non obbligatoriamente, le Regioni (o le Provincie Autonome) oltre che dei rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico. Senza andare nel merito dei contenuti dell’accordo, cosa che mi porterebbe lontano da questa riflessione, ricordo che propedeutica allo stesso ed alla successiva concessione (deve essere presentato un piano di progressivo riassorbimento delle eccedenze o di reindustrializzazione del sito produttivo anche attraverso l’ingresso di un acquirente), è la compatibilità economica dell’operazione in quanto il D.L. n. 109/2018 non prevede risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziate con il D.L.vo n. 148/2015 per le ipotesi previste dal comma 4 dell’art. 21. La durata massima del trattamento, che viene considerato in deroga rispetto a quello previsto dagli articoli 4 e 22, è di dodici mesi.
Tale breve premessa si è resa necessaria per ben comprendere i contenuti della circolare n. 5 della citata Direzione Generale, resa nota il 27 marzo 2019.
Come è noto, la possibilità che le imprese appaltatrici dei servizi di mensa, di ristorazione e di pulizia, pur se costituite in forma cooperativa, accedano al trattamento integrativo, viene garantita dall’art. 20, comma 1, lettere c) e d): qualora sussista una riduzione dell’attività della stazione appaltante per la quale è stato richiesto ed ottenuto un intervento di integrazione salariale straordinaria, è possibile riconoscere un intervento straordinario di sostegno per un periodo non superiore a quello della durata del contratto di appalto, come, chiaramente, affermato, dal D.M. n. 94033 del 13 gennaio 2016 che fissa, in via generale, i criteri per la concessione dell’intervento.
La nota ministeriale prende atto delle difficoltà incontrate dalle imprese appaltatrici per ottenere l’intervento in presenza, non di una crisi temporanea, ma della cessazione o della annunciata cessazione dell’attività produttiva delle stazioni appaltanti che, di conseguenza, non hanno alcun interesse a prorogare o a rinnovare il contratto di appalto.
Si tratta, quindi, di trovare una strada finalizzata a tutelare i dipendenti delle imprese appaltatrici che si trovano ad operare in tale contesto: il Dicastero del Lavoro ritiene che si possa consentire l’accesso alla CIGS per cessazione di attività strettamente correlata sia alla scadenza dell’appalto che alla cessazione di attività da parte del committente.
Tutto questo, però richiede una specifica condizione: il contratto di appalto deve risultare vigente al momento in cui si è formalizzata la decisione aziendale di cessare l’attività produttiva, non rilevando che lo stesso sia in scadenza e non venga prorogato a causa della cessazione dell’attività dell’azienda committente.
Per il resto, pur se la circolare n. 5/2019 non ne parla, ritengo che la richiesta di CIGS debba essere attivata con le modalità usuali: istanza presentata alla Divisione IV della Direzione Generale mediante il sistema della Cigsonline. La documentazione da fornire dovrà, necessariamente tra le altre cose, far riferimento (se strettamente correlato) all’accordo che ha portato alla concessione della CIGS per cessazione di attività da parte dell’impresa committente. Sarebbe, poi, il caso di chiarire se, come avviene per l’appaltante che ha cessato l’attività, l’istanza sia sottoposta ai vincoli temporali perentori previsti dall’art. 25 del D.L.vo n. 148/2015 (presentazione dell’istanza entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura sindacale).
Mi sembra pacifico ricordare che le imprese appaltanti che fruiranno di tale intervento integrativo dovranno versare sia il contributo ordinario mensile pari allo 0,90% (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e la somma residua a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile, che quello addizionale correlato al periodo di fruizione, secondo il principio affermato dall’art. 5 del D.L.vo n. 148/2015: esso è sempre più alto in relazione all’arco temporale di utilizzazione dell’ammortizzatore.
Due parole, infine, sui possibili controlli degli organi di vigilanza appartenenti alle articolazioni periferiche dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Essi sono stati ben identificati, nei contenuti, dalla circolare n. 27 dell’8 agosto 2016 del Ministero del Lavoro che rappresenta una sorta di “vademecum” per il personale addetto alle verifiche relative a tutti i possibili interventi di CIGS e di contratti di solidarietà difensivi.
Il trattamento integrativo salariale straordinario per i dipendenti delle imprese che gestiscono i servizi di mensa e quelli di pulizia, come chiaramente affermato all’interno del D.M. n. 94033, per poter essere riconosciuto, ricorda la circolare n. 27, deve essere in stretta correlazione con la contrazione (ma, in questo caso, la cessazione) dell’attività del committente che ha fatto ricorso ad uno qualsiasi degli ammortizzatori ordinari o straordinari (CIGO – solo per i servizi di mensa e di ristorazione-, CIGS per ristrutturazione, CIGS, per crisi aziendale, contratto di solidarietà difensivo).
La verifica degli organi ispettivi è finalizzata a verificare la connessione tra i due eventi e, in tale ottica, andranno acquisiti i contratti di appalto o di subappalto, la documentazione contabile e “visionato” il LUL.