ANF residuale dal 1° marzo 2022

L’INPS ha fornito le istruzioni operative in merito all’ANF a decorrere dal 1° marzo 2022 per quelle ipotesi residuali rispetto al diritto a percepire l’Assegno Unico e Universale (INPS circ. n. 34/2022).

In particolare, dopo il 1° marzo 2022, qualora nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai 21 anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si può richiedere l’Assegno per il nucleo familiare.

A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

Nei casi di figli di età minore di 21 anni, qualora non si abbiano i requisiti previsti per il diritto all’Assegno unico, sarà possibile richiedere l’ANF ma solo per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

In particolare, la prestazione ANF può essere riconosciuta per tali ultimi soggetti se nel nucleo non è presente:

a. un figlio minorenne a carico;
b. un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  2. svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  4. svolga il servizio civile universale

c. figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente
Le richieste di ANF per periodi decorrenti a partire dal 1° marzo 2022 (compreso) potranno essere presentate esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.

Diversamente, le domande presentate – nel limite della prescrizione quinquennale – per periodi che terminano entro il 28 febbraio 2022, potranno fare riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli.

Le domande di ANF per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, già presentate alla data del 28 febbraio 2022 (data di pubblicazione della INPS circ. n. 34/2022), istruite e autorizzate dall’Istituto, relative al periodo dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2022, se riferite a nuclei familiari con figli, saranno bloccate amministrativamente d’ufficio, nella specifica procedura gestionale, alla data del 1° marzo 2022.

Le modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo rimangono invariate, anche per i periodi successivi al 1° marzo.

Analogamente, le domande di ANF per i lavoratori dipendenti del settore agricolo, presentate direttamente al datore di lavoro con modulo cartaceo “SR16”, se relative al periodo dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2022, non dovranno essere liquidate dai datori di lavoro, qualora si riferiscano a nuclei familiari con figli, in base alle indicazioni sopra fornite.
Lavoratori domestici e domestici somministrati
Per i periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), potranno essere presentate domande di ANF esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.

Per i lavoratori domestici l’ANF viene erogato dall’INPS con pagamento diretto nella misura di tanti assegni giornalieri per quanti ne risultano dividendo per quattro il numero delle ore che corrispondono alla contribuzione complessivamente versata nella specifica gestione nel trimestre in favore del lavoratore.

In riferimento alle richieste di competenza dell’anno 2022, gli importi ANF saranno calcolati non sul dato contributivo trimestrale, come normativamente previsto, ma sulla base delle risultanze per i soli primi due mesi del 2022 e relativi al versamento della dovuta contribuzione.
Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, c. 26, della L. n. 335/1995
L’Assegno per il nucleo familiare è corrisposto dalla competente Gestione separata in relazione alle modalità di attribuzione della specifica contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati a decorrere dal mese di febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione.

A decorrere dal 1° febbraio 2022 gli iscritti alla Gestione separata possono presentare le domande ANF per l’intero nucleo familiare, comprensivo dei figli, per l’anno 2021 (INPS circ. n. 34/2022).

Fonte: One LAVORO


30 Marzo 2022


Fonte : Studio Balillo