L’assegno al nucleo familiare (Anf) è un sostegno economico erogato dall’Inps per le famiglie dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
L’INPS, con la Circolare n. 68 del 2018, ha reso nota la rivalutazione dei livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, aumentati in relazione all’incremento dell’1,1% registrato dall’ISTAT per i prezzi al consumo.
Individuazione del nucleo familiare – Il nucleo familiare può essere composto dai seguenti soggetti:
il richiedente;
il coniuge o parte di unione civile (non legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile), anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
i figli ed equiparati minori di 18 anni, conviventi o meno;
i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;
i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, tra i 18 anni e i 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (sia nel caso in cui i richiedenti siano zii sia che si tratti dei nonni), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
i nipoti, in caso i richiedenti siano i loro nonni, minori di 18 anni che siano a carico dei propri genitori, previa autorizzazione.
N.B: Il reddito complessivo sia composto almeno per il 70% da reddito da lavoro dipendente o da pensione da lavoro dipendente.
Ai fini della richiesta dell’assegno si prende in considerazione:
il reddito del richiedente;
il reddito del coniuge, se lo stesso lavora;
i redditi, se vi sono, di tutti gli individui facenti parte del nucleo famigliare.
Soggetti aventi diritto – Hanno diritto a richiedere gli assegni familiari i seguenti soggetti:
lavoratori dipendenti pubblici e privati in attività, sia a tempo pieno che parziale (in questo caso l’importo dell’assegno è riproporzionato in base alle giornate di effettivo lavoro, a meno che le ore di lavoro prestate nel mese siano superiori a 24);
lavoratori socialmente utili;
lavoratori in malattia, in maternità, in cassa integrazione, in mobilità, in aspettativa per cariche elettive o sindacali, assistiti per tubercolosi;
percettori di Naspi, la Cassa integrazione, la mobilità, la malattia, la maternità;
pensionati che hanno lavorato nel settore pubblico o privato;
lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata Inps dei lavoratori autonomi.
lavoratori dipendenti agricoli;
lavoratori domestici.
Separazione e divorzio – In caso di separazione o divorzio con affidamento condiviso dei figli, entrambi i genitori hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare, ma solo uno dei due può percepirlo, in base a specifici accordi intercorsi tra le parti.
In caso di divorzio o separazione consensuali, se manca l’accordo tra le parti, il Giudice decide secondo il criterio della convivenza con i figli.
Il diritto all’assegno familiare resta in capo al genitore collocatario anche quando questi non sia titolare in proprio del diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione), e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell’ex coniuge.
In ogni caso, ricorrendo questa fattispecie, l’erogazione dell’ANF da parte del datore di lavoro è subordinata al rilascio, da parte dell’INPS, di una apposita autorizzazione a seguito di richiesta presentata dall’avente diritto unitamente alla documentazione comprovante il diritto alla percezione.
Anf e assenze – Gli Anf spettano, oltre che per l’effettiva attività di lavoro, anche per le assenze – se il rapporto di lavoro è iniziato da almeno una settimana – in caso di:
congedo matrimoniale;
cure termali, se il periodo è coperto dall’indennità di malattia o da un diverso trattamento a carico dell’INPS;
ferie e festività, escluse le domeniche, compresi i festivi soppressi, se non lavorati e retribuiti;
maternità,congedo parentale, assenza per malattia del bambino;
infortunio sul lavoro e malattia professionale, per massimo tre mesi, se inabilità temporanea;
integrazioni salariali (Cig, Cigs, Solidarietà), interamente anche per i periodi a zero ore;
malattia, sino a 180 giorni in un anno solare;
licenziamento illegittimo, in caso di sentenza di reintegra;
permessi e aspettative per cariche pubbliche e sindacali (sarà conferito direttamente dall’Inps);
permessi Legge 104 (per assistenza ai portatori di handicap);
preavviso non lavorato, per un massimo di 3 mesi;
sciopero, solo se retribuito.