Acquisizione d’ufficio da parte dell’INPS dei dati della Denuncia Aziendale contenuti nel fascicolo AGEA

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 26-06-2019
Messaggio n. 2384

OGGETTO:Misure di semplificazione in materia di impresa e lavoro. Acquisizione d’ufficio da parte dell’INPS dei dati della Denuncia Aziendale contenuti nel fascicolo AGEA gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Sulla G.U. del 12/02/2019, n. 36, è stata pubblicata la legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. decreto semplificazione).

La suddetta legge ha aggiunto all’articolo 3 del citato decreto-legge il comma 1-undecies, che dispone che “i dati della denuncia aziendale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, possono essere acquisiti d’ufficio dall’INPS, dal fascicolo aziendale di cui all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.”

I dati di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), c), d) del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono i seguenti:

a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;

b) indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;

c) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento.

Si tratta, in concreto, dei dati contenuti nei quadri “F” e “G” della Denuncia Aziendale (DA) che i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare all’INPS, ai fini dell’accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati.

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione normativa di semplificazione, i datori di lavoro agricolo non sono più obbligati alla compilazione dei citati quadri “F” e “G”, mentre resta immutato l’obbligo di compilazione di tutti gli altri quadri del modello di DA, così come previsto dalle disposizioni di legge e amministrative vigenti. In particolare, per i datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato, permane l’obbligo dell’indicazione, presente nel quadro E, del presunto fabbisogno di manodopera previsto dall’articolo 01, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 (cfr. la circolare n. 88 del 11 luglio 2006).

In sostanza, ai fini dell’istruttoria e validazione della DA per il corretto inquadramento nel settore della contribuzione agricola unificata, fanno fede, a tutti gli effetti, i dati acquisiti d’ufficio dal fascicolo AGEA, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano anche dichiarati nella DA.

È fatta eccezione, per espressa disposizione di legge, l’ipotesi in cui le imprese non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale AGEA; per tali fattispecie permane l’obbligo della compilazione dei quadri “F” e “G” della DA, i cui dati fanno fede a tutti gli effetti legge.

Di seguito si forniscono le indicazioni operative per la compilazione della Denuncia Aziendale (DA).

Nel quadro E il campo “Tipologia Dichiarazione dei terreni/allevamenti (ex campo “Senza terra”) può assumere i valori:

  • S = senza terra
  • N = da quadri F/G (l’azienda ha terreni/allevamenti che vengono dichiarati   direttamente nella DA)
  • A = da AGEA (l’azienda ha terreni/allevamenti che non vengono dichiarati nella DA e che l’INPS acquisisce d’ufficio dal fascicolo AGEA)

Nel caso in cui venga selezionata l’opzione A sarà possibile inviare la DA senza aver compilato i quadri “F” e “G”. A tale riguardo si ricorda che, nel caso in cui l’azienda già iscritta aggiorni i fascicoli AGEA nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con variazioni dei dati relativi ai terreni e agli allevamenti, dovrà necessariamente variare il fabbisogno nella DA.

Poiché i dati che possono essere prelevati d’ufficio sono indispensabili per l’istruttoria e la validazione della DA ai fini del corretto inquadramento previdenziale, nonché per la verifica del fabbisogno dichiarato, gli operatori di Sede provvederanno ad integrare l’istruttoria stessa mediante la visualizzazione dei dati contenuti nel fascicolo AGEA, collegandosi direttamente al sito del SIAN www.sian.it; a tal fine saranno rilasciate, ove non sufficienti, ulteriori  abilitazioni necessarie per l’accesso ai dati richiesti tramite il referente regionale/di coordinamento metropolitano.

Pertanto, a seguito della trasmissione di una DA in cui risulti presente l’icona relativa all’opzione A, gli operatori di Sede, che vedranno visualizzati i quadri “F” e “G” con la scritta “dati da AGEA”, dovranno accedere al portale SIAN, procedendo nell’istruttoria con i dati in esso presenti, anche con riferimento alla verifica del fabbisogno dichiarato.

Potranno essere allegati i documenti PDF della scheda di validazione SIAN e le videate del fascicolo SIAN, significative per l’istruttoria, attraverso i nuovi campi previsti per l’indicazione della tipologia e per l’upload del documento da allegare.

Qualora, gli operatori di Sede, accedendo al portale SIAN, non riscontrino l’esistenza di un fascicolo istituito, procederanno nell’istruttoria richiedendo all’ azienda la compilazione dei dati nei quadri “F” e “G” della DA.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele


27 Giugno 2019


Fonte : Studio Balillo