Passa alla Camera dei Deputati l’esame del testo del Decreto Dignità con gli emendamenti che hanno superato il vaglio delle Commissioni riunite VI Finanze e XI Lavoro. Degli oltre 800 emendamenti presentati sul Decreto Dignità sembrano destinati ad entrare nel testo di conversione soprattutto gli emendamenti presentati dallo stesso Governo: tra questi alcuni riguardano interventi “correttivi” ritenuti doverosi dalle varie categorie datoriali e dei professionisti in materia.
Emendamenti in materia fiscale – Il testo definito in Commissione contiene una marcia indietro, almeno in parte, in materia di delocalizzazioni: la decadenza dagli incentivi fruiti dalle aziende che trasferiscono l’attività all’estero dovrebbe essere attenuata aumentando dal 10 al 50% il tetto posto alla riduzione occupazionale.
Un’altra proposta riguarda la possibilità di destinare le somme derivanti dalle sanzioni applicate alle imprese al finanziamento di contratti di sviluppo per la riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell’attività economica eventualmente anche sostenendo l’acquisizione da parte degli ex dipendenti.
Emendamenti in materia di lavoro – C’è apertura alla prospettiva di potenziare l’organico dei centri per l’impiego tra il 2019 e il 2021. Appare inoltre indispensabile introdurre un regime transitorio, fino al 30 settembre di quest’anno, per i contratti a termine che consenta alle imprese, pur nella conferma della durata massima di 24 mesi e il limite delle quattro proroghe ammissibili, di rinnovare i rapporti di lavoro in essere oltre i 12 mesi senza la necessaria indicazione della causale.
Stop anche all’applicazione del contributivo addizionale crescente per i contratti a termine stipulati con i lavoratori domestici.
Potrebbe trovare posto nel testo di conversione anche la proroga di 2 anni del bonus per le assunzioni under 35 e la reintroduzione dei voucher per specifici settori caratterizzati da alta stagionalità, come l’agricoltura e il turismo.
In materia di somministrazione di lavoro si dovrebbe intervenire ricollegando le causali, e dunque le esigenze temporanee, al contratto sottoscritto fra Agenzia e Azienda utilizzatrice e non al rapporto tra l’Agenzia e il lavoratore somministrato.
Un ulteriore alleggerimento dei nuovi vincoli imposti alle agenzie di somministrazione potrebbe derivare da un altro emendamento che prevede l’esclusione dei rapporti in somministrazione dal periodo di intervallo tra due contratti a termine (cd. stop&go).