L’INPS è intervenuto, con la circolare n. 37 dell’1 marzo 2018, per fornire le istruzioni utili a gestire i casi di versamento della contribuzione da parte di aziende prive dei requisiti per l’iscrizione al Fondo di Tesoreria per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto.
Requisiti per l’iscrizione al Fondo- Sono obbligati ad effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria le aziende del settore privato che occupano almeno 50 addetti. Tale requisito va verificato in funzione della media annuale dei lavoratori in forza nel 2006, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, e della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006.
Ai fini del calcolo vanno considerati anche:
i lavoratori in aspettativa sindacale ovvero per cariche elettive o ancora per motivi familiari, a meno che, in loro sostituzione, non siano stati assunti altri lavoratori;
i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, nonché i lavoratori distaccati all’estero.
Restano invece esclusi dal calcolo i lavoratori che operano presso l’azienda utilizzatrice in regime di somministrazione, in quanto computati nella forza lavoro dell’azienda di somministrazione.
Controllo dei requisiti – Il possesso del requisito dimensionale minimo per l’assoggettamento all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria è comunicato all’Istituto dal datore di lavoro a mezzo di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Sulla base di detta comunicazione, l’Istituto attribuisce il codice di autorizzazione 1R.
L’impiego di procedure di controllo automatizzate ha comportato l’individuazione di aziende che hanno dichiarato quote di TFR al Fondo di Tesoreria in Uniemens:
senza possedere “1R” e in mancanza del requisito dimensionale per l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria;
con l’esposizione del “1R”, ma senza il possesso del requisito dimensionale.
Posizioni irregolari – Nel caso di datori di lavoro che hanno effettuato il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria in assenza dei presupposti di legge e senza aver mai ottenuto l’attribuzione del codice di autorizzazione “1R”, l’Istituto ha inibito, a partire dal mese di competenza di giugno 2016, la trasmissione di dichiarazioni contributive che espongano il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria.
All’esito delle verifiche, la cui conclusione è prevista per il mese di maggio 2018, laddove sia accertata l’insussistenza dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, l’Istituto procederà a revocare il CA “1R”.
N.B. In ogni caso, i versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria, effettuati – in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo – da aziende con regolarità contributiva, sono ritenuti validi a tutti gli effetti di legge, e non verranno rimborsati.
Alle aziende che, pur non essendo tenute, abbiano provveduto al versamento della contribuzione al Fondo di Tesoreria, sarà assegnato il codice di autorizzazione “7W”, solo a seguito di esito positivo del controllo della regolarità contributiva dell’azienda, da verificare con i criteri utilizzati per il rilascio del DURC online o, qualora ne ricorrano le condizioni, a seguito di regolarizzazione da parte dell’azienda della posizione debitoria nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Istituto.
Erogazione delle prestazioni – Ai dipendenti delle aziende in possesso del codice “7W”, il Fondo di Tesoreria erogherà il TFR accumulato e le relative anticipazioni.
A tal fine, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente la richiesta ricevuta dal dipendente all’Istituto, che, eseguita l’istruttoria necessaria a verificarne l’accoglibilità, provvederà, entro trenta giorni dal perfezionamento della domanda, all’erogazione della prestazione o a comunicare il rigetto dell’istanza.
Adempimenti ai quali sono tenute le aziende irregolari – In mancanza del requisito della regolarità contributiva, i datori di lavoro potranno presentare istanza di restituzione delle somme indebitamente versate al predetto Fondo, previo invio dei flussi rettificativi relativi ai periodi interessati dal rimborso.
In fase di calcolo della somma dovuta sarà preliminarmente calcolata e addebitata, con l’aggiunta degli interessi legali, la fruizione indebita delle misure compensative erogate dal Fondo.
Trasferimento del lavoratore ad altra azienda ex articolo 2112 c.c. – Nel caso in cui il lavoratore dipendente di azienda non soggetta all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria sia stato assunto da altro datore di lavoro:
in possesso del codice di autorizzazione “1R”, la liquidazione del TFR dovrà essere effettuata dal datore di lavoro, che potrà conguagliare le quote accantonate presso Fondo di Tesoreria con le ordinarie modalità;
non tenuta al versamento al Fondo di Tesoreria, le quote di TFR accantonate presso il Fondo di Tesoreria in vigenza del precedente rapporto di lavoro verranno erogate direttamente dal Fondo.