Con la circolare n. 6 del 5 marzo 2018, la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro fornisce una serie di FAQ e alcune tavole di comparazione e di sintesi sulle agevolazioni alle assunzioni fruibili a partire dal 2018, soffermandosi, in particolare, sulla cumulabilità degli stessi. I chiarimenti sono forniti anche alla luce dell’incontro svoltosi il 14 febbraio 2018 tra i vertici del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e i rappresentanti nazionali dell’INPS.
Cumulabilità tra incentivi – L’incentivo Occupazione Mezzogiorno o l’incentivo Occupazione Neet, possono essere goduti nel primo anno di fruizione dell’incentivo triennale portando l’esonero contributivo al 100% della contribuzione Inps a carico del datore di lavoro e fino alla quota massima di 8.060 euro. Nel 2° e 3° anno, invece, il datore di lavoro tornerà a fruire della sola agevolazione prevista dalla legge di bilancio, in misura pari al 50% della contribuzione Inps a carico del datore e fino a un massimo annuo di euro 3.000. L’esonero triennale non è compatibile con gli incentivi per lavoratori con più di 50 anni disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego, o in aree svantaggiate. E’ tuttavia applicabile l’incentivo in caso di trasformazione a tempo indeterminato, ottenendo così 3 anni ulteriori di sgravio al 50% della contribuzione Inps.
L’incentivo previsto dalla Legge di stabilità è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali quello previsto per l’assunzione di disabili e quello riconosciuto per l’assunzione di percettori di Naspi. I due incentivi Sud e Neet, invece, sono incumulabili con ulteriori incentivi di natura economica o contributiva fatta eccezione per l’esonero triennale. Ne deriva che, in caso di fruizione combinata dell’incentivo stabile della legge di bilancio 2018 e di uno dei due incentivi Anpal, nel periodo di cumulo degli incentivi, il datore di lavoro non potrà godere di ulteriori benefici economici o contributi per i primi dodici mesi di godimento cumulato delle due misure incentivanti.
Requisiti d’accesso – Il requisito di assenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato va valutato in riferimento all’intera vita lavorativa del dipendente oggetto del beneficio, considerando anche i rapporti di lavoro esteri, se a tempo indeterminato. In caso di assunzione effettuata contemporaneamente da due datori di lavoro assumessero con part-time al 50%, entrambi possono godere dell’esonero solo nel caso in cui il giorno di assunzione comunicato con Unilav sia il medesimo.
Eccezioni – È possibile fruire dell’esonero triennale, quindi, anche nelle seguenti ipotesi:
Nel caso in cui il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dal Jobs Act, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Ovviamente, lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato;
Nel caso in cui il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze;
L’esonero contributivo può trovare applicazione per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili.
Una ulteriore deroga alla disciplina generale è costituita dalla portabilità dell’incentivo introdotto dalla Legge di bilancio: i permette ai datori di lavoro che assumono un lavoratore che è stato già oggetto di esonero, possono usufruire degli eventuali mesi residui al compimento del triennio. Pertanto, anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile sarà solo quello eventualmente residuo.