Incentivi assunzione disabili: esaurite le risorse dopo pochi giorni

Per effetto del Decreto Milleproroghe 2017 (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella L. n. 19/2017), a decorrere dal 1° gennaio 2018 è divenuta operativa la norma che obbliga le imprese che occupano almeno 15 dipendenti di assumere in maniera “automatica” i lavoratori disabili.

Le aziende interessate dall’adempimento hanno 60 giorni di tempo per assumere il disabile, e non più 12 mesi. Dunque, viene meno la disciplina che prevede l’assunzione del disabile solo in caso di nuova assunzione, in quanto le aziende che superano i 14 dipendenti dal 1° gennaio 2018 dovranno adeguarsi alla norma entro il predetto termine.

Excursus normativo – Si ricorda brevemente che il D.Lgs. n. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, al Titolo I, Capo I, ha affrontato il criterio di delega di cui all’art. 1, comma 4, lettera g) della Legge n. 183/2014 (Jobs Act), volto alla razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento delle persone con disabilità. Si è proceduto, infatti, a innovare in modo significativo quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68, con l’obiettivo di snellire la burocrazia e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone affette da disabilità.

In particolare, l’art. 3 del Decreto in trattazione, attraverso la soppressione dell’art. 3, comma 2 della Legge n. 68/1999, fa sì che, a partire dal 1° gennaio 2017 venga superato, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, il regime di gradualità nell’attuazione dell’obbligo di assunzione che era subordinato all’effettuazione di “nuove assunzioni”.
Quindi, mentre prima l’obbligo di assumere un disabile scattava solo in caso di nuove assunzioni, ora il semplice fatto di avere dai 15 ai 35 dipendenti impone al datore di lavoro di avere alle proprie dipendenze il lavoratore disabile nei termini previsti per gli altri datori di lavoro (sessanta giorni dall’obbligo).

Successivamente, è intervenuto il Decreto Milleproroghe 2017 il quale non fa altro che rinviare di un anno l’obbligo per i datori di lavoro privati che occupano tra i 15 e 35 dipendenti di assunzione un disabile. Pertanto fino al 1° gennaio 2018, l’obbligo continuerà a scattare solo in caso di “nuove assunzioni”, secondo la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2016.

Il caso – Alla luce del nuovo criterio di computo dei lavoratori disabili, le aziende interessante hanno colto giustamente la palla al balzo fruendo dell’”incentivo assunzioni disabili” (art. 10 del D.Lgs. n. 151/2015), che garantisce un notevole sconto sulla retribuzione da corrispondere. Purtroppo le risorse stanziate per quest’anno, che risultano essere pari a 53.827.381,81 euro, non riusciranno probabilmente a soddisfare le richieste di tutte le imprese, in quanto dopo pochissimi giorni (alla data del 4 gennaio 2018), i fondi disponibili sul portale INPS risultano essere di 3.468.107,70 euro.

L’incentivo – Il D.Lgs. n. 151/2015 all’art. 10 ha introdotto un nuovo incentivo per i datori di lavoro che assumono – a decorrere dal 1° gennaio 2016 – persone con disabilità, modificando così quanto finora previsto dall’art. 13 della L. n. 68/1999. Il beneficio, che varia sia in entità che per le modalità di richiesta rispetto a quanto precedentemente previsto, è volto a realizzare una concreta promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro (v. INPS, Circolare n. 99/2016).

In particolare, si tratta di un incentivo di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.

Campo di applicazione – Possono accedere all’incentivo tutti i datori di lavoro, con almeno 15 dipendenti, soggetti all’obbligo di occupazione di persone con disabilità, come previsto dall’art. 3 della L. n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore.

L’incentivo spetta per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:
lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Sono considerati agevolabili solo i lavoratori disabili, escludendo di conseguenza le altre categorie protette che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni appena descritte.

Rapporti incentivati – Per quanto concerne i rapporti incentivati, l’agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016.

L’incentivo spetta anche per i seguenti rapporti:
cooperativa di lavoro ai sensi della Legge 142/2001;
rapporti di lavoro a domicilio che, ai sensi dell’art. 1 della Legge 18 dicembre 1973, n. 877, devono essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità;
assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato.

Misura e durata – Con riferimento alla misura e durata dell’incentivo, essi variano in base alle caratteristiche del disabile da assumere, come di seguito indicato:
per i disabili di cui al punto 1, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali ed ha una durata di 36 mesi;
per i disabili di cui al punto 2, l’incentivo è pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali ed ha una durata di 36 mesi;
per i disabili di cui al punto 3, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali ed ha una durata di 60 mesi.


5 Gennaio 2018


Fonte : Fiscal Focus