Sicurezza lavoro: potere di delega del datore di lavoro

Il datore di lavoro può delegare un terzo per l’espletamento delle procedure in tema di Sicurezza sul Lavoro. La Corte di Cassazione, con sentenza del 31 Maggio 2017 n. 27310, conferma l’indirizzo secondo il quale gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza, possono essere delegati a condizione che l’atto di delega sia espresso e investa persona tecnicamente capace. Secondo l’articolo 16 comma 1 la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione ,gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Secondo la Corte, il subentro del delegato nella posizione di garanzia del delegante solleva quest’ultimo da responsabilità in caso di infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore. La validità della delega è naturalmente legata all’osservanza degli articoli 36 e 37 del TU senza la cui applicazione le deleghe non sono valide. L’art. 36 descrive l’informazione ai lavoratori illustrandone i contenuti , mentre l’art 37 comma 7 specifica che: i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono:

a) principali soggetti e relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Ad avvalorare la sentenza sopra riportata, la Corte di Cassazione (9 giugno 2017 n.28721) si è espressa condannando un datore di lavoro (Amministratore di Società di capitali e quindi destinatario degli obblighi di legge) per un sinistro sul lavoro, proprio perché aveva omesso di conferire espressa delega a un terzo.

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività (art.17 TU):

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c) nomina del medico competente.


3 Ottobre 2017


Fonte : Leggi di Lavoro