Lavoro occasionale: stessa definizione ma tipologie diverse [E.Massi]

Il nostro Legislatore ha chiamato, sostanzialmente, con lo stesso nome tipologie contrattuali che afferiscono all’area della subordinazione ed a quella del lavoro autonomo: mi riferisco al contratto di lavoro occasionale, il c.d. “PrestO” di cui parla l’art. 54-bis della legge n. 96/2017 ed al lavoro autonomo di tipo occasionale di cui parla l’art. 2222 c.c. .
La riflessione che segue vuole mettere in evidenza le profonde differenze che caratterizzano i due contratti, cosa che ritengo abbastanza importante per le imprese ed i professionisti che operano nel mondo del lavoro anche per le conseguenze che potrebbero rivelarsi particolarmente perniciose in caso di un utilizzo “distorto” del contratto d’opera, sia sotto l’aspetto dei provvedimenti che potrebbero essere adottati dagli organi di vigilanza a seguito di accessi ispettivi che, in caso di contenzioso, con le decisioni del giudice di merito.

Ma andiamo con ordine cominciando ad identificare le caratteristiche del contratto occasionale, rispetto al quale non mi soffermerò sui contenuti della circolari n. 107/2017 dell’INPS e n. 5/2017 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle quali ho già avuto modo di esprimermi, diffusamente, in recenti riflessioni.

“PrestO” presenta tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato che si deve svolgere nei limiti economici sotto elencati per prestazioni economiche saltuarie e di ridotta entità. I “tetti” individuati dal Legislatore sono:

5.000 euro, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno, riferiti a ciascun prestatore, per la totalità degli utilizzatori;
6.000 euro, sempre per lo stesso periodo, con riferimento alla totalità dei prestatori, per ciascun utilizzatore con un organico (calcolato sul personale in forza tra gli otto ed i tre mesi antecedenti) non superiore ai cinque dipendenti in forza a tempo indeterminato. Tale parametro viene “ex lege” aumentato del 25% in presenza di prestazioni rese da soggetti “svantaggiati”( pensionati di vecchiaia o invalidità, giovani “under 25” iscritti ad un Istituto scolastico o all’Università, disoccupati disponibili ad una immediata rioccupazione, percettori di trattamenti integrativi salariali, titolari di redditi di inclusione sociale on altre forme di sostegno del reddito). Dalla vasta categoria degli utilizzatori sono escluse, per volontà del Legislatore, le imprese che operano in alcuni settori identificati dall’INPS attraverso il codice Ateco e che appartengono all’edilizia, alla cave, ai lapidei, alle torbiere, ecc.. L’utilizzazione di “PrestO” è esclusa anche negli appalti di opere e servizi;
7.500 euro per le prestazioni rese da ogni lavoratore in favore dello stesso utilizzatore: il superamento di tale tetto o, in alternativa, delle 280 ore annue (che in agricoltura diventano, secondo l’area contrattuale di riferimento, rispettivamente, 259, 284 e 381) comporta la trasformazione del rapporto a tempo pieno ed indeterminato.

Come dicevo, non entro nel merito dei chiarimenti amministrativi dell’INPS e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro: voglio soltanto sottolineare che in ordine al concetto (per le aziende e per gli operatori molto importante) di prestazioni saltuarie e di entità ridotta alle quali si riferisce il Legislatore al comma 13, non è stata accennata, da tali Enti, alcuna spiegazione. Va ricordato che per ogni “chiamata al lavoro”, preceduta da una comunicazione telematica alla piattaforma INPS almeno sessanta minuti prima dell’inizio della prestazione (in mancanza della quale scatta la sanzione individuata al comma 20 e declinata, anche in rapporto con una possibile maxi sanzione, dalla circolare n. 5 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro), deve essere assicurato un trattamento economico pari ad almeno quattro ore di lavoro (36 euro oltre ai contributi da versare alla gestione separata ed al premio assicurativo INAIL): ebbene, come si concilia il tutto, nel rispetto del tetto delle 280 ore annue, con la saltuarietà della prestazione?

A mio avviso, una mano, forse inconsapevolmente, ce l’ha data lo stesso Legislatore quando, ad esempio, ha richiamato le sanzioni sul riposo giornaliero (undici ore tra una prestazione e l’altra, fatta salva la c.d. “attività frazionata”) e su quello settimanale (scattano se il lavoratore in un arco temporale di quattordici giorni, non ha usufruito di due giorni di riposo): da ciò si deduce, ad esempio, che, quantomeno una prestazione “continuata” per due settimane viene considerata “saltuaria e di ridotta entità” e, in ogni caso, finchè si resta all’interno del tetto orario massimo (280 ore rappresentano poco più di un mese e mezzo di lavoro per un soggetto che opera a 40 ore settimanali) non dovrebbero esserci problemi.
Ora se il lavoro attraverso “PrestO” è da configurarsi come subordinato non lo è, assolutamente, l’attività autonoma ed occasionale disciplinata attraverso il c.d. “contratto d’opera” dall’art. 2222 c.c.  il quale afferma che lo stesso è il mezzo con il quale “una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

Le differenze (e lo sottolineo, soprattutto, per quegli operatori che, a fronte di lavori che, chiaramente sono subordinati, si ostinano a proporre improbabili rapporti ex art. 2222 c.c.) sono evidenti: qui una persona, dietro corrispettivo, si impegna ad effettuare un servizio od un’opera, senza vincolo di subordinazione, senza coordinamento, in maniera del tutto autonoma ed occasionale e senza alcun inserimento nella organizzazione dell’impresa.

Nella stragrande maggioranza dei casi il compimento della prestazione va effettuato in un determinato arco temporale e non ci sono vincoli di orario (che sono ben evidenti in “PrestO”, atteso che le ore di attività sono comunicate in anticipo all’INPS), sussiste una libertà assoluta di scelta relativa alle modalità tecniche di esecuzione della prestazione (cosa che non c’è, ad esempio, per la ragazza che lavora in uno “stand fieristico”), si è legati al raggiungimento di un risultato a cui è correlato un corrispettivo, liberamente trattato, funzionale al servizio o all’opera che si è eseguita (in “PrestO” il compenso è determinato dal Legislatore e non è assolutamente legato al raggiungimento di un risultato) ed, infine, sussiste una sorta di rischio economico per il prestatore, per il quale, se l’attività autonoma divenisse abituale, sarebbe necessario operare con partita IVA.
Una breve riflessione concerne la determinazione del corrispettivo per il quale l’art. 2225 c.c. prevede, in caso di “non chiarezza contrattuale”, un riferimento alle tariffe professionali o agli usi integrativi o, in mancanza, in caso di contenzioso giudiziale la statuizione del “giudice in relazione al risultato ottenuto ed al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”.

Le differenze sono evidenti anche sotto l’aspetto economico, contributivo e fiscale: per “PrestO”, la gestione del contratto avviene attraverso la piattaforma INPS, la contribuzione alla gestione separata nella percentuale del 33% è a carico dell’utilizzatore sul quale incombe anche l’onere del versamento all’INAIL del premio assicurativo nella misura del 3,5%, oltre al costo di gestione (1%). Le somme riscosse dai lavoratori attraverso l’INPS il giorno 15 del mese successivo alle prestazioni, accreditate dal datore, in via preventiva, presso l’Istituto, sono esenti da IRPEF, mentre per gli utilizzatori sono deducibili dal reddito d’impresa.

Per la redazione del contratto d’opera, invece, non ci sono particolari formalità se non la fissazione del termine iniziale e di quello finale assegnato per l’esecuzione della prestazione, con l’individuazione del luogo dell’adempimento (in mancanza, valgono le regole generali sulle obbligazioni), mentre “PrestO” presuppone la registrazione preventiva in piattaforma sia dell’utilizzatore che del prestatore.
Le differenze tra i due contratti ci sono e, sono evidenti, per gli adempimenti contributivi e fiscali: va, in ogni caso, ricordato come la prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. non rientra tra quelle per le quali è dovuta la comunicazione anticipata on-line ai servizi per l’impiego.

Degli adempimenti contributivi e delle conseguenze fiscali di “PrestO” ho appena parlato, ora è necessario un breve cenno per il contratto d’opera.

Per i primi il committente, fatta salva la franchigia fino a 5.000 euro nell’anno solare, deve versare alla gestione separata dell’INPS sulla posizione del prestatore (c’è l’obbligo di iscrizione di quest’ultimo) la contribuzione dovuta che, per 2/3 è a proprio carico, mentre per un 1/3 grava su quest’ultimo secondo aliquote diverse che dipendono dalla qualità personale del prestatore.

Per quel che riguarda, invece, l’aspetto fiscale sulla somma dovuta è prevista una ritenuta d’acconto pari al 20%.

I compensi che scaturiscono dall’attività occasionale di lavoro autonomo sono considerati dal Fisco redditi di natura diversa e trovano la propria disciplina, per il prestatore, all’interno del DPR n. 917/1986, all’art. 67, comma 1, mentre il committente deve effettuare la certificazione unica del modello 770.

Fatta questa breve premessa sui punti essenziali di divergenza tra le due prestazioni che si fregiano dell’aggettivo “occasionale”, ritengo necessario focalizzare l’attenzione sui rischi che si corrono allorquando si stipula un contratto d’opera occasionale ma la prestazione presenta, a giudizio degli ispettori del lavoro, tutte le caratteristiche della subordinazione, in quanto il prestatore è assoggettato ai tipici poteri datoriali (rispetto di un orario, controllo sulla prestazione, attività lavorativa normalmente resa con tutti i canoni della subordinazione, attività svolta in compiti rispetto ai quali, da tempo, in via amministrativa, si è sottolineata l’esistenza della subordinazione , ecc.). In tali ipotesi, mancando la comunicazione preventiva ai servizi per l’impiego, il lavoratore viene considerato “in nero” con applicazione della maxi-sanzione ex art. 22, comma 1, del D.L.vo n. 151/2015 e con la possibilità che lo stesso rientri nella percentuale pari o superiore al 20% del personale trovato “in nero” all’atto dell’accesso, cosa che fa scattare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 del D.L.vo n. 81/2008.
Ma se il contratto d’opera, ai fini della data certa, mancando la comunicazione preventiva al sistema delle comunicazioni obbligatorie, fosse registrato, ad esempio, presso l’Agenzia delle Entrate, cambierebbe qualcosa?

La risposta è che la data certa ha una propria validità se la prestazione è, effettivamente, occasionale ed autonoma, ma se le modalità con la quale si è estrinsecata sono quelle tipiche della subordinazione, non cambia nulla.


22 Settembre 2017


Fonte : Dottrina Lavoro