L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 5 del 9 agosto 2017, è intervenuto fornendo le prime indicazioni operative al personale ispettivo, nonché alcuni chiarimenti sul regime sanzionatorio in materia di prestazioni occasionali introdotte dall’ art. 54-bis del d.l. n. 50/2017 (l. n. 96/2017).
In particolare, il superamento da parte dell’utilizzatore, per ogni singolo prestatore del limite economico di 2.500 euro (comma 1 lettera c) o del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco di un anno civile (comma 20), comporta la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno del superamento del predetto limite, con applicazione delle connesse sanzioni civili e amministrative. L’INL precisa che l’applicazione delle suddette sanzioni e la trasformazione del rapporto non opera nel caso in cui l’utilizzatore sia una pubblica amministrazione.
Diversamente, la violazione del divieto di acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa (comma 5), comporta la conversione ex tunc dello stesso nella tipologia ordinaria del lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative laddove sia accertata la natura subordinata dello stesso. Viene chiarito inoltre che tali divieti non trovano applicazione in relazione al personale utilizzato attraverso lo strumento della somministrazione.
Se le sanzioni finora elencate riguardano sia il libretto di famiglia che il contratto di prestazione occasionale, quelle relative alla violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva e dei divieti di cui al comma 14, cioè gli utilizzatori con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, le imprese del settore dell’edilizia e settori affini e del settore agricolo, salvo per le attività rese dai soggetti di cui al comma 8, riguardano unicamente il contratto di prestazione occasionale.
Specificatamente l’art. 54-bis comma 20 prevede una sanzione pecuniaria da 500 a 2500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulti accertata la violazione. In tali ipotesi non trova applicazione la procedura di diffida (art.12 D. Lgs n.124/2004) e la sanzione ridotta è pertanto pari a 833,33 euro per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione.
L’INL precisa che, tale sanzione, verrà applicata laddove la comunicazione sia effettuata in ritardo o non contenga tutti gli elementi richiesti oppure nei casi in cui tali elementi non corrispondano a quanto effettuato, chiarendo che si applicherà la suddetta sanzione ogniqualvolta la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali (280 ore) e che tale prestazione possa considerarsi occasionale in ragione della presenza di analoghe prestazioni lavorative precedenti correttamente gestite.
In assenza di anche uno solo dei predetti requisiti, troverà applicazione la c.d. maxisanzione per lavoro nero, laddove concorra il requisito della subordinazione.