L’indennità di disoccupazione è un assegno mensile erogato dall’Inps nei confronti di chi perde il posto di lavoro a seguito di licenziamento, anche se per giusta causa. Non spetta a chi si dimette.
Al lavoratore dipendente che abbia perso il posto di lavoro a seguito di licenziamento spetta l’indennità di disoccupazione, oggi chiamata Naspi. Si tratta di uno dei cosiddetti «ammortizzatori sociali», volto a garantire un sostegno a chi perde la propria fonte di reddito. Non tutti i dipendenti hanno diritto alla Naspi, ma solo quelli che hanno maturato determinati requisiti che esamineremo qui di seguito. Ha inoltre diritto alla Naspi sia chi viene licenziato per ragioni disciplinari sia chi si dimette per giusta causa (come nel caso del dipendente oggetto di mobbing o a cui non sia pagato lo stipendio). Ma procediamo con ordine e cerchiamo di entrare nel mondo della Naspi, cos’è e come funziona l’indennità di disoccupazione.
Requisiti per ottenere la Naspi
Per poter beneficiare dell’indennità Naspi vi devono essere le seguenti condizioni (che approfondiremo nei seguenti paragrafi):
- il lavoratore deve aver perso involontariamente la propria occupazione;
- il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione;
- il lavoratore deve poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
- il lavoratore deve poter far valere almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Stato di disoccupazione involontaria
Per ottenere la Naspi bisogna innanzitutto che vi sia stata la «perdita incolpevole del lavoro». Vi rientra:
- il licenziamento dettato da ragioni aziendali (ristrutturazione, crisi, cessione del ramo d’azienda, esternalizzazione delle mansioni, cessazione dell’attività, ecc.);
- il licenziamento disciplinare, quello cioè causato da un comportamento colpevole del dipendente, anche se talmente grave da giustificare il licenziamento in tronco (cosiddetto licenziamento per giusta causa);
- le dimissioni volontarie del dipendente causate da giusta causa, ossia da un comportamento del datore di lavoro gravemente colpevole, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto (mobbing, demansionamento, molestie sessuali sul luogo di lavoro; mancato pagamento delle retribuzioni, omessa tutela della salute del dipendente, discriminazioni, trasferimento ingiustificato e persecutorio, ecc.);
- la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (ossia su accordo di entrambe le parti), intervenuta davanti ai sindacati o alla direzione del lavoro oppure avvenuta in ragione del rifiuto di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, purché distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici;
- le dimissioni rassegnate durante il periodo di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio.
La Naspi non spetta poi agli operai agricoli e agli assunti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione.
L’iscrizione al centro per l’impiego
Il lavoratore disoccupato deve confermare lo stato di disoccupazione contattando i Centri per l’impiego entro 30 giorni dalla data della comunicazione di licenziamento. Difatti, per percepire la Naspi egli deve dare necessariamente la disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a iniziative formative e di orientamento. Viene così creato un suo profilo personale e stipulato un patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio deve indicare la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:
- partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (ad esempio stesura del curriculum vitae e preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento);
- partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- accettazione di congrue offerte di lavoro.
Senza la disponibilità a tali attività il dipendente può perdere la Naspi.
Requisito contributivo
Altra condizione per ricevere la Naspi, ossia l’indennità di disoccupazione per chi perde il lavoro, è il requisito contributivo. In particolare il dipendente deve avere versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione. Si considerano anche le contribuzioni dovute ma non versate. Si considerano anche:
- i contributi previdenziali versati durante il rapporto di lavoro;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati con possibilità di totalizzazione;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di 5 giorni lavorativi nell’anno solare.
Non sono considerati utili i periodi di:
- lavoro all’estero in Stati non convenzionati;
- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (nel rispetto del minimale retributivo);
- Gigs e Cig (anche in deroga) con sospensione dell’attività a zero ore;
- aspettativa per cariche pubbliche o sindacali;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente, parente o affine entro il 3° grado convivente, di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Giornate di lavoro
Ultimo requisito richiesto per ottenere la Naspi è quello delle giornate di lavoro. Il lavoratore che ha perso il posto deve vantare almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti.
Le giornate di lavoro effettivo richieste dalla norma sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria.
In particolare esse sono indicate nel flusso mensile Uniemens – con i quali i datori di lavoro trasmettono i dati retributivi e contributivi – col codice “S”.
A questo fine gli eventi di seguito elencati, che si verificano o siano in corso nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento – pari alla durata degli eventi medesimi – del periodo di 12 mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle 30 giornate:
- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Lavoro domestico
Nel lavoro domestico non è possibile verificare, all’interno di ciascuna settimana, in quali e in quante giornate sia stata prestata l’attività lavorativa.
Ne consegue che – considerato che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore di lavoro – ai fini della ricerca del requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, il requisito si intende soddisfatto laddove tali assicurati abbiano prestato – nel periodo di osservazione (12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro) – attività lavorativa per 5 settimane con un minimo di ore lavorate per ciascuna settimana pari a 24 ore (24 x 5 cioè minimo di ore per la copertura di una settimana = 120 ore).
Per la costituzione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo occorre pertanto la presenza – nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione – di un minimo di 120 ore distribuite nella maniera sopra descritta e cioè 24 ore per ciascuna delle cinque settimane.
Più precisamente il requisito è soddisfatto con 30 giornate effettive in 5 settimane di lavoro considerate convenzionalmente di 6 giorni ciascuna.
Pertanto, considerato che per l’accredito delle settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore, al fine di individuare il numero di settimane accreditato nel trimestre medesimo si opera sommando tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendo le stesse per 24.
A quanto ammonta la Naspi?
Vediamo ora a quanto ammonta l’assegno di disoccupazione, ossia quanto materialmente percepisce il lavoratore.
La Naspi è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33 (= 52/12).
L’importo dell’indennità risulta pari a:
- 75% della retribuzione mensile, nel caso in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore fino a euro 1.195,00 (valore per l’anno 2017);
- 75% del predetto importo più il 25 per cento della retribuzione eccedente, nel caso in cui la retribuzione superi tale limite.
L’indennità mensile non può in ogni caso superare il tetto massimo per l’anno 2017 di euro 1.300,00, importo che viene annualmente rivalutato.
L’importo si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione.
In caso di pagamento dell’indennità relativa a frazioni di mese, il valore giornaliero è determinato dividendo l’importo ottenuto per 30.
Per quanto tempo vale la Naspi?
La Naspi ha una durata limitata. Essa è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.1.2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane.
Come e quando si presenta la domanda per la Naspi?
La domanda per la Naspi va presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La Naspi spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Incentivo all’autoimprenditorialità
il lavoratore avente diritto alla Naspi può chiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo, o di un’attività in forma di impresa individuale, o per associarsi in cooperativa. Se il lavoratore, aderendo a una cooperativa, instaura un rapporto di lavoro subordinato, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa.
L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della Naspi non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare.
Quando si perde la Naspi
La Naspi si perde nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi;
- inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione predetta;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità Naspi;
- rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti o non la regolare partecipazione;
- non accettazione di una offerta di un lavoro congrua.