A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – avvenuta il 24 aprile scorso – del D.L. n. 50 del 2017, il legislatore ha introdotto rilevanti novità in tema di compensazioni in F24 dei crediti tributari vantati dai soggetti titolari di partita IVA.
Con le modifiche apportate dall’articolo 3, comma 3, del suddetto provvedimento normativo all’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 2006, è stato infatti introdotto un generale obbligo ad utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate qualora si intenda procedere a compensazione di crediti IVA e di altri crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
In buona sostanza, il contribuente titolare di partita IVA che voglia compensare eventuali crediti, non potrà più utilizzare i servizi di Remote Banking, ma dovrà necessariamente inviare le deleghe attraverso il canale di Fisco On Line o – nel caso in cui intendesse avvalersi del supporto di un intermediario abilitato – quello di Entratel.
Per quanto riguarda l’esecutività delle nuove misure, con Risoluzione n. 57/E del 04 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito, specificando che in virtù del disposto dell’articolo 67 del citato D.L. 50/2017, le nuove modalità dovranno essere adottate dalla medesima data del 24 aprile 2017. Peraltro, l’Agenzia delle Entrate evidenzia come – in ragione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche – i controlli relativi al ricorso dei corretti canali sopra illustrati non potrà comunque partire prima del 1° giugno 2017.