Smart working: confermata la comunicazione obbligatoria entro 5 giorni

Il DDL Lavoro, collegato alla legge di Bilancio 2025, interviene in merito ai termini per le comunicazioni obbligatorie relative allo smart working. Come? Conferma e formalizza per legge l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare, in via telematica al Ministero del lavoro, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo ovvero entro 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile. Nessuna modifica in merito all’accordo individuale, il quale dovrà essere previsto e disciplinato come previsto dall’art. 19 della l. n. 81/2017.
È stato approvato definitivamente il disegno di legge lavoro, collegato alla legge di Bilancio 2025, che interviene anche in materia di termini per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile.
In particolare, con riferimento ai termini per le comunicazioni obbligatorie relative allo smart working si conferma e si formalizza per legge l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare, in via telematica al Ministero del lavoro, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo ovvero entro 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
La norma introdotta sostanzialmente “traspone” in legge quanto già ad oggi previsto in tema di termini per le comunicazioni obbligazioni.

Obbligo di comunicazione per il datore di lavoro

La formulazione ante DDL Lavoro dell’art. 23 della l. n. 81/2017 prevede con decorrenza dal 1° settembre 2022, l’obbligo da parte del datore di lavoro di comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 agosto 2022 e relativi Allegati è stato adottato l’attuale modello di “Comunicazione Accordo di Lavoro agile” e sono state delineate le “Regole di compilazione della comunicazione dell’accordo per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità “Lavoro Agile”.
La comunicazione deve avvenire mediante l’applicativo disponibile, tramite autenticazione SPID e CIE, sul portale Servizi Lavoro, oppure, in alternativa, mediante i servizi telematici API REST di invio delle comunicazioni.
Con una FAQ pubblicata sul sito istituzionale il Ministero del Lavoro il 23 dicembre 2022, il Ministero del Lavoro aveva comunicato che la comunicazione di inizio o proroga della prestazione in modalità agile deve avvenire entro i 5 giorni successivi rispettivamente dall’inizio della prestazione ovvero dall’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione del periodo.
Per i soli datori di lavoro pubblici e per le agenzie di somministrazione l’adempimento deve avvenire entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell’ultimo giorno del periodo comunicato prima dell’estensione del periodo.
Si ricorda che è venuto meno l’obbligo di allegare copia dell’accordo individuale di lavoro agile, fermo restando che l’art. 2 del DM prevede l’obbligo per il datore di lavoro di conservare l’accordo individuale per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione.

Le novità del DDL Lavoro

Con l’art. 14 del DDL Lavoro si interviene a novellare l’art. 23, comma 1, primo periodo, della legge n. 81 del 2017, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
La norma è volta, da un lato, a sopprimere il riferimento alla decorrenza dal 1° settembre 2022, e, dall’altro, a prevedere che la comunicazione telematica da parte del datore di lavoro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile avvenga entro 5 giorni dalla data dell’inizio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui avviene l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
L’entrata in vigore della disposizione comporta che:
– l’obbligo di comunicazione telematica al Ministero del Lavoro con le attuali modalità deve avvenire entro il termine di 5 giorni dalla data di avvio del lavoro agile ovvero entro i 5 giorni successivi in caso di modifica o cessazione;
– Restano confermate le attuali modalità di comunicazione e l’aspetto sanzionatorio ovvero l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato in caso di assenza o ritardata comunicazione.

Nessuna novità in merito all’accordo individuale

La norma non apporta alcuna modifica in merito all’accordo individuale, il quale dovrà essere previsto e disciplinato come previsto dall’art. 19 della l. n. 81/2017 nonché, per il suo contenuto, da quanto previsto dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile sottoscritto lo scorso 7 dicembre 2021 tra le parti sociali.
L’art. 19 della l. n. 81/2017 in particolare prevede l’obbligo della forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova e che l’accordo individuale deve disciplinare l’esecuzione della prestazione lavorativa quando questa viene svolta all’esterno dei locali aziendali e deve anche individuare i tempi di riposo del lavoratore nonché’ le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile sottoscritto il 7 dicembre 2021 prevede il contenuto minimo dell’accordo individuale sottoscritto tra datore di lavoro e lavoratore ovvero (art. 2):
a) la durata, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
b) le modalità di alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
c) i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
d) gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
e) le modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro;
f) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
g) le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4 l. n. 300/1970 sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
h) l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
i) le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

18 Dicembre 2024


Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro