Il Ministero del Lavoro, insieme ai ministeri firmatari della circolare congiunta n. 9032 del 2024, ha definito le date e le modalità per la presentazione delle domande di nulla osta al lavoro necessarie per l’ingresso di lavoratori extracomunitari in Italia durante il triennio 2025-2027. A partire dalle ore 9:00 del 1° novembre 2024 e fino al 30 novembre 2024 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda per i click day del 5, 7 e 12 febbraio 2025. Inoltre, occorre tenere presente che il datore di lavoro è obbligato a procedere con la preliminare richiesta di disponibilità di manodopera ai Centri per l’impiego ed a seguire le nuove regole introdotte in caso di rilascio del nulla osta. Quali sono?
Alla vigilia dell’inizio della fase di precompilazione delle istanze di nulla osta al lavoro è stata pubblicata la circolare congiunta n. 9032 del 2024 con cui i ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle politiche sociali, dell’Agricoltura e del Turismo rendono note le indicazioni operative per l’attuazione del decreto del presidente del Consiglio 27 settembre 2023, utile alla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per il triennio 2023-2025 (D.L. n. 145/2024).
Per il 2025 sono previsti 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 730 ingressi per lavoro autonomo e 110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale.
A partire dalle ore 9:00 del 1° novembre 2024 e fino al 30 novembre 2024 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda. Il sistema sarà disponibile dalle 8:00 alle 20:00 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.
Operazioni preliminari
I datori di lavoro che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato non stagionale con cittadini stranieri residenti all’estero devono prima verificare presso il centro per l’impiego (CPI) competente, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.
La verifica si intende esperita con esito negativo se il centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta.
Se il CPI comunica la disponibilità di uno o più lavoratori, il datore di lavoro è tenuto a condurre un colloquio con i candidati segnalati. Se il lavoratore non si presenta al colloquio entro venti giorni dalla richiesta, senza un giustificato motivo, il datore di lavoro deve informare il centro per l’impiego della mancata presentazione. Se il lavoratore segnalato dal CPI viene ritenuto non idoneo, il datore di lavoro deve specificare il motivo della non idoneità (es. rifiuto dell’offerta contrattuale da parte del lavoratore).
N.B. Il datore di lavoro deve allegare alla domanda di nulla osta un’autocertificazione che attesti il completamento della procedura di verifica presso il CPI, includendo i dettagli sugli esiti della ricerca di personale (mancata disponibilità, non idoneità, ecc.).
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Il modello di domanda richiesta di personale e l’autocertificazione da utilizzare sono allegati alla circolare n. 9032/2024.
Per i lavoratori stagionali, questa verifica presso i CPI non è richiesta.
Date di trasmissione istanze
Nella circolare sono indicate le date dei click day:
– 5 febbraio 2025 per lavoro subordinato non stagionale nei settori: autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, settore turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti, idraulici;
– 7 febbraio 2025 per assistenza familiare e socio-sanitaria;
– 12 febbraio 2025 per settore agricolo e 70% delle quote per il settore turistico-alberghiero;
– 1° ottobre 2025 per restanti quote di lavoro stagionale nel settore turismo.
Date di precompilazione domande
I datori di lavoro devono precompilare le domande per il lavoro subordinato sia stagionale che non stagionale, sul Portale Servizi ALI del Ministero dell’Interno, nei seguenti periodi:
– Dal 1° al 30 novembre 2024 per i click day del 5, 7 ,12 febbraio 2025.
– Dal 1° al 31 luglio 2025 per il click day del 1° ottobre 2025.
Settore di impiego
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Click day
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Tipologia contrattuale
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Lavoro subordinato non stagionale (art. 6, comma 3, lett.a)
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5 febbraio 2025
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Lavoro subordinato non stagionale
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Assistenza familiare e socio-sanitaria (art. 6, commi 3 e 4)
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7 febbraio 2025
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Colf e badanti
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Settore agricolo e turistico-alberghiero
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12 febbraio 2025
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Lavoro stagionale agricolo e turismo (70%)
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Settore turistico-alberghiero (secondo blocco)
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1° ottobre 2025
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Lavoro stagionale turismo (30%)
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Nuove regole per il 2025
Il D.L. n. 145/2024 ha introdotto importanti misure di semplificazione, accelerazione e certezza procedimentale e documentale.
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In particolare, è prevista:
– l’iscrizione del domicilio digitale del datore di lavoro in uno degli Indici nazionali INAD (di cui agli artt. 6-bis e 6-quater del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.LGS. n. 82/2005;
– la semplificazione della preventiva verifica presso il centro per l’impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale;
– l’irricevibilità della domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto;
– l’obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro entro 7 gg. dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti inoltrata alla PEC del datore e visibile anche nell’area riservata del Portale Servizi ALI attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma.
– la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale del contratto di soggiorno direttamente tra le parti non più presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, con obbligo per il datore di lavoro di trasmissione allo Sportello unico del contratto di soggiorno già sottoscritto. Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e l’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
– la comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale, all’INPS che iscrive d’ufficio il lavoratore stagionale alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
– ferma restando la validità del nullaosta al lavoro stagionale per lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi, il nulla osta al lavoro si intende prorogato qualora la nuova opportunità di lavoro intervenga non oltre 60gg dal temine finale del contratto.
Utilizzo del SIISL
Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 24, comma 5 del T.U.I., il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l’intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l’utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
30 Ottobre 2024
Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro