Assenza del lavoratore per malattia: quali sono le condizioni e i limiti al licenziamento

In caso di malattia del lavoratore, il datore può effettuare una verifica dello stato di salute del dipendente tramite una visita di controllo di un medico convenzionato ASL o INPS. Vi è quindi l’obbligo per il dipendente di essere presente presso il proprio domicilio in specifiche fasce orarie. L’assenza può comportare l’adozione di un provvedimento disciplinare secondo la gravità della mancanza che può arrivare al licenziamento. Quali sono tutti gli obblighi a carico del lavoratore in malattia? Quando l’irreperibilità alla visita medica è ingiustificata? Quali gli impatti sul rapporto di lavoro? Quando è possibile il licenziamento e secondo quali modalità?
Nell’ambito del rapporto di lavoro e nell’ipotesi di sospensione dello stesso per malattia del lavoratore, il datore ha la possibilità di verificare lo stato di malattia mediante la visita medica di controllo. Visita medica che risulta fondamentale al fine di poter procedere al licenziamento del lavoratore per lo stato di malattia secondo la Cassazione (sentenza n. 23858/2024).
Stato di malattia, inoltre, a cui è strettamente collegato l’obbligo di reperibilità da parte del lavoratore stesso e dove l’eventuale assenza può comportare l’adozione di un provvedimento disciplinare secondo la gravità della mancanza, nonché la perdita dell’indennità di malattia.
Malattia: reperibilità durante le fasce orarie previste per le visite di controllo
Al fine di permettere un controllo in merito allo stato di malattia del lavoratore, la normativa consente a datore di lavoro e INPS la facoltà di verificare l’effettivo stato di malattia del lavoratore attraverso i medici convenzionati dell’ASL e dell’INPS medesimo.
A tale proposito, è previsto l’obbligo del lavoratore del settore privato di essere reperibile durante il periodo di malattia presso il domicilio indicato nel certificato, tutti i giorni (compresi festivi e non lavorativi) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.
Si ricorda che il  D.M. 11 gennaio 2016 prevede l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per i lavoratori, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Tali patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
Per beneficiare dell’esclusione dall’obbligo di reperibilità, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.
Assenza dalla visita medica di controllo
Sull’assenza o meno alla visita medica di controllo da parte del lavoratore, nel corso del tempo la giurisprudenza ha “tipicizzato” quali assenze possono essere considerate giustificate e quali invece no.
In particolare:
Assenze ingiustificate
– Allontanamento fisico del lavoratore in orario compreso nelle fasce di reperibilità
– rifiuto volontario di sottoporsi alla visita del medico di controllo
– Assenza nel momento dell’accesso del medico, con successivo rientro in abitazione prima dell’allontanamento del medico stesso (circ. INPS n. 136/2003)
– Non aver udito il campanello
– Mancanza del nominativo sul citofono
– Visita presso il medico curante senza l’urgenza (Cass. n. 8897/96)
Assenze giustificate
– Iniezioni dal vicino di casa (Cass. n. 7098/91)
– Attività di volontariato (Cass. n. 2604/90)
– Visita presso il medico curante su invito di quest’ultimo (Cass. n. 1593/98)
– Cicli di cure termali ordinati dal medico (Cass. n. 8544/2001)
Con riferimento agli aspetti economici sull’indennità di malattia, l’assenza alle visite mediche di controllo, salvo casi di giustificato motivo che dovrà essere dimostrato dal lavoratore, comporta l’applicazione di un sistema sanzionatorio “incrementale” nella seguente misura e avendo a riferimento lo stesso evento malattia:
Assenza
Prima visita di controllo
Sanzione
Perdita totale del trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia
Assenza
Seconda visita di controllo
Sanzione
Riduzione del 50% del trattamento economico per i giorni successivi al 10°
Assenza
Terza visita di controllo
Sanzione
Sospensione erogazione indennità INPS
Resta inteso che l’assenza alla visita medica di controllo con perdita del diritto all’indennità di malattia a carico INPS comporta il venir meno al diritto del lavoratore a percepire l’integrazione a carico dell’azienda; infatti, poiché i contratti collettivi stabiliscono un obbligo di integrazione all’indennità INPS a carico del datore di lavoro nei limiti previsti dal contratto stesso, la perdita del diritto all’indennità previdenziale comporta il mancato riconoscimento conseguentemente dell’integrazione a carico dell’azienda.
Assenza dalla visita medica e impatti sul rapporto di lavoro
L’assenza del lavoratore durante le fasce di reperibilità stabilite per la visita medica di controllo costituisce un inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, che comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro.
Secondo la giurisprudenza, infatti:
– la permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo non costituisce un onere, bensì un obbligo per il lavoratore ammalato, atteso che l’assenza, rendendo di fatto impossibile, il controllo della sussistenza della malattia, costituisce un’inadempienza sia nei confronti dell’Istituto previdenziale (sanzionata dalla perdita dell’indennità) sia nei confronti del datore di lavoro: ne consegue che l’assenza priva di valida giustificazione del lavoratore dal proprio domicilio si configura come un inadempimento di un obbligo di collaborazione inteso in senso ampio e pertanto può ben essere sanzionata disciplinarmente dalla contrattazione collettiva (Cass. n. 5090/1998);
– il lavoratore può essere sanzionato a livello disciplinare fino ad arrivare, nei casi limite, al licenziamento per giusta causa, qualora l’assenza reiterata alle visite configuri un intento elusivo in capo al controllato, in conflitto con l’interesse del datore a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa (Cassa. n. 11153/2001).
Resta inteso che l’applicazione delle sanzioni deve comunque seguire la normale procedura di contestazione nel rispetto dell’art. 7 della legge n. 300/1970 (cosiddetto Statuto dei lavoratori), mentre non è richiesto (in caso di licenziamento) che la condotta sia prevista dal codice disciplinare (Cassazione, sentenza n. 3915/1996).
Importanza della visita medica di accertamento per poter procedere al licenziamento
Con la sentenza n. 23858 del 5 settembre 2024, la Cassazione ha affermato che, in caso di attività ludica svolta durante l’assenza per malattia, il licenziamento del lavoratore può essere legittimamente irrogato solo all’esito di una visita di controllo che accerti il carattere simulato della patologia.
La questione nasce in relazione a un caso in cui una lavoratrice che aveva impugnato in giudizio il licenziamento da parte del datore di lavoro, il quale l’aveva fatta pedinare ed era emerso che in due giorni, assente per malattia, si era dedicata ad attività ludiche.
La Corte d’Appello accoglieva la domanda, ritenendo che le condotte contestate non fossero di per sé rivelatrici di una malattia simulata.
Secondo la Cassazione:
– in materia di licenziamento disciplinare per svolgimento di altra attività durante l’assenza per malattia, grava sul datore di lavoro la prova che la patologia sia simulata ovvero che l’attività svolta nei giorni di assenza sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio;
– tale prova non può essere raggiunta unicamente mediante gli esiti di un pedinamento – che nulla possono rivelare circa l’incompatibilità tra la malattia dichiarata e l’attività svolta – essendo, invece, a tal fine necessaria una visita medica di verifica durante gli orari di reperibilità.

16 Ottobre 2024


Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro