Può accadere che al termine delle ferie il lavoratore non rientri sul posto di lavoro. In questo caso come deve comportarsi il datore di lavoro? Dovrà seguire l’iter per il provvedimento disciplinare, contestando il comportamento del lavoratore facendo riferimento alla regolamentazione aziendale eventualmente presente e alle disposizioni della contrattazione collettiva. Offerto il tempo al lavoratore per produrre le proprie giustificazioni, sarà possibile disporre la sanzione disciplinare: richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nonché licenziamento disciplinare. Come deve essere invece gestita la malattia collegata alle ferie? Il mancato rientro al lavoro dopo le ferie può avere conseguenze importanti per i lavoratori. Le ferie sono un diritto costituzionale utile per il recupero psicofisico del lavoratore, ma può accadere che il lavoratore, per dissidi con il datore di lavoro circa il periodo concesso, o per altre problematiche non imputabili al datore di lavoro non riesca, o non voglia, rientrare al termine del periodo di ferie. Per comprendere come comportarsi in caso di mancato rientro del lavoratore dalle ferie è necessario fare un passo indietro al fine di comprendere anche come si possono determinare i periodi di ferie del lavoratore.
Il diritto alle ferie
Il periodo annuale di ferie retribuite costituisce un principio costituzionale, sancito dall’art. 36, comma terzo, della Costituzione Italiana che ne prescrive l’irrinunciabilità: “Il lavoratore ha diritto … a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Una più dettagliata definizione è poi il Codice Civile ad offrirla all’art. 2109: “Il prestatore di lavoro ha … anche diritto … ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”. Tale definizione ben esprime il principio per il quale le modalità di fruizione delle ferie sono stabilite dall’imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro, al quale va però aggiunto che l’imprenditore ha l’obbligo di comunicazione preventiva al prestatore di lavoro del periodo stabilito per il godimento delle ferie. Al lavoratore invece rimane il diritto soggettivo alle ferie, ma senza la possibilità di stabilire il periodo dell’anno in cui intende fruire di parte delle stesse. Il lavoratore potrà invece rappresentare i propri interessi al datore di lavoro che, come previsto normativamente, ne dovrà tenere conto valutando però prioritariamente gli interessi aziendali. La giurisprudenza ha infatti già affermato che la decisione del datore di lavoro deve essere connessa a motivazioni di tipo tecnico organizzativo, non deve essere ad libitum, capricciosa, vessatoria o ritorsiva (si veda anche App. Roma Sez. lavoro, 5 ottobre 2005). Si tratta quindi di un bilanciamento tra gli interessi tecnici organizzativi aziendali e le esigenze personali del lavoratore. Se non raggiunto tale equilibrio ci si baserà esclusivamente sulla decisione datoriale (cfr.Cass. civ. Sez. lavoro, 26 luglio 2013, n. 18166; Cass. civ. Sez. lavoro, 27 novembre 2012, n. 21028). Occorre rimarcare però come rimanga in capo al datore di lavoro l’obbligo di comunicare, in maniera chiara, il periodo stabilito per il godimento delle ferie come previsto dall’articolo 2109 comma 2 c.c. Tale aspetto si deve coordinare con le previsioni della contrattazione collettiva ma anche con gli obblighi di trasparenza imposti dal D.Lgs. n. 104/2023. La decisione basata su necessità tecniche ed organizzative, e la paventata trasparenza in merito ai diritti del lavoratore costituiscono la base sulla quale definire correttamente il periodo di ferie concesso, senza che questo, in un secondo tempo, sia oggetto di contestazioni o venga utilizzato come giustificazione per il mancato rientro al lavoro.
Mancato rientro al lavoro
Il mancato rientro, o il rientro in ritardo dalle ferie correttamente prestabilite comporta un inadempimento contrattuale disciplinarmente rilevante. Tale comportamento può essere riportato all’assenza ingiustificata tipizzata dalla maggior parte dei contratti collettivi.
Ovviamente, anche in questo caso, il datore di lavoro dovrà seguire l’iter per il provvedimento disciplinare previsto dall’art. 7 dello
Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970). Il datore contesterà quindi il comportamento del lavoratore, facendo riferimento alla regolamentazione aziendale eventualmente presente, alle disposizioni della contrattazione collettiva o più in generale alla necessità di diligenza e buona fede prevista per lo svolgimento della prestazione lavorativa di cui all’articolo 2104 del Codice Civile. La contestazione, per essere fondata e dar modo al lavoratore di offrire le proprie giustificazioni, dovrà offrire specifico riferimento agli accordi o alle comunicazioni intercorse per la definizione delle ferie ed alle giornate nelle quali il lavoratore non si è presentato al lavoro senza offrire preventive giustificazioni. Il datore di lavoro, offerto il tempo per produrre le proprie giustificazioni, potrà combinare la sanzione disciplinare. Sarà necessaria una particolare attenzione al rispetto delle tempistiche di contestazione, ed alle eventuali deroghe ai 5 giorni per le giustificazioni, eventualmente disciplinate dalla contrattazione collettiva. Valutate le eventuali giustificazioni pervenute nei termini e tenendo conto anche di quanto standardizzato dalle parti sociali secondo la gravità dell’infrazione, si provvederà all’irrogazione di una delle possibili sanzioni:
– richiamo verbale;
– ammonizione scritta;
– multa;
– sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo stabilito dalla contrattazione collettiva;
– licenziamento disciplinare.
Malattia durante le ferie o errori comunicativi
L’aspetto che forse maggiormente differenza il mancato rientro dalle ferie da una “classica” assenza ingiustificata è il suo collegamento, dal punto di vista cronologico, con un’assenza giustificata. Tale situazione può generare il tentativo di giustificare, da parte del lavoratore, il mancato rientro con una non chiara comunicazione di concessione delle ferie, oppure, con la sospensione delle ferie per malattia intervenuta durante le stesse. Sul primo aspetto, relativo alle comunicazioni verso il lavoratore, come già affermato è necessario che il datore di lavoro adempia in maniera chiara e non fraintendibile (esempio silenzio-assenso o silenzio-diniego) agli obblighi di comunicazione delle ferie adeguandosi alla contrattazione collettiva di riferimento o applicando una propria regolamentazione. Mentre per quanto concerne la malattia collegata alle ferie occorre fare alcune distinzioni. Qualora il lavoratore risulti ammalato prima del periodo stabilito di ferie, queste verranno godute successivamente, rimanendo inalterato il diritto costituzionale alla fruizione delle stesse. Nel caso in cui invece l’evento insorga durante il periodo di fruizione delle ferie potrebbe comportare la sospensione dello stesso, ma ciò, occorre chiarirlo, non comporta il prolungamento automatico. La sospensione del periodo di ferie a seguito di malattia è prevista per le sole patologie che risultino incompatibili con il godimento delle stesse. L’interruzione delle ferie, qualora se ne ravvisi la necessità, decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione di malattia da parte del datore di lavoro. Il datore di lavoro in prima istanza non potrà effettuare valutazioni circa la compatibilità delle ferie con la patologia, tale aspetto potrà essere verificato solo attraverso i previsti controlli sanitari. Sia ai fini della sospensione, che per il mancato rientro al termine delle ferie, rimane in capo al lavoratore l’obbligo di preavvisare il datore di lavoro nei termini e tempi previsti dalla contrattazione collettiva e dall’eventuale regolamento interno. La mancanza della comunicazione che preavvisi il mancato rientro, pur in presenza di una malattia correttamente attestata, comporta in ogni caso un inadempimento disciplinarmente rilevante che potrà essere oggetto di contestazione.