CONGEDO PARENTALE QUANTO SPETTA

QUANTO SPETTA
Fino a 12 anni di età del bambino l’indennità spe?a, nella misura del 30% della retribuzione, per un
periodo massimo di:

– 3 mesi per il padre (non trasferibili);
– 3 mesi per la madre (non trasferibili);
– 3 mesi alternativi tra madre e padre (trasferibili);
– 9 mesi per il genitore solo.

Quindi:
– padre max 6 mesi (3 mesi suoi + eventuali 3 mesi alternativi);
– madre max 6 mesi (3 mesi suoi + eventuali 3 mesi alternativi).

Dal 01/01/2023 la Legge di bilancio 2023 dispone l’elevazione dell’indennità all’80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore. Si precisa che il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

ARTICOLAZIONE DEL CONGEDO
Il congedo di parentale ha una struttura di fruizione molto flessibile, infatti può essere frazionato:

– in mesi,
– a giorni,
– ad ore.

Ne deriva che giornate o mesi di congedo potranno alternarsi a periodi in cui la fruizione è oraria.

La domanda di fruizione del congedo parentale deve essere presentata dal lavoratore con un preavviso minimo fissato per legge in 5 giorni (2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria), tuttavia il CCNL potrebbe prevedere giorni di preavviso diverso. (Art. 32, comma 3r, D.Lgs n. 151/2001 – circ. INPS n. 152 del 18/08/2015).

CONGEDO PARENTALE AD ORE
(Art. 32, commi 1-bis e 1-ter, D.Lgs n. 151/2001)

E’ demandata alla contrattazione collettiva (CCNL) di settore la facoltà di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria nonché i criteri di calcolo di tali ore e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio
il congedo parentale (circ.INPS n. 152/2015 e circ. INPS n. 230/2016).

ESEMPIO:
Supponiamo che la tua giornata lavorativa classica, come da contratto, con riferimento alla media del quadrimestre precedente (o mese precedente) a quello di inizio del congedo sia di 8 ore. Puoi usufruire fino a un massimo di 4 ore giornaliere di congedo ma il dipendente può anche decidere di usufruire di sole 2 ore di congedo al giorno oppure 3, purché si fermi max 4 ore giornaliere.

SANZIONI
(Art. 38, D.Lgs n. 151/2001)
Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo (congedo parentale) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione (Euro 516,45) a lire cinque milioni (Euro 2.582,28).

Dr. Balillo Nicola


22 Settembre 2023


Fonte : Studio Balillo