Congedo matrimoniale operai

La durata complessiva del congedo matrimoniale è pari a 15 giorni di cui 8 giorni consecutivi a carica dell’azienda con e con la corresponsione di un assegno, a carico dell’Istituto, pari a 7 giorni di retribuzione.

In linea generale, l’azienda è sempre obbligata ad anticipare in busta paga la relativa indennità, integrandola in applicazione delle previsioni di maggior favore disposte dalla contrattazione collettiva di settore. L’indennità a carico dell’INPS prevista a titolo di congedo matrimoniale spetta ai lavoratori con qualifica di operaio dei settori dell’industria e dell’artigianato.

Quando spetta la prestazione
La prestazione è concessa in occasione di ciascun:

– matrimonio civile;
– matrimonio concordatario;
– unione civile,

contratti da lavoratore dipendente che deve:

– poter far valere un rapporto di lavoro di durata almeno pari a una settimana;
– aver superato l’eventuale periodo di prova;
– assentarsi effettivamente dal lavoro, nell’arco di 60 giorni dalla celebrazione del matrimonio.

Il congedo matrimoniale spetta a entrambi i coniugi lavoratori che possono fruirne anche contemporaneamente.

Per poter beneficiare della prestazione, è necessario, inoltre, che sussistano le seguenti condizioni:

– rapporto di lavoro in essere da almeno una settimana;
– lavoratore assunto con la qualifica di operaio o apprendista operaio;
– datore di lavoro operante nei settori industria e artigianato.

La somma anticipata dal datore di lavoro in busta paga viene esposta a conguaglio in compensazione con i contributi dovuti per il periodo di paga di riferimento tramite il flusso UniEmens.

Pagamento diretto
Hanno diritto alla prestazione a pagamento diretto i predetti lavoratori in stato di disoccupazione che, nei 90 giorni precedenti il matrimonio o unione civile, abbiano prestato, per almeno 15 giorni, attività lavorativa, con la qualifica di operaio, alle dipendenze dei datori di lavoro appartenenti ai settori industria o artigianato. Qualora sussistano i requisiti per il pagamento diretto, la domanda deve essere presentata direttamente all’INPS, entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile, attraverso il servizio di invio on-line, disponibile sul sito internet.

Onere a carico del datore di lavoro
Per tutte le categorie di lavoratori si tratta sempre e comunque di un congedo retribuito e in relazione al quale maturano tutti gli elementi di retribuzione differita e l’anzianità lavorativa. Le distinzioni riguardano il fatto che, in alcuni casi, l’onere retributivo non rimane ad esclusivo carico del datore di lavoro.
La retribuzione relativa al periodo di congedo matrimoniale è posta interamente a carico del datore di lavoro nei seguenti casi:

– impiegati, apprendisti impiegati, dirigenti di aziende che svolgono la lavorazione del tabacco;
– aziende agricole;
– commercio;
– credito e assicurazioni;
– enti locali e statali;
– lavoratori domestici;
– giornalisti.

I giorni di congedo devono essere fruiti consecutivamente, cioè non possono essere frazionati.

Il lavoratore è tenuto a presentare la relativa richiesta con un preavviso di almeno 6 giorni e, al rientro in azienda, presentare una copia del certificato di matrimonio.
Nella richiesta di congedo devono essere indicati:

– la data di celebrazione;
– il periodo in cui si intende fruire dei 15 giorni di congedo retribuito.

Fonte: estratto da WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro


22 Settembre 2023


Fonte : Studio Balillo