Contratti a tempo determinato: anche il rinnovo diventa senza causali

Il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), il cui disegno di legge di conversione approvato il 22 giugno dal Senato è ora all’esame della Camera, ha apportato alcune sostanziali modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. In primis, il legislatore ha modificato le causali di applicazione, già in vigore dal 5 maggio 2023 e inoltre, approvato, durante l’iter di conversione in legge, un emendamento che prevede l’estensione in materia di rinnovi della acausalità nei primi dodici mesi di durata del rapporto a termine.

Nuovo regime delle causali
Il contratto a tempo determinato può essere utilizzato, come tipologia contrattuale flessibile, entro il limite massimo di durata pari a 12 mesi, senza che il datore di lavoro debba in alcun modo giustificare l’apposizione del termine al rapporto di lavoro.
Il ricorso al lavoro a termine può essere protratto fino ad un massimo di 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni (art. 24, D.L. n. 48/2023 dal 5 maggio 2023):

– fattispecie previste dai contratti collettivi;
– esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva (fino al 30 aprile 2024);
– esigenze sostitutive di altri lavoratori.

Nuovo regime delle causali
Il contratto a tempo determinato può essere utilizzato, come tipologia contrattuale flessibile, entro il limite massimo di durata pari a 12 mesi, senza che il datore di lavoro debba in alcun modo giustificare l’apposizione del termine al rapporto di lavoro.
Il ricorso al lavoro a termine può essere protratto fino ad un massimo di 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni (art. 24, D.L. n. 48/2023 dal 5 maggio 2023):

– fattispecie previste dai contratti collettivi;
– esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva (fino al 30 aprile 2024);
– esigenze sostitutive di altri lavoratori.

Ambito di applicazione temporale
La circolare n. 4/2023 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha fornito alcune specifiche di prassi riguardanti la gestione dei contratti la cui durata ricade a cavallo della data di entrata in vigore del decreto Lavoro.
In particolare, nel caso di assunzioni già in essere alla data del 5 maggio 2023:
a) i contratti a tempo determinato in regime di acausalità, in quanto rientranti nel limite dei 12 mesi, potranno essere prorogati secondo le nuove causali previste dal decreto Lavoro;
b) i contratti a tempo determinato in regime di causalità, in quanto previsti per un periodo superiore a 12 mesi, ovvero già prorogati oltre tale limite, ricadranno nella disciplina previgente contenuta nel decreto Dignità (

D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla

legge n. 96/2018)
Per quanto attiene ai rinnovi stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, trattandosi a tutti gli effetti di un nuovo contratto, si applicano le causali di cui al D.L. n. 48/23.
Calcolo della durata massima
La verifica del termine di durata massima legata ai rapporti di lavoro a tempo determinato deve essere effettuata includendo le proroghe e le successioni di più contratti, fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
N.B. Vanno sommati tutti i periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le stesse parti con riferimento all’intera vita lavorativa del dipendente e all’inquadramento nella medesima categoria contrattuale.
La differenza fra proroghe e rinnovi contrattuali consiste nel fatto che si ha la proroga di un contratto nel caso in cui, prima della scadenza del termine, lo stesso venga prorogato ad altra data. Si ha, invece, rinnovo quando l’iniziale contratto a termine raggiunga la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti vogliano procedere alla sottoscrizione di un ulteriore contratto.
La proroga è possibile fino a un massimo di 4 volte, indipendentemente dal numero dei rinnovi. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
In base alla disciplina ad oggi vigente, il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi mentre i rinnovi possono essere legittimamente effettuati solo in presenza delle causali previsti dai CCNL, per sostituzione di altri lavoratori oppure indicando nel contratto individuale di lavoro le esigenze di tipo tecnico, produttivo e organizzativo che rendono necessaria l’apposizione del termine al contratto.
N.B. In caso di violazione delle regole in vigore in materia di proroghe e rinnovi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Novità del decreto Lavoro per i rinnovi
Uno degli emendamenti approvati, nell’ambito dell’iter di conversione in legge del D.L. n. 48/2023, riguarda proprio i rinnovi che potranno essere effettuati, in pieno regime di acausalità, entro il termine di durata massima, calcolato per sommatoria, di dodici mesi. Sarà dunque estesa anche ai rinnovi la medesima disciplina già in vigore per le proroghe.

Fonte: WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro


28 Giugno 2023


Fonte : Studio Balillo