La parità di genere è in relazione diretta con il PNRR: il suo rispetto è elemento indispensabile affinchè le aziende (dai 15 a 50 dipendenti, e oltre i 50) possano partecipare alle gare pubbliche e ai bandi, con una serie di adempimenti da eseguire.
Il rispetto della parità di genere è elemento indispensabile per la partecipazione alle gare pubbliche anche in vista della nascita della certificazione del suo rispetto, sebbene, per essa, si è in attesa dei decreti attuativi. Oltre a ciò, ricordiamo che il possesso della certificazione conferisce vantaggi premiali ai fini dei punteggi delle gare. Vi è poi un altro obbligo, relativo alle pari opportunità, che incide sulle gare pubbliche: quello dell’invio del rapporto (biennale) sulla parità di genere che, attualmente, si rivolge alle aziende con più di 50 dipendenti (prima erano 100), con il conseguente coinvolgimento anche delle piccole aziende, che rappresentano una parte importantissima del tessuto produttivo italiano. Bisogna ricordare, per completezza, che anche le aziende sotto i 50 dipendenti possono inviare su base volontaria il rapporto e che l’omessa o falsa o mendace trasmissione del rapporto è sanzionata pesantemente (si può arrivare anche alla sospensione dei benefici contributivi).
Ritornando al PNRR, in relazione alle modalità obbligatorie di partecipazione alle gare, vi è un duplice percorso: da un lato le aziende da 15 a 50 dipendenti che, qualora non abbiano presentato il rapporto, debbono presentare una relazione (entro sei mesi dalla conclusione del contratto di appalto) nella quale, sostanzialmente, devono essere inclusi gli stessi dati che interessano il rapporto biennale. Questo documento, inoltre, deve essere trasmesso alle RSA (rappresentanze sindacali aziendali) e alla consigliera di parità. Per le aziende sopra i 50 dipendenti, invece, è previsto che nelle gare vada consegnato il rapporto biennale (che deve essere stato inviato nei termini), unitamente ad un’attestazione che specifichi come l’invio sia stato effettuato anche alle RSA e alla consigliera di parità. Ricordiamo, a questo proposito, che il 4 aprile è stato emanato il decreto con le scadenze e le seguenti regole per la strutturazione del rapporto: le aziende dovranno redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo del portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro e non oltre il 30 settembre 2022 per il biennio 2020-2021; mentre per i successivi bienni il rapporto dovrà essere inviato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Al termine della procedura informatica il Ministero rilascerà una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta dovrà essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali. Si evidenzia che il servizio informatico del Ministero attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ISTAT e al CNEL.
Fonte: WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro