Bonus carburante da 200 euro per il 2023 con contribuzione Inps

Nel corso del 2022 il bonus benzina è stato erogato ai lavoratori dipendenti sulla base di iniziative datoriali, liberamente decise, sulla base della non imponibilità totale degli emolumenti, cosa che traeva origine dal fatto che, anche ai fini contributivi, il reddito da lavoro dipendente veniva a coincidere con quello fiscale disciplinato dagli articoli 49 e seguenti del TUIR. Il datore di lavoro privato (e non quello pubblico escluso chiaramente dal Legislatore) poteva riconoscere o non riconoscere alla totalità dei dipendenti il buono benzina che, se erogato, poteva essere detratto dal reddito di impresa.

Le condizioni relative alla libera scelta dell’imprenditore sono rimaste le stesse, nel senso che, come detto, può essere concesso “ad personam” (indipendentemente dalla tipologia contrattuale, dal livello o dall’anzianità aziendale) e non è necessario il raggiungimento di alcun accordo sindacale aziendale.

Ciò che cambia, invece, è il contenuto della norma: infatti, nel corso dell’esame per la conversione in legge del D.L. n. 5/2023 è stato inserito ed approvato alla Camera un emendamento secondo il quale viene stabilito che per il bonus carburante “l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi”.

Quanto appena detto, una volta avvenuta l’approvazione della legge di conversione, sta a significare che:

a. Il bonus benzina appare come un qualcosa che si aggiunge come esenzione al regime vigente relativo ai c.d. “fringe benefit”, con la conseguenza che continuano a trovare applicazione le indicazioni amministrative fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/2022. Il bonus carburante non va ad intaccare il limite dei 258,23 euro previsti dall’art. 51, comma 3, del TUIR, quale “tetto” generale di esenzione per l’erogazione di beni e servizi;

b. Sul valore di 200 euro del bonus benzina va pagata la contribuzione piena. Da ciò discende che per i datori di lavoro scatterà la usuale contribuzione che è intorno al 30%, mentre per i lavoratori destinatari del beneficio sarà necessario provvedere al versamento di una somma di poco superiore al 9%. Per costoro, comunque, l’impatto sarà inferiore, atteso che l’aumento dei contributi comporterà una minore imponibilità fiscale;

c. Il riferimento alla categoria dei lavoratori dipendenti (che comprendono, ovviamente, anche i dirigenti) fa sì che siano esclusi i soggetti che, pur percependo un reddito assimilato a quello dei dipendenti, tali non sono: mi riferisco, ad esempio ai collaboratori coordinati e continuativi ed  agli amministratori: dal bonus carburante sono esclusi anche i tirocinanti per i quali, è bene ricordarlo, non sussiste ex lege alcun rapporto di lavoro subordinato, i titolari di borse di studio o di lavoro ed i giovani che frequentano “stage” formativi.

La disposizione appena commentata potrebbe spingere il datore di lavoro (per il quale, comunque, un aggravio di costi sussiste, attesa la contribuzione che dovrà essere versata) a non avvalersi di tale facoltà. Vale la pena di ricordare come, seguendo la strada della completa armonizzazione tra le disposizioni di natura fiscale e quelle contributive, l’INPS, lo scorso anno, con il messaggio n. 4616/2022, riferendosi alle operazioni di conguaglio anche a seguito della previsione originaria contenuta nell’art. 2 del D.L. n. 21/2022 convertito, con modificazioni, nella legge n. 51, affermò che nel caso in cui il bonus carburante fosse stato superiore ai 200 euro, il datore doveva assoggettare a contribuzione l’intera somma e non soltanto la parte eccedente.


3 Marzo 2023


Fonte : Dottrina Lavoro