È pienamente operativa la disciplina, prevista dalla legge di Bilancio 2022, che riguarda il Fondo di integrazione salariale -FIS. L’onere contributivo che i datori di lavoro di qualunque dimensione devono affrontare ai fini dell’utilizzo di questo ammortizzatore sociale è differenziato in base alla dimensione aziendale e al settore di appartenenza. Prima di effettuare il versamento, inoltre, le aziende devono tenere conto degli sgravi applicabili per l’anno in corso ed è altresì necessario versare il contributo addizionale in caso d’uso degli strumenti di sostegno al reddito per i propri lavoratori dipendenti. Quali sono, dunque, i costi effettivi che le aziende devono affrontare?
Il Fondo di integrazione salariale (FIS), tramite il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dello scorso 21 luglio, è stato adeguato alle indicazioni dettate dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 191-216, legge n. 234/2021).
Datori di lavoro ammessi
La sua disciplina si applica ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale o di un fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
Destinatari del FIS
Destinatari sono i lavoratori subordinati, con la sola esclusione dei dirigenti, in possesso di un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
N.B. Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e tutti i tipi di apprendisti.
Computo della dimensione aziendale
Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva prevista per i singoli periodi di paga, la soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente in relazione alla media occupazionale nel semestre di riferimento. La verifica deve essere effettuata sul totale dei lavoratori complessivamente in forza, a prescindere dall’unità produttiva presso cui gli stessi sono occupati, ferma restando la possibilità di destinare i lavoratori a tempo determinato presso una o soltanto alcune unità produttive facenti capo al medesimo datore di lavoro.
Dal calcolo devono essere esclusi:
– i rapporti di natura autonoma;
– i contratti di lavoro accessorio;
– i lavoratori parasubordinati;
– gli associati in partecipazione;
– i lavoratori a chiamata a tempo indeterminato privi di indennità di disponibilità.
Devono, invece, essere inclusi nel computo i dipendenti:
– a tempo indeterminato;
– dirigenti;
– a domicilio;
– assunti nella modalità del telelavoro;
– intermittenti, per la quota di lavoro effettivo, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. Ad esempio, in caso di 600 ore lavorate nel semestre, tale volare dovrà essere diviso per 26 settimane e il risultato, pari a 23, dovrà essere rapportato al tempo pieno: 23/40 (ore settimanali a tempo pieno) = 0,57, ovvero un lavoratore da considerare nel computo.
– a tempo determinato: se il contratto ha una durata che non supera i 6 mesi, il lavoratore non è computabile, in caso di durata superiore viene considerato come un’unità intera;
– il sostituto e non il sostituito, a prescindere dalla causa dell’assenza;
– a tempo parziale in proporzione all’orario effettivamente svolto, rapportato al tempo pieno. Ad esempio, in caso di tre lavoratori assunti part-time con orario settimanale, rispettivamente, di 20, 24 e 30 ore, è necessario riproporzionare il totale delle ore 20 + 24 + 30 = 74 ore / 40 ore (orario normale a tempo pieno) = 1,85. In questo caso, i tre lavoratori a tempo parziale sono computati in due unità lavorative.
Contribuzione dovuta al Fondo
A decorrere dal 1° gennaio 2022, è dovuta al Fondo di integrazione salariale una contribuzione dedicata, commisurata alla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, pari a:
a) 0,50% fino a 5 dipendenti;
b) 0,80% oltre 5 dipendenti.
Per il solo anno in corso, con la legge di Bilancio 2022, è stata prevista una riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS. La misura della contribuzione è articolata come segue:
– fino a 5 dipendenti: aliquota 0,15%;
– oltre 5 dipendenti: aliquota 0,55%;
– oltre 15 dipendenti, l’aliquota è pari al 0,69%;
– per i datori di lavoro esercenti attività commerciali, compresi quelli della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di 50 dipendenti l’aliquota è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo.
N.B. Il calcolo deve essere effettuato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, ad esclusione dei dirigenti. La contribuzione dovuta deve essere ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota ordinaria si riduce in misura pari al 40%, ovvero:
a) 0,30% fino a 5 dipendenti;
b) 0,68% oltre 5 dipendenti.
Contributo addizionale
È inoltre prevista una contribuzione addizionale, dovuta “in caso d’uso”, posta a carico dei datori di lavoro pari al 4% della retribuzione persa.
Esempio di calcolo:
– retribuzione persa: 1.800 euro mensili inclusi ratei x 3 mesi = 5.400 euro
– contribuzione addizionale: 5.400 euro x 4% = 216 euro.
A far data dal 1° gennaio 2025, la legge di Bilancio 2022 ha fissato la riduzione dal 4% al 2,4% per l’aliquota del contributo addizionale dovuto al FIS, a condizione che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, il datore di lavoro abbia occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non sia stata fatta domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a partire dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Fonte: Quotidiano IPSOA