Smart working, nuove regole in vigore dal 1° settembre 2022

Smart working, la norma in vigore dal 1° settembre 2022
In sede di conversione in Legge 4 agosto 2022 numero 122 del Decreto cosiddetto “Semplificazioni” (D.L. 21 giugno 2022 numero 73) è stato aggiunto l’articolo 41-bis in materia di “Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

L’articolo in parola modifica la normativa in materia di lavoro agile (contenuta nella Legge 22 maggio 2017 numero 81), disponendo che dal 1° settembre 2022 il datore di lavoro comunica in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nominativi dei dipendenti e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro in smart working.

I dati trasmessi dai datori di lavoro vengono resi disponibili all’Inail.

L’omessa comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria “prevista dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276” (articolo 41-bis comma 1) da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Per la definizione delle modalità di invio della comunicazione si rimanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Ministero del Lavoro, Decreto 149 del 22 agosto 2022 – Modello di comunicazione semplificata
Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2022 numero 149, in attuazione dell’articolo 41-bis del D.L. “Semplificazioni”, ha pubblicato il nuovo modello riguardante le informazioni relative all’accordo di lavoro agile.

Il documento, da utilizzare per gli accordi individuali stipulati o modificati dal 1° settembre 2022, si compone di cinque sezioni:

  • Sezione 1, con i dati del datore di lavoro, quali codice fiscale e ragione sociale;
  • Sezione 2, con i dati del lavoratore, come codice fiscale, cognome, nome, data di nascita, comune o stato straniero di nascita;
  • Sezione 3, contenente i dati del rapporto di lavoro, quali data di inizio, tipologia contrattuale, Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) e voce di tariffa Inail;
  • Sezione 4, con i dati relativi all’accordo di lavoro agile, come data di sottoscrizione, durata (se a tempo indeterminato o determinato), data di inizio e fine validità;
  • Sezione 5, con i dati dell’invio in particolare se trattasi di una comunicazione di “Inizio periodo” ovvero “Modifica”, “Annullamento sottoscrizione”, “Recesso”.
  • Sezione 5.1, dedicata al soggetto abilitato all’invio con “Tipologia S.A.” e “Codice Fiscale S.A.”.

Come inviare il modello semplificato?
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Decreto ministeriale numero 149, il modulo sopra descritto è trasmesso in via telematica collegandosi al portale “servizi.lavoro.gov.it”, in possesso delle credenziali SPID o CIE.

Obbligo di conservazione dell’accordo
Nonostante sia venuto meno l’obbligo di trasmettere l’accordo individuale al Ministero del lavoro, il D.M. numero 149/2022 (articolo 2, comma 1) precisa che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, della Legge numero 81/2017, il datore di lavoro “conserva l’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione”.

Quali sono le scadenze per l’invio?
Nella comunicazione del 26 agosto 2022, il Ministero del lavoro ha precisato che, per quanto attiene al termine entro cui inviare la comunicazione “semplificata” di smart working, occorre “considerare che lo stesso si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”.

Di conseguenza, nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione “andrà effettuata entro il termine di cinque giorni” (news Ministero del lavoro), decorrenti dalla sottoscrizione dell’accordo individuale.

L’accordo individuale è obbligatorio dal 1° settembre?
In parallelo alle semplificazioni introdotte con riferimento all’invio delle comunicazioni di smart working, dal 1° settembre 2022 è tornata l’obbligatorietà dell’accordo individuale per il ricorso al lavoro agile.

Di conseguenza, è venuto meno il regime introdotto sin dallo scoppio dell’emergenza sanitaria per COVID-19 grazie al quale, derogando all’obbligatorietà di un accordo per applicare il lavoro a distanza, si è inteso incentivare l’utilizzo dello smart working, al fine di limitare i contatti tra le persone e ridurre i contagi sui luoghi di lavoro.

L’accordo, a norma dell’articolo 19, comma 1, e 21 della Legge numero 81/2017, dev’essere scritto ai fini della prova e della regolarità amministrativa.

Il documento in questione, ha il compito di disciplinare le modalità di esecuzione del lavoro agile, in particolare:

  • Le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
  • I tempi di riposo del dipendente;
  • Gli strumenti utilizzati dal lavoratore e le misure tecnico – organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
  • Le condotte sanzionabili a livello disciplinare;
  • L’eventuale diritto all’apprendimento.

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9 Settembre 2022