Quando si possono prendere le ferie?

Il dipendente può fare i periodi di riposo quando vuole? Cosa rischia il datore se il lavoratore non può fare tutti i giorni che gli spettano?
Il datore di lavoro non può impedire che il suo dipendente goda di uno o più periodi di riposo durante l’anno, entro il numero massimo di giorni maturati e compatibilmente con le esigenze dell’azienda. Qualsiasi clausola contrattuale che comprometta questo diritto irrinunciabile del lavoratore è da considerare nulla e va automaticamente sostituita con una nuova che preveda la possibilità di fruizione. Tutt’al più, il datore può chiedere al dipendente di modificare il periodo in cui prevedeva di assentarsi, adducendo motivi organizzativi (i giorni richiesti coincidono con un momento di particolari necessità dell’azienda oppure altri colleghi hanno già ricevuto l’autorizzazione per le loro vacanze). Quindi, quando si possono prendere le ferie? Bisogna sempre concordarle? E che succede se l’azienda pone dei problemi per poterne fruire?

Il diritto alle ferie
Come anticipato, le ferie sono un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore, sia del settore pubblico sia di quello privato. Le ferie non godute non possono essere sostituite da un’indennità, tranne nei casi indicati dalla legge (ad esempio, alla fine del rapporto di lavoro). A tal proposito, va segnalato che in caso di mancata fruizione dei riposi nell’anno di riferimento, il lavoratore potrà godere della relativa indennità solo se esistono esigenze aziendali improrogabili e ostative all’effettivo godimento delle ferie non tempestivamente godute. L’onere della prova spetta al datore di lavoro.

L’illegittimo rifiuto al dipendente di usufruire delle ferie viene sanzionato in via amministrativa ma può anche provocare un danno non patrimoniale che il datore di lavoro è tenuto a risarcire. Spetta però al lavoratore dimostrare, di volta in volta, la sussistenza e l’entità del danno da usura psico-fisica e il nesso causale con la mancata fruizione delle ferie.

Quando devono essere fatte le ferie?
A meno che i contratti collettivi o la disciplina di specifici settori dispongano in modo diverso, il periodo minimo annuale legale di ferie retribuite va goduto:

  • per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione (da fruire obbligatoriamente in modo consecutivo in caso di richiesta del lavoratore);
  • per le restanti 2 settimane (o il diverso periodo residuo), entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

La violazione di queste disposizioni è punita con una sanzione:

  • da 120 a 720 euro nella generalità dei casi;
  • da 480 a 1.800 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno due anni;
  • da 960 a 5.400 euro se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno quattro anni. In tal caso, non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

L’autorità ispettiva può anche obbligare il datore di lavoro a consentire che il lavoratore usufruisca delle ferie non godute. Il datore può essere sanzionato anche se il lavoratore non è riuscito (non per sua volontà) a fruire di una parte delle due settimane da godere entro l’anno di maturazione. Viceversa, se non è possibile rispettare quel periodo minimo per cause imputabili esclusivamente al lavoratore, il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile.

Come in ogni regola, anche qui ci sono delle eccezioni. In particolare, il Ccnl può:

  • ridurre il limite delle due settimane di ferie come periodo minimo da far godere al lavoratore nel corso dell’anno di maturazione, purché tale riduzione non vanifichi la funzione delle ferie (e sia occasionata da eccezionali esigenze di servizio o, comunque, da esigenze aziendali serie);
  • prolungare il termine di 18 mesi entro il quale completare la fruizione delle quattro settimane di ferie annuali. In ogni caso, la contrattazione non può rinviare il godimento delle ferie oltre un limite tale per cui la funzione delle stesse ne risulti snaturata.

Chi stabilisce il periodo delle ferie?
Il dipendente può andare in ferie quando vuole o deve chiedere l’autorizzazione per assentarsi in determinati periodi dell’anno?

Il datore di lavoro ha la facoltà di stabilire, generalmente all’inizio dell’anno, il periodo e le modalità di godimento delle ferie da parte del personale. I giorni di riposo possono essere fruiti in forma di ferie collettive (contemporaneamente dalla totalità dei lavoratori dell’impresa o da tutti gli appartenenti a singoli reparti, ad esempio per chiusura estiva o natalizia) o individuali (se non vengono fatte tali chiusure).

La durata e la collocazione temporale delle ferie sono di prassi stabilite mediante un piano ferie approvato dal datore. Se, nonostante la programmazione, il lavoratore non gode del periodo minimo previsto entro l’anno di maturazione, il datore di lavoro può obbligarlo a consumarle, anche per evitare di incorrere in sanzioni.

In ogni caso, l’esatta determinazione del periodo feriale spetta al datore di lavoro; il lavoratore ha solo la facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruirne. Tuttavia, l’azienda deve mediare tra esigenze dell’impresa e interessi del lavoratore e la fruizione deve essere concordata formalmente, chiedendo un’autorizzazione. Nel caso in cui il permesso non venisse accordato, il lavoratore non può assentarsi.

Dopo aver fissato e comunicato il periodo di godimento delle ferie ai dipendenti, il datore può modificarlo, anche solo sulla base di una riconsiderazione delle esigenze aziendali. Tali modifiche devono essere comunicate con congruo preavviso e in ogni caso prima dell’inizio del periodo di ferie: significa che l’azienda non può chiamare un dipendente in ferie per farlo rientrare, anche perché egli non è tenuto ad essere reperibile mentre si trova in vacanza.


28 Giugno 2022