Quanto può durare un contratto a tempo determinato?

Quante volte si possono rinnovare i contratti a tempo determinato e quanto possono durare al massimo?
Spesso, ci si chiede: Quanto può durare un contratto a tempo determinato? Quante volte si possono rinnovare i contratti a tempo determinato? Come noto, la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (o «a termine») è stata più volte modificata dalla legge. Scopo del legislatore è infatti evitare che, dietro tali forme contrattuali, si possa nascondere il tentativo del datore di lavoro di aggirare la normativa in materia di licenziamenti e i rischi che essi comportano. Inoltre, la stabilizzazione del rapporto di lavoro è un diritto del dipendente che, in caso contrario, sarebbe costretto a mantenere un rapporto di precariato.

Ecco perché sono stati fissati limiti di durata oltre i quali è necessario che il lavoratore venga assunto a tempo indeterminato. Vediamo allora quanto può durare un contratto a tempo determinato e, soprattutto, quante volte si possono rinnovare tali contratti.

Condizioni di validità del contratto a tempo determinato
Il contratto a tempo determinato deve essere redatto per iscritto con l’eccezione dei rapporti di durata non superiore a 12 giorni. Diversamente, il contratto si considera a tempo indeterminato.

Una copia del contratto va consegnata dal datore al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.

Inoltre, il contratto deve indicare espressamente il diritto di precedenza e, ove previsto, anche le ragioni che ne legittimano la stipulazione.

Quando è vietato il contratto a tempo determinato
La stipula di un contratto a termine non è sempre ammessa dalla legge. In particolare, è vietato fare ricorso al contratto a tempo determinato:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
  • presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni a cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
  • da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Quanto può durare un contratto a tempo determinato?
In linea generale, il contratto di lavoro a tempo determinato non può durare più di 24 mesi.

Se il limite dei 24 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Tuttavia, se la durata del contratto di lavoro non supera 12 mesi esso può essere stipulato senza indicare le ragioni che ne giustificano la stipula (le cosiddette “causali”).

Pertanto, vale il seguente schema:

  • contratto di lavoro a tempo determinato con durata fino a 12 mesi: non bisogna indicare le causali;
  • contratto di lavoro a tempo determinato con durata superiore a 12 mesi ma mai superiore a 24 mesi: bisogna indicare le causali.

Per stabilire se ricorre l’obbligo di indicare la causale, si deve tener conto della durata complessiva dei rapporti a termine intercorsi tra lo stesso datore e lavoratore, considerando la durata di quelli già conclusi e di quello che si intende eventualmente prorogare.

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle condizioni di cui sopra, ossia delle causali, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

In sintesi, la durata di tutti i rapporti a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 24 mesi. Nel computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra gli stessi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.

Quali sono le causali dei contratti a tempo determinato?
Abbiamo detto che, per stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, entro comunque il tetto massimo di 24 mesi, è necessario che ricorrano determinate ragioni prefissate dalla legge che vengono chiamate causali. Tali condizioni sono le seguenti:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
  • specifiche esigenze previste dai contratti collettivi (nazionali, territoriali e anche aziendali), fino al 30 settembre 2022. La norma non pone particolari vincoli contenutistici né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali richiedendo, tuttavia, che tali esigenze siano specifiche e, quindi, individuino ipotesi concrete, senza utilizzare formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo …”) che richiedano ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale. Inoltre, il termine del 30 settembre va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo il limite complessivo dei 24 mesi: ne deriva che, dopo il 30 settembre 2022, sarà possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite ai primi due punti di questo schema.

È del tutto evidente che proprio l’indicazione obbligatoria delle ragioni – stante la formulazione letterale della norma – si presta a contestazioni e controversie e costituisce un forte deterrente alla stipula di contratti aventi durata superiore ai 12 mesi.

È possibile un nuovo contratto a tempo determinato per mansioni diverse?
Se il lavoratore sottoscrive più contratti a termine con lo stesso datore caratterizzati da diversi inquadramenti (di livello e categoria legale), ai fini del calcolo della durata massima non si determina una sommatoria della durata dei singoli contratti, ma soltanto di quelli, se esistenti, legati dal medesimo inquadramento.

Se datore e lavoratore sottoscrivono ex novo un contratto a termine che prevede un inquadramento differente rispetto al precedente, poiché potrebbe verificarsi il susseguirsi di un rilevante numero di contratti a termine tra gli stessi soggetti, laddove la successione di contratti susciti perplessità circa la diversità di inquadramento del lavoratore assunto a termine, l’Istituto Territoriale del Lavoro può promuovere una ispezione per verificare in concreto se la sottoscrizione di successivi e reiterati contratti a termine tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore è conforme a quanto previsto dalla legge.

Limite durata contratti a termine stagionali
I contratti a termine stagionali non soggiacciono al limite dei 24 mesi, possono sempre essere prorogati o rinnovati senza indicare la causale, non sono soggetti a limiti numerici e godono di una particolare disciplina anche per quanto concerne il diritto di precedenza.

Quante volte si può prorogare un contratto di lavoro a tempo determinato?
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la sua durata iniziale sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Se il numero delle proroghe è superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Pertanto, il contratto può essere prorogato:

  • liberamente nei primi 12 mesi; e,
  • successivamente, solo in presenza delle causali, ossia solo per esigenze: temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; di sostituzione di altri lavoratori; connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria; specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.

Invece, i contratti per attività stagionali possono essere prorogati anche in assenza delle condizioni di cui sopra.

La proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l’assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza. Quindi, non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo a un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto.

Le proroghe non possono essere più di 4, entro i limiti di durata massima del contratto e a prescindere dal numero dei contratti e con esclusione dei contratti per lo svolgimento di attività stagionali.


20 Giugno 2022