Busta paga, ecco come cambia da marzo 2022, ovvero con l’entrata in vigore dell’Assegno Unico e gli altri cambiamenti sulle detrazioni.
Busta paga di marzo 2022, come cambia con l’introduzione dell’Assegno Unico dal 1° marzo e in parallelo, l’abrogazione di una serie di misure economiche a sostegno delle famiglie con figli: dalle detrazioni fiscali per i figli a carico, passando per gli ANF, sino ad arrivare alle agevolazioni per chi ha almeno quattro figli a carico. Sono numerosi gli importi che scompariranno dalle buste paga dei lavoratori a partire da quella di competenza del mese di marzo.
Busta paga di marzo 2022, come cambia: stop agli assegni per il nucleo familiare
Per espressa previsione dell’articolo 10 comma 3 di cui al D.Lgs. n. 230/2021, dal 1° marzo 2022 cessano di essere riconosciute, limitatamente ai nuclei familiari con figli ed orfanili, gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF), disciplinati dall’articolo 2 del Decreto Legge 13 marzo 1988 numero 69 (convertito in Legge 13 maggio 1988 numero 153) e dall’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari (D.P.R. 30 maggio 1955 numero 797).
Ne consegue che, per l’anno corrente, gli assegni familiari spetteranno sino al 28 febbraio 2022. Ci riferiamo in particolare alle domande di ANF relative al periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, i cui importi sono stati calcolati in base alle tabelle pubblicate dall’INPS con il Messaggio del 17 giugno 2021 numero 2331.
Continueranno invece ad essere riconosciuti (come anticipo in busta paga o dietro pagamento diretto dell’INPS) gli ANF:
- Riconosciuti a nuclei senza figli ed orfanili;
- Arretrati relativi a periodi anteriori il 1° marzo 2022.
Come cambia la busta paga da marzo 2022, stop alle maggiorazione ANF
In parallelo rispetto al tramonto degli ANF viaggia anche la maggiorazione temporanea, introdotta inizialmente dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (a norma del Decreto Legge 8 giugno 2021 numero 79) proprio come misura – ponte in attesa dell’avvio dell’Assegno Unico, successivamente prorogata per i mesi di gennaio e febbraio 2022.
Pertanto, dal 1° marzo 2022 scompariranno dalle buste paga anche le somme in parola, pari a:
- 37,50 euro mensili per ciascun figlio, in favore dei nuclei con un numero di figli pari o inferiore a due;
- 55,00 euro mensili per ciascun figlio, nei confronti delle famiglie con almeno tre figli.
Come cambia la busta paga da marzo 2022, stop alle detrazioni per figli fino a 21 anni
Il citato Decreto Legislativo numero 230 dispone (articolo 10 comma 4) dal 1° marzo 2022 il riconoscimento delle detrazioni esclusivamente per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni.
La modifica è giustificata dal fatto che l’Assegno Unico spetta anche per i figli maggiorenni a carico (fino al compimento dei 21 anni di età) in una delle seguenti condizioni:
- Frequentano un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- Sono impegnati in un tirocinio ovvero un’attività lavorativa, da cui deriva un reddito complessivo inferiore a 8 mila euro annui;
- Sono registrati come disoccupati ed in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- Svolgono il servizio civile universale.
Di conseguenza, dal 1° marzo 2022, come dettagliato anche dalla Circolare Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2022 numero 4:
- Cessano di avere efficacia le detrazioni per figli a carico minori di 21 anni, incluse le maggiorazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;
- E’ abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) pari a 1.200,00 euro complessivi.
Detrazioni per familiari a carico
Sotto quest’ultimo aspetto è bene precisare che:
- Con riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia, fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) restano in vigore le misure in essere alla data del 28 febbraio prossimo (detrazioni per figli minori di 21 anni e detrazione per famiglie numerose);
- Per quanto concerne l’ulteriore detrazione per famiglie con quattro figli a carico, l’importo è riconosciuto per i soli due mesi di gennaio e febbraio 2022, pari a 200 euro complessivi equivalenti a (1.200,00 / 12) * 2 e spetta altresì anche se l’esistenza del quarto figlio si realizza in altri mesi del 2022 oltre a gennaio e febbraio (ad esempio, i 200 euro spettano anche se il quarto figlio nasce a settembre 2022).
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